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Le regole Inail spiegate dall’Inail

Inail

I documenti tecnici dell’Inail e dell’Iss contengono raccomandazioni non vincolanti”. È la precisazione dei vertici dell’Inail. L’articolo di Luigi Pereira per Start

Mentre aziende e professionisti compulsano e studiano le misure di sicurezza messe per iscritto in questi giorni per la fase 2 delle riaperture da Inail e Iss (Istituto superiore di sanità), si scopre che le linee guida non sono vincolanti.

È quello che ha precisato ieri il vertice dell’Inail.

“I documenti tecnici dell’Inail e dell’Iss contengono raccomandazioni non vincolanti”.

Lo ha detto il presidente dell’Istituto, Franco Bettoni, in un’intervista al quotidiano Il Mattino.

Dal presidente dell’Inail sono giunte infatti alcune precisazioni sulla responsabilità del datore di lavoro per i contagi da Covid-19 da parte dei lavoratori, ma anche una riflessione sull’efficacia non vincolante, ma di mera raccomandazione, delle indicazioni contenute nei documenti tecnici, elaborati da Inail e Istituto superiore di sanità e approvati dal Comitato tecnico scientifico ai fini delle valutazioni delle autorità politiche e delle parti sociali nella gestione della fase 2 dell’emergenza sanitaria, si legge sul sito dell’Inail.

Ecco alcuni degli aspetti toccati dal presidente dell’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.

LINEE GUIDA NON VINCOLANTI

Il presidente dell’Inail ha sottolineato come i documenti tecnici elaborati dall’Inail e dall’Istituto superiore di sanità e approvati dal Comitato tecnico scientifico presso la Protezione civile (come quelli per bar, ristoranti, spiaggecentri estetici e parrucchieri) ai fini delle valutazioni delle autorità politiche o delle parti sociali, non debbano essere viste dalle imprese come norme precettive, ma come “mere raccomandazioni sulle misure da adottare per il contenimento del virus”. Quindi non regole vincolanti, non linee guida impartite alle imprese, che né Inail né l’Iss sono titolati ad emanare. “Saranno le autorità politiche – spiega Bettoni – le parti sociali a operare la sintesi tra i vari interessi in gioco per fare in modo che le attività produttive ripartano nel rispetto della salute dei lavoratori e della popolazione tutta”.

LA DENUNCIA DI INFORTUNIO E IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS

Il presidente dell’Istituto ha parlato anche della contestata vicenda del contagio da coronavirus nei luoghi di lavoro. “La denuncia di infortunio da infezione di nuovo coronavirus non determina alcun automatismo nel riconoscimento da parte dell’Inail”. Con riferimento alla disposizione del decreto legge Cura Italia che qualifica come infortunio sul lavoro “i casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro”, il Presidente ha tenuto a precisare che “la denuncia di infortunio da infezione di nuovo coronavirus non determina alcun automatismo nel riconoscimento da parte dell’Inail. L’Istituto, ai fini della tutela infortunistica, deve comunque valutare le circostanze e le modalità dell’attività lavorativa, da cui sia possibile trarre elementi gravi per giungere ad una diagnosi di alta probabilità, se non di certezza, dell’origine lavorativa della infezione”.

I PRESUPPOSTI PER L’EROGAZIONE DELL’INDENNIZZO

“Non si possono confondere i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail con quelli per la responsabilità penale e civile”. In merito ai profili della responsabilità civile o penale del datore di lavoro, Franco Bettoni ha precisato che “il riconoscimento come infortunio sul lavoro dell’evento del contagio per motivi professionali non costituisce presupposto per l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro”, sottolineando che “non si possono confondere i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail con quelli per la responsabilità penale e civile, che devono essere rigorosamente accertate con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative”.

 

Articolo pubblicato su startmag.it

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