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Turismo, Antitrust avvisa Parlamento e Governo: non si può cancellare il diritto al rimborso

Vacanze

L’Authority ha rilevato il netto contrasto tra quanto previsto dalla legge Cura Italia e dalla normativa Ue. In caso di mancata correzione si dice pronta a intervenire per la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie

Tra i tanti problemi sorti dall’emergenza per il Covid-19 c’è anche quello relativo ai rimborsi per viaggi prenotati e parzialmente pagati ma che non possono più svolgersi. Una questione minore, certo, rispetto ad altri problemi — sanitari o economici che siano — ma che riguardano parecchie famiglie, magari già alle prese con altre difficoltà. Il decreto Cura Italia, poi legge 18/2020 convertito con modifiche in legge 27/2020, stabilisce che non si ha diritto al rimborso della quota già versata ma solo a un voucher da spendere successivamente. A causa delle molte lamentele ricevute a riguardo è intervenuta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha segnalato sia al Parlamento sia a Palazzo Chigi come la legge italiana contrasti con quella eurounitaria e dunque vada corretta.

COSA PREVEDE IL DL CURA ITALIA

Il decreto Cura Italia all’articolo 88- bis “Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici” abroga il dl 9/2020 — il primo con le misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese a causa del Covid-19 — mantenendo gli effetti prodotti e i rapporti giuridici. In particolare stabilisce che gli operatori del settore turistico possano emettere un voucher anziché rimborsare la cifra già versata dai consumatori prima dell’emergenza sanitaria e del lockdown per “ristorare” viaggi, voli e hotel cancellati “per circostanze eccezionali e situazioni soggettive connesse con l’emergenza da Covid-19”. Il punto discusso è che questa compensazione può sostituire il rimborso in automatico dunque senza che sia necessaria un’apposita accettazione da parte del cliente. Il comma 12  dello stesso articolo è molto chiaro: il voucher “assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”.

COSA PREVEDE LA NORMATIVA COMUNITARIA

Il 13 maggio scorso, ricorda l’Antitrust, Bruxelles ha emanato una raccomandazione in cui si evidenzia che “l’operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro”. Dunque in quest’ottica il voucher è una possibilità senza alcun obbligo di accettazione. Vero è pure che, a causa delle “gravi perdite del settore turistico derivanti dal fatto che le richieste di rimborso presentate dai viaggiatori superano di gran lunga il livello delle nuove prenotazioni, occorrerebbe incentivare i consumatori ad accettare i voucher”. In questo modo, pur riaffermando il principio del diritto al rimborso, si “contribuirebbe ad attenuare i problemi di liquidità del settore a beneficio anche degli interessi dei viaggiatori, dal momento che qualora gli organizzatori o i vettori diventassero insolventi, molti viaggiatori e passeggeri potrebbero non ricevere alcun rimborso”.

Peraltro l’Authority sottolinea come la raccomandazione contenga disposizioni in deroga alla normativa eurounitaria e in particolare al Codice del Turismo (dlgs 23 maggio 2011 n. 79) che recepisce la Direttiva (EU) 2015/2302 e che all’articolo 41 prevede che “in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o nel trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto e al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto”. L’Antitrust aggiunge che “a tutela dei consumatori nei vari settori del trasporto passeggeri (aereo, ferroviario, marittimo, stradale) sono stati emanati Regolamenti Comunitari che disciplinano i diritti dei viaggiatori in caso di cancellazione del viaggio”.

LE RACCOMANDAZIONI DELL’ANTITRUST

Piazza Verdi dunque non ha dubbi: il Cura Italia “sembra porsi in contrasto con la Direttiva (UE) n. 2015/2302 e con l’esigenza di armonizzazione massima voluta dal legislatore europeo, nella misura in cui priva il consumatore del diritto ad ottenere il rimborso in deroga a quanto previsto dall’at. 41 del Codice del Turismo”. Allo stesso modo la norma non è neppure “in linea con le prescrizioni a tutela dei diritti dei passeggeri in caso di cancellazione dei servizi di trasporto contenute nei Regolamenti comunitari di applicazione diretta”.

È necessario perciò adeguare l’art 88-bis del Cura Italia alle disposizioni europee e “in un’ottica di contemperamento tra i diritti dei consumatori e l’esigenza di far fronte alla situazione di crisi di liquidità in cui versano molti professionisti del settore” si potrebbe accompagnare i voucher con garanzie strumenti per renderli “più appetibili e affidabili per i consumatori” e prevedere che il rimborso avvenga entro 14 giorni dalla richiesta.

Secondo l’Autorità, per incentivare la scelta del voucher, si potrebbe pensare a una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso.

Insomma, Piazza Verdi manda anche proposte per ovviare a questa situazione e sottolinea che “a fronte del permanere del descritto conflitto tra normativa nazionale ed europea” interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale che appare “indiscutibilmente” in contrasto.

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