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Tutti i dettagli sullo sblocca-trivelle del governo Meloni

Trivelle

Come funziona lo sblocca-trivelle del governo Meloni

Più gas da trivellazioni in Adriatico. Il governo Meloni lo ha deciso venerdì scorso, in sede di Consiglio dei ministri, per “contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, attraverso l’incremento dell’offerta di gas di produzione nazionale destinabile ai clienti finali industriali a prezzo accessibile”, si legge nell’emendamento che molto presto verrà presentato al Dl Aiuti Ter in sede di conversione alla Camera.

Secondo il governo, infatti, “l’apporto della produzione nazionale di gas appare indispensabile anche per contribuire a calmierare l’andamento dei prezzi energetici e facilitare, per tale via, l’attuazione del PNRR”, spiega la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento.

LE CONCESSIONI AMMESSE…

Ma come è congegnata esattamente la norma decisa dal governo? Le concessioni ammesse al beneficio della nuova normativa potranno di fatto operare anche nelle aree interessate da “vincoli aggiuntivi di esclusione” previsti dal Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), come ad esempio i vincoli fissati a livello locale da regioni, province e comuni.

…E QUELLE ESCLUSE

Le esclusioni? Quelli previgenti al PiTESAI per le attività a mare e i divieti in Alto Adriatico per ragioni di subsidenza.

I LIMITI DEGLI INTERVENTI DI TRIVELLAZIONE

Ma non si potrà trivellare ovunque: la proposta normativa prevede che siano ammesse alle procedure “le concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45esimo parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi”, come ha chiarito lo stesso ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin durante la Conferenza stampa post Cdm.

In sostanza, la modifica normativa che verrà introdotta nel Dl Aiuti Ter riaprirà le porte della produzione a tutte le concessioni esistenti in Alto Adriatico, limitatamente alla porzione di mare indicata dalla norma (quella compresa tra il 45° parallelo ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro), oltre le 9 miglia marine e solo in caso di concessioni caratterizzate da un elevato potenziale minerario.

QUANTO DURERANNO LE CONCESSIONI

Le concessioni, in base alle decisioni del governo, “potranno produrre per la durata di vita utile del giacimento” a condizione che aderiscano alle procedure previste dal decreto-legge n. 17 del 2022 e cioè che ci sia un effettivo sostegno ai settori economici più in difficoltà e a patto che vengano presentate “analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell’assenza di effetti di subsidenza significativi da condurre sotto il controllo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”, spiega la relazione illustrativa.

10 MLD DI MC COMPLESSIVI IN 15 ANNI

“La proposta di modifica, in buona sostanza, consente che, alle procedure di approvvigionamento di gas, possano partecipare altre due concessioni (con un valore complessivo di gas di oltre 10 miliardi di Smc da produrre secondo stime in circa 15 anni – incremento di gas previsto di circa 700 milioni Smc gas annui), oltre quelle già invitate dal GSE, su direttiva del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, a fronte di complessive 9 concessioni in alto Adriatico escluse dalla procedura”, si legge ancora nella relazione.

NUOVE CONCESSIONI TRA 9 E 12 MIGLIA

L’intervento prevede, poi, il rilascio di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia, ma solo con riferimento a siti caratterizzati da elevato potenziale minerario (riserva certa superiore a 500 milioni mc) e a condizione che i titolari delle nuove concessioni aderiscano al meccanismo a sostegno dei clienti finali industriali a forte consumo di gas.

SOLO 5 PERMESSI TRA LE 9 E LE 12 MIGLIA

Ad oggi, tra le 9 e le 12 miglia, non sussiste alcuna istanza di concessione in corso di istruttoria presso l’Amministrazione, ma insistono parzialmente o integralmente 5 permessi di ricerca di cui tuttavia 4 non hanno alcuna infrastruttura realizzata tale da non poter avere un’indicazione del potenziale minerario esistente né poter essere trasformati in concessione in tempi brevi.

I 5 permessi interessati dall’intervento di modifica normativa in parola sono: A.R80.AG – al largo della laguna veneta – con circa il 40% del permesso fuori le 9 miglia, A.R78.AG – al largo delle coste emiliane, con circa un terzo del permesso fuori le 9 miglia, F.R40.NP – al largo di Brindisi – con 100% fuori le 9 miglia, G.R13.AG – al largo di Gela e a ridosso della concessione di “Argo e Cassiopea” – con una minima parte fuori le 9 miglia, ivi incluso l’unico pozzo esistente che, ricadendo entro le 9 miglia, non verrebbe salvaguardato, ed il permesso “G.R14.AG” – che avrebbe circa l’80% di area fuori le 9 miglia con, in particolare, due pozzi Panda 1 e Panda W1 già realizzati nella fascia tra le 9 e le 12 miglia, che potrebbero essere quindi salvaguardati con possibilità per l’operatore di riproporre istanza di concessione per la produzione presumibilmente di gas per circa 1,7 miliardi di Smc.

TEMPI RISTRETTI PER IL RILASCIO DELLE NUOVE CONCESSIONI

Per il rilascio delle nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia, la bozza di emendamento prevede un tempo massimo per l’Amministrazione ridotto da 6 a 3 mesi, come per il rilascio delle altre autorizzazioni funzionali.

IL RUOLO DEL GSE

Come anticipato dal ministro Pichetto Fratin in conferenza stampa, il Gestore dei servizi energetici (GSE), dovrà stipulare con i concessionari di coltivazione di idrocarburi, contratti di acquisto di diritti a lungo termine sul gas di produzione nazionale derivante dall’incremento dell’offerta.

PREZZI TRA 50 E 100 EURO AL MWh

Nello specifico si tratta di contratti per differenza, la cui durata dovrà essere al massimo decennale, con verifica dei termini alla fine del quinto anno. Il prezzo contrattuale, stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro delle imprese e del made in Italy, è definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati rispettivamente in 50 e 100 euro per MWh.

I CONTRATTI TIPO

Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all’entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d’interesse “mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75% dei volumi produttivi attesi dagli investimenti” e, “per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50%”, osserva la relazione illustrativa secondo cui tale quantitativo “non è comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale” perché un eventuale obbligo di anticipare, a prezzo inferiore a quello di mercato, volumi che potenzialmente eccedono la produzione attuale effettiva sul territorio nazionale in vista di benefici incerti e futuri “scoraggerebbe la totalità degli operatori, almeno quelli di minori dimensioni, ad aderire al meccanismo”.

L’aggiudicazione dei diritti avverrà poi “a seguito di procedure di assegnazione secondo criteri pro quota e con modalità definiti con decreto” del Mase, di concerto con il Mef e il Mimy.

Lo schema tipo del contratto finanziario “prevederà che la quantità di diritti oggetto del contratto sia rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni di gas nel corso dell’anno precedente, e che, qualora il cliente finale sia composto da una aggregazione di imprese, gli effetti dello stesso siano assicurati nell’essere trasferiti a tutti gli interessati. Infine, è espressamente previsto che vietata la cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto”, conclude la relazione illustrativa.

(Articolo pubblicato su Energia Oltre)

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