Skip to content

Focus: il dossier parlamentare che spiega la proposta di Legge elettorale

La proposta di legge elettorale prevede un sistema misto con soglie di sbarramento e premio di maggioranza

Il Dossier “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica” illustra le modifiche introdotte dalla proposta di legge AC 2822 alle leggi elettorali di Camera e Senato (testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993).

Le modifiche – spiega il dossier parlamentare – agiscono sui due testi unici “superando, in relazione a molteplici aspetti, il sistema elettorale attualmente vigente per l’elezione delle due Camere, per come risultante dall’ultimo intervento organico effettuato in materia, risalente alla legge n. 165 del 2017”.

Il sistema elettorale proposto dall’AC 2822 è un sistema di tipo misto, che combina al suo interno elementi di natura proporzionale ed elementi di natura maggioritaria.

LE DIFFERENZE TRA IL SISTEMA ELETTORALE ATTUALE E LA PROPOSTA DI LEGGE AC2822

Le differenze, però, sono numerose. Il sistema vigente assegna i 5/8 dei seggi su base proporzionale e i restanti 3/8 dei seggi in collegi uninominali all’interno dei quali viene eletto il candidato che ottiene più voti.

Il sistema introdotto dall’AC 2822 è un sistema a base proporzionale, “corretto” dalla previsione di un premio in seggi da assegnare alla forza politica che ottiene più voti, al ricorrere di determinati requisiti. Rispetto al sistema vigente, sono soppressi i collegi uninominali ed i seggi corrispondenti (142 alla Camera e 67 al Senato) sono assegnati ai collegi plurinominali che li contengono.

LE SOGLIE DI SBARRAMENTO

Le soglie di sbarramento per l’accesso ai seggi sono pari al 10 per cento per le coalizioni di liste ed al 3 per cento per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio, per ogni coalizione di liste, della prima lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia. Al Senato, resta la deroga prevista dal sistema vigente per le liste che abbiano superato il 20% in una sola regione.

IL PREMIO DI MAGGIORANZA

La lista singola o la coalizione di liste che sia stata destinataria di almeno il 40% dei voti validi a livello nazionale è assegnataria di un premio, pari a 70 seggi alla Camera e a 35 seggi al Senato, che vengono detratti dal totale dei seggi da distribuire proporzionalmente, e che vengono assegnati alle liste a tal fine presentate a livello circoscrizionale.

Nel caso non siano soddisfatti i requisiti per l’assegnazione del premio al primo turno, se le singole liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto le prime due cifre elettorali nazionali hanno ottenuto entrambe almeno il 35% dei voti validi a livello nazionale, è previsto lo svolgimento di un turno di ballottaggio tra le due liste o coalizioni in questione per l’aggiudicazione del premio. Non è prevista la possibilità di apparentamenti tra il primo turno ed il ballottaggio.

Il premio in esame è assegnato in modo del tutto separato tra Camera e Senato: l’assegnazione in ciascuna Camera avviene, cioè, a prescindere dal fatto che vi siano i requisiti per l’assegnazione anche nell’altra. Ciò significa che non è esclusa la possibilità che si verifichino esiti diversi tra le due Camere.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica Vol I

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica Vol II

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Torna su