Skip to content

Focus: quali sono le misure urgenti per il settore dell’energia

Dai contributi per calmierare i costi dell’energia all’aumento dell’Irap: cosa c’è nel dossier parlamentare sulle misure urgenti per il settore dell’energia

Il dossier parlamentare Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia, per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie, nonché in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei data center nel sistema elettrico illustra le novità presenti nel D.L. 21/2026 – A.C. 2809.

CONTRIBUTO DA 115 EURO AI TITOLARI DI BONUS SOCIALE

L’articolo 1, comma 1, introduce per il 2026 un contributo straordinario del valore di 115 euro ai titolari del bonus sociale per la fornitura di energia elettrica. Il comma 2, invece, prevede un contributo che i venditori di energia elettrica possono volontariamente riconoscere per il 2026 e il 2027, in cambio di un’attestazione (comma 3), a favore dei clienti domestici non titolari di bonus sociale e con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro.

RIDUZIONE DEL COSTO DELL’ENERGIA

L’articolo 2 introduce un meccanismo per ridurre il costo delle bollette elettriche delle utenze non domestiche attraverso una ristrutturazione degli incentivi del Conto energia per gli impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 20kW.

I titolari di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW, che beneficiano di incentivi dei quattro meccanismi del Conto energia con scadenza dal 2029, possono scegliere volontariamente di ridurre del 15% o 30% i premi tariffari previsti tra il 2026 e il 2027, in cambio di un’estensione della convenzione rispettivamente di 3 o 6 mesi.

Inoltre, il comma 4, prevede la possibilità di uscire in maniera anticipata dal sistema di incentivazione del Conto energia, a partire dal 2028, in cambio di un corrispettivo subordinato all’obbligo di rifacimento integrale degli impianti fotovoltaici.

Ai prezzi dell’energia è dedicato anche l’articolo 6 che interviene principalmente su due fronti:

  • regolazione dei comportamenti di offerta nei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica, per prevenirecondotte di trattenimento economico di capacità e favorire il corretto trasferimento nei prezzi dei costi delle fonti rinnovabili non programmabili (comma 1);
  • rimborso di specifici oneri gravanti sul gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica (comma 2), inclusi quelli sostenuti per l’acquisto dei permessi di emissione secondo l’Emissions Trading Scheme (ETS) europeo (commi 3 e 6), con contestuale ridistribuzione degli oneri sui prelievi di energia elettrica.

Infine, l’articolo 10 istituisce un servizio di liquidità, regolato da ARERA e finanziato nel limite di 200 milioni di euro, al fine di calmierare i prezzi all’ingrosso del gas naturale in Italia. Prevede, inoltre, l’elaborazione di una proposta strategica per l’integrazione infrastrutturale e tariffaria dei mercati del gas tra Italia, Germania e Svizzera.

GLI AUMENTI DELL’IRAP

Con l’articolo 3 il legislatore dispone l’incremento di 2 punti percentuali (dal 3,9 per cento al 5,9 per cento) dell’aliquota IRAP applicabile ai soggetti operanti nel comparto energetico per i periodi d’imposta 2026 e 2027. Per individuare i soggetti destinatari della misura l’atto fa riferimento ai soggetti che svolgono, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO elencati nella tabella allegata al decreto-legge D.L. 21/2026 – A.C. 2809. Le risorse derivanti dall’applicazione di tale incremento saranno destinate alla riduzione della componente della bolletta elettrica relativa agli oneri generali di sistema per il sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione, cd. componente ASOS, in favore di alcune categorie di utenze non domestiche.

LE MISURE PER LE PMI

L’articolo 4 del decreto leghe in esame introduce alcune misure volte a favorire, soprattutto per le PMI, la stipula di contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, agendo su:

  • strumenti di incontro domanda/offerta e trasparenza (bacheca PPA);
  • mitigazione del rischio contro il default di una delle parti contraenti (venditore o acquirente), col GSE come garante di ultima istanza e con l’attivazione di garanzie SACE;
  • possibilità per le imprese di aggregarsi nel formulare domanda di energia;
  • attività di formazione e divulgazione nei confronti delle imprese sulla contrattazione di lungo termine della produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • implementazione della normativa europea sulla libertà di scelta del fornitore;
  • incentivazione ai consorzi per le aree di sviluppo industriale a individuare superfici da destinare alla realizzazione di impianti FER da contrattualizzare successivamente a lungo termine, anche ai fini dell’autoconsumo di energia;
  • modifica al meccanismo del cd. disaccoppiamento del prezzo dell’energia elettrica dal prezzo gas;
  • introduzione di una premialità per gli impianti che abbiano esaurito gli incentivi finora goduti.

Alle imprese è dedicato anche l’articolo 9 che introduce disposizioni per abbattere il prezzo della bolletta del gas per le imprese.

I commi 1 e 2 stabiliscono che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e l’impresa maggiore di trasporto di gas naturale (Snam) vendano il gas stoccato nel 2022 nell’ambito del servizio di riempimento di ultima istanza, e che, entro il 30 settembre 2026, versino le risorse ricavate dalla vendita alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il comma 3 prevede che le risorse versate alla CSEA siano utilizzate per ridurre gli oneri e le ulteriori componenti tariffarie di trasporto e distribuzione del gas naturale.

SOSTEGNO AGLI IMPIANTI A BIOLIQUIDI SOSTENIBILI, BIOGAS E BIOMASSE

L’articolo 5 introduce un nuovo assetto dei meccanismi di sostegno agli impianti a bioliquidi sostenibili, biogas e biomasse. In particolare, per quanto riguarda gli impianti a bioliquidi, viene abrogato il meccanismo di contrattualizzazione della capacità, introdotto per assicurare la disponibilità delle centrali già in esercizio. Allo stesso tempo, viene prorogata fino al 31 marzo 2026 l’applicazione dei prezzi minimi garantiti (PMG) per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili in possesso dei requisiti di sostenibilità.

LA SATURAZIONE VIRTUALE DELLA RETE ELETTRICA

L’articolo 7 introduce disposizioni volte a risolvere il problema della cosiddetta saturazione virtuale della rete elettrica, un fenomeno per cui un numero eccessivo di richieste di connessione per nuovi impianti a fonti rinnovabili (FER) in alcune aree a cui spesso non fa seguito né l’autorizzazione degli stessi, né la loro realizzazione e che, tuttavia, tengono potenzialmente impegnata la capacità di connessione della rete.

Per sbloccare lo sviluppo della rete, l’articolo 7, articola l’intervento sulle seguenti direttrici:

  • Trasparenza sulla capacità disponibile
  • Nuove regole di allocazione
  • Introduzione di vincoli decadenziali
  • Semplificazione degli iter infrastrutturali
  • Coordinamento strategico

I CENTRI DATI ENERGIVORI

L’articolo 8 prevede un procedimento unico per autorizzare centri dati e relative connessioni elettriche. L’autorizzazione dura fino a 10 mesi prorogabili e comprende tutte le autorizzazioni necessarie. Per i progetti strategici relativi ai centri dati si applica una procedura speciale.

LE RIFORME DEL SETTORE ENERGETICO

L’articolo 11 interviene su tre principali direttrici del settore energetico.

  • riforma il meccanismo del cd. gas release per l’approvvigionamento di gas a prezzi calmierati a favore delle imprese energivore, accentuandone la natura finanziaria, semplificando le procedure autorizzative per le concessioni e rimodulando il sistema delle garanzie.
  • regola e incentiva l’autoconsumo di biometano per le industrie cosiddette hard-to-abate, promuovendo l’aggregazione della domanda.
  • demanda all’ARERA la definizione di una disciplina transitoria per l’accesso alle infrastrutture di cattura e stoccaggio del carbonio (CCUS).

Scarica il dossier

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Torna su