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Arriva il fondo di solidarietà per gli studi professionali

Confprofessioni Equo Compenso Esonero Contributivo

Confprofessioni: «Il Fondo di solidarietà rappresenta un primo passo verso l’integrazione tra politiche attive e passive del lavoro»

«Nasce una nuova rete di protezione sociale per garantire il lavoro negli studi professionali. Con la nuova circolare dell’Inps diventa operativo il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, che garantirà l’assegno ordinario di integrazione salariale in casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa». Con queste parole, il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha salutato la pubblicazione della circolare n. 77/2021 dell’Inps che detta istruzioni operative del Fondo che dovrà fornire tutele in costanza di rapporto di lavoro a sostegno del reddito, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, a favore dei dipendenti degli studi professionali. Il Fondo, che con la nomina ministeriale del comitato amministratore, è pienamente operativo dal 20 maggio scorso.

COS’È IL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Allo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale, l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha stabilito che le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale di cui al Titolo I del medesimo decreto legislativo.

I Fondi di solidarietà, oltre al suddetto scopo, possono perseguire le finalità di erogare prestazioni integrative, in termini di importo e durata, di prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di solo importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, nonché erogare assegni straordinari in caso di esodo agevolato e finanziare attività formative.

Nei casi in cui gli accordi di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 vengano stipulati in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal Fondo di integrazione salariale (FIS), dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultimo e non sono più soggetti alla disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.
«Dopo un iter di oltre quattro anni, viene riconosciuto il nostro impegno e la nostra responsabilità sui grandi temi di impatto sociale», aggiunge Stella. «Con il Fondo di solidarietà, che si allarga ai lavoratori non coperti dal Fondo di integrazione salariale, si apre una nuova fase che ci conduce verso l’universalità delle tutele dei professionisti e dei lavoratori autonomi, a prescindere dal comparto di appartenenza, in linea con gli orientamenti che stanno emergendo al tavolo del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, con le Parti sociali».

«Il Fondo di solidarietà rappresenta un primo passo verso l’integrazione tra politiche attive e passive del lavoro», conclude il presidente di Confprofessioni. «E in questa direzione ci stiamo muovendo per coinvolgere i fondi interprofessionali che, attraverso percorsi formativi di aggiornamento e riqualificazione possono svolgere un ruolo determinante per il ricollocamento dei lavoratori»

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