Alessandra Spedicato è stata eletta presidente della Fems, è la prima volta di una donna…
Codice rosso, legge in vigore ma mancano due decreti attuativi
Come procede l’iter della legge contro la violenza di genere fortemente voluta dal ministro leghista per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno
È appena entrata in vigore, lo scorso 9 agosto, la cosiddetta legge sul Codice rosso, ovvero il provvedimento sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Fortemente voluto dal ministro leghista per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, la legge prevede significative novità sul tema e che riguardano, tra l’altro, revenge porn, matrimoni forzati, aggressione con l’acido, velocizzazione di indagini e procedimenti giudiziari. Ancora, però, mancano all’appello due tasselli importanti e cioè il decreto attuativo sulla formazione per gli operatori di Polizia e quello che assegna fondi alle famiglie affidatarie di orfani di crimini domestici.
LE NOVITÀ PREVISTE DAL CODICE ROSSO
Tra le novità previste nella legge alcune che si accompagnano al cambiamento dei tempi come l’introduzione del reato di revenge porn, ossia di diffusione online di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso dei protagonisti e a scopo di vendetta, e del reato di aggressione con l’acido. Il reato di revenge porn viene punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000 e prevede alcune aggravanti: se ad esempio è commesso dal coniuge o dall’ex coniuge o da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Punito anche chi condivide le immagini tramite Internet.
Da 8 a 14 anni di carcere, invece, per chi causa lesioni permanenti personali gravissime, come la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Ergastolo nel caso di morte della vittima.
Riguardo alla velocizzazione delle indagini e dei procedimenti giudiziari, si stabilisce che, a fronte di notizie di reato sui delitti di violenza domestica e di genere, la polizia giudiziaria riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale, non appena ha acquisito la notizia di reato. “Senza ritardo” deve arrivare pure la comunicazione scritta. Entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, il pubblico ministero prende informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato e, se opportuno, scattano le indagini di polizia giudiziaria. Inoltre, aumenta i tempo a disposizione della donna per denunciare, da 6 a 12 mesi.
In merito ai maltrattamenti contro familiari e conviventi e agli atti persecutori si eleva la pena minima a 3 anni e la massima a 7. Se dalla violenza compiuta deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 4 a 9 anni; se deriva una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni. In caso di morte della vittima, la reclusione raddoppia da 12 a 24 anni. Quando i maltrattamenti vengono commessi in presenza o in danno di minore, di una donna incinta o disabile la pena viene aggravata.
Nella legge si interviene pure sull’omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all’art. 577 c.p., e si modifica il codice penale per estendere il campo d’applicazione delle aggravanti. Dunque si consente l’applicazione dell’ergastolo anche in caso di relazione affettiva senza stabile convivenza o in caso di stabile convivenza in cui manca la relazione affettiva.
Inasprite le pene per gli atti di violenza sessuale che, in caso di violenza su un minore di dieci anni, vanno da un minimo di 12 anni fino a un massimo di 24 anni di reclusione, e per i casi di stalking, per cui è previsto da 1 anno a 6 anni e 6 mesi di carcere.
Altra innovazione che arriva è la galera da 1 a 5 anni per chi “con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o un’unione civile”, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona. La disposizione si applica pure nel caso che il fatto sia commesso all’estero da un cittadino italiano o da uno straniero residente in Italia.
Se il matrimonio forzato è commesso ai danni di minori di 18 anni la pena viene aumentata; sale da 2 a 7 anni se interessa un minore sotto i 14 anni.
Si rafforzano le norme in vigore che disciplinano il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Chi viola tali norme è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Inoltre, gli uomini che riceveranno un ordine di allontanamento e un divieto di avvicinamento dovranno indossare un braccialetto elettronico.
Una parte del provvedimento riguarda poi la possibilità, per i condannati per delitti sessuali contro minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. Spazio anche a specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria “in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere”. Infine, si recepisce il finanziamento di 7 milioni a partire dal 2020, già previsto nella Legge di Bilancio, per gli orfani di vittime di femminicidio.
I DUE DECRETI ATTUATIVI MANCANTI
Proprio questi ultimi due tasselli della legge necessitano di due importanti decreti attuativi.
Nel primo si prevede che entro agosto 2020 Polizia, Carabinieri e Polizia penitenziaria attivino corsi di formazione – la cui frequenza è obbligatoria – per il personale che opera nella prevenzione e nel perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere e nel trattamento in carcere di chi è condannato per questo genere di reati. Un decreto della presidenza del Consiglio – di concerto con i ministri dell’Interno, della Giustizia, della Difesa e della Pa – è chiamato a definire i contenuti formativi.
Grazie al secondo decreto attuativo, invece, alle borse di studio per gli orfani di crimini domestici si aggiungono nuovi fondi a favore delle famiglie affidatarie degli orfani. Le risorse ammontano a 3 milioni di euro per il 2019 e a 5 milioni all’anno a partire dal 2020.