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Ddl Lobby, inizia l’iter in Parlamento

Lobby

Previsti un Registro e un Comitato per la Trasparenza, gli iscritti sono tenuti a rispettare un codice deontologico e a redigere un’agenda degli incontri. Il Ddl Lobby del M5S è abbinato alle proposte di legge di Pd e Italia Viva

È iniziato in commissione Affari costituzionali alla Camera l’iter della proposta di legge sulle Lobby fortemente voluta dal Movimento Cinque Stelle e presentata lo scorso maggio. Il provvedimento, a prima firma Silvestri, è stato abbinato a quello del Pd, prima firma Madia, e a quello di Italia Viva, prima firma Fregolent. Relatrice del disegno di legge è Roberta Alaimo (M5S).

Il ddl Lobby, si legge nella relazione illustrativa, arriva per colmare “la lacuna normativa rispetto alla regolamentazione dell’attività di lobbying”. Un provvedimento chiamato anche a risolvere le difficoltà applicative del reato di traffico illecito di influenze e per rendere più fluida l’applicazione delle disposizioni contenute nella legge “Spazzacorrotti” (n. 3/2019) che ha riformato l’articolo 346 bis del codice penale e assorbito il reato di millantato credito nel reato di traffico di influenze illecite e inasprito la pena massima.

Secondo Giuseppe Brescia (M5S), presidente della prima commissione di Montecitorio, “avviamo un percorso per arrivare finalmente a una legge nazionale che disciplini e renda trasparente il lavoro dei rappresentanti di interessi.

COSA C’È NEL DDL LOBBY

Il provvedimento in discussione alla Camera ha come oggetto la disciplina di “attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell’osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse” (articolo 1). Tra le finalità quella di garantire la trasparenza dei processi decisionali; di agevolare l’individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte; di favorire l’ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi.

IL REGISTRO PER LA TRASPARENZA

Viene istituito presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato il Registro per la trasparenza dell’attività di relazione per la rappresentanza di interessi (articolo 4). Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Ad esso non possono iscriversi, tra gli altri, i minorenni; i membri del Parlamento; il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi; gli iscritti all’Ordine dei giornalisti; i dirigenti dei partiti o dei movimenti politici, durante l’incarico e per i due anni successivi.

L’AGENDA DEGLI INCONTRI

Ciascun rappresentante di interessi deve inserire nel Registro e aggiornare l’agenda dei propri incontri con i decisori pubblici (articolo 5). L’agenda si trova nella parte aperta alla pubblica consultazione; in essa deve scrivere luogo e data dell’incontro; oggetto, modalità della richiesta e partecipanti all’incontro.

IL CODICE DEONTOLOGICO

Nasce un Codice deontologico (articolo 6) in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che svolgono l’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

IL COMITATO DI TRASPARENZA

Il provvedimento prevede che venga istituito, presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici (articolo 7). Questo Comitato di sorveglianza deve essere composto da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo Presidente; da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della magistratura contabile; da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo per assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare, il Comitato tiene il Registro; riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione; redige una relazione annuale sull’attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere; vigila sull’osservanza delle disposizioni normative e del codice deontologico e irroga le sanzioni.

OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI AL REGISTRO

Per chi è iscritto al registro esistono alcuni obblighi (articolo 8) tra cui il fatto di non poter dare — “a titolo di liberalità”— alcuna somma di denaro o altre utilità a rappresentanti del Governo oppure a partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti. Inoltre i rappresentanti di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall’anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, sono tenuti a trasmettere al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica (redatta sotto la propria responsabilità) sulle attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolte nell’anno precedente.

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Il ddl prevede pure che il decisore pubblico il quale intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione (articolo 9). La notizia va pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione mentre i rappresentanti di interessi che vogliono partecipare devono accedere esclusivamente nella parte riservata.

SANZIONI

Per chi viola le norme relative alla consultazione le sanzioni (articolo 10) vanno dall’ammonizione alla censura, alla sospensione e infine alla cancellazione dall’iscrizione nel Registro. Anche per chi viola il codice deontologico sono previste sanzioni: in questo caso si va dall’ammonizione alla sospensione alla cancellazione dal Registro.

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