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Diretta | Diritto d’autore e mercato digitale nella Ue, audizioni Lasorella e associazioni

Mercato Digitale Nella Ue

Saranno ascoltati Iaic, Aeranti-Corallo, Fapav, Confindustria radio tV, Fimi, Anica, Anitec-Assinform, Univideo, Apa, FederRassegne e AssoRassegne Stampa sui temi del mercato digitale Ue e diritto d’autore

Stamani, a partire dalle 9:15, presso l’Aula della Commissione Cultura, le Commissioni riunite Cultura e Trasporti, nell’ambito dell’esame degli schemi di decreto legislativo recanti:

1) attuazione della direttiva Ue che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi

2) attuazione della direttiva Ue concernente la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato

3) attuazione della direttiva Ue sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale,

svolgono le seguenti audizioni:

  • ore 9.15 Alberto Gambino, presidente dell’Accademia italiana del codice di internet (Iaic) e Oreste Pollicino, (professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Milano “Bocconi”);
  • ore 10 rappresentanti di Aeranti-Corallo, Fapav e Confindustria radio tV e Fimi;
  • ore 11 Giacomo Lasorella, presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom);
  • ore 12 rappresentanti di Anica, Anitec-Assinform, Univideo e Apa;
  • ore 13 rappresentanti di FederRassegne e AssoRassegne Stampa.

 

 

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2019/789 — Norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • Essa mira a migliorare l’accesso transfrontaliero a programmi televisivi e radiofonici nel mercato unico dell’Unione, facilitando l’acquisizione del diritto d’autore e dei diritti connessi * per taluni servizi online di organismi di diffusione radiotelevisiva e per la ritrasmissione * di programmi televisivi o radiofonici con mezzi diversi dalla ritrasmissione via cavo.
  • Contiene inoltre regole per i programmi trasmessi attraverso il processo di immissione diretta *.

PUNTI CHIAVE

Principio del «paese d’origine» * per taluni servizi online forniti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva

  • Gli organismi di diffusione di programmi radiofonici e televisivi offrono, oltre alle forme tradizionali di diffusione radiotelevisiva, servizi di trasmissione simultanea via internet (simulcast) e la possibilità di vedere o ascoltare un programma entro un determinato periodo di tempo (catch-up).
  • La direttiva prevede che, per includere determinati programmi nei loro servizi online disponibili a livello transfrontaliero, le emittenti devono ottenere l’autorizzazione dai titolari dei diritti delle opere e di altri materiali contenuti in tali programmi per lo Stato membro in cui hanno la loro sede principale.
  • Tale principio del «paese di origine» (già utilizzato per le trasmissioni via satellite nella direttiva 93/83/CEE) si applica a tutti i programmi radiofonici e a determinati tipi di programmi televisivi:
    • programmi d’informazione e di attualità (tranne gli eventi sportivi e altro materiale protetto in essi contenuti); e
    • programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall’organismo di diffusione radiotelevisiva.
  • Gli accordi esistenti rimangono invariati per quattro anni dall’entrata in vigore della direttiva (fino al 7 giugno 2023).

Gestione collettiva obbligatoria dei diritti di ritrasmissione di programmi radiofonici e televisivi con mezzi diversi da quelli via cavo

  • La direttiva facilita inoltre l’acquisizione dell’autorizzazione dai titolari diritti d’autore e diritti connessi per la ritrasmissione di programmi televisivi o radiofonici da altri Stati membri. I titolari dei diritti possono esercitare il loro diritto di autorizzare o negare l’autorizzazione per tali ritrasmissioni solo tramite un organismo di gestione collettiva *tranne che per i diritti che sono già detenuti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva. Ciò si applica alla ritrasmissione simultanea, invariata e integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo, compresa la rete internet aperta (ma solo quando la ritrasmissione su internet aperta avviene in un ambiente sicuro e verso un gruppo di utenti autorizzati). Le ritrasmissioni via cavo sono disciplinate dalla direttiva 93/83/CEE.
  • Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile la mediazione per assistere le parti nella concessione di licenze per i servizi di ritrasmissione.
  • Gli Stati membri sono inoltre esplicitamente autorizzati ad applicare le regole sopra descritte quando le trasmissioni e le ritrasmissioni avvengono nel loro territorio.

Immissione diretta

  • La direttiva stabilisce norme che regolano l’uso di opere protette o altro materiale mediante «immissione diretta», vale a dire la tecnica con cui un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette i propri segnali ai distributori attraverso una linea privata, in modo tale che quei segnali non possano essere ricevuti dal pubblico durante tale trasmissione e, successivamente, il distributore offre al pubblico i relativi programmi.
  • Quando viene utilizzata l’immissione diretta e non vi è alcuna trasmissione parallela degli stessi programmi da parte dell’organismo di diffusione radiotelevisiva, si ritiene che l’organismo di diffusione e il distributore di segnali partecipino a un unico atto di comunicazione al pubblico. Ciò significa che entrambe le parti devono ottenere l’autorizzazione per la rispettiva partecipazione a tale attività.
  • Gli accordi esistenti rimangono invariati per sei anni dall’entrata in vigore della direttiva (fino al 7 giugno 2025).

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

Essa è in vigore dal 6 giugno 2019 e diventerà legge nei paesi dell’Unione entro il 7 giugno 2021.

CONTESTO

Si veda anche:

TERMINI CHIAVE

Diritti connessi: diritti concessi ad artisti, produttori e emittenti (distinti dai diritti d’autore) che consentono ai titolari dei diritti di controllare l’uso delle loro opere e di altri materiali protetti e di essere remunerati per il loro uso.
Ritrasmissione: nel contesto della direttiva (UE) 2019/789, la concessione di licenze di diritti quando i programmi radiofonici e televisivi sono ritrasmessi da altri canali radiofonici e televisivi, ma anche su Internet (trasmissioni parallele/servizi in simulcast o catch-up quando i consumatori possono visualizzare/ascoltare i programmi in un momento successivo a quello della trasmissione originale).
Immissione diretta: un processo tecnico mediante il quale un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette i propri segnali che trasportano i programmi a un distributore, in modo tale che i segnali non siano accessibili al pubblico durante la trasmissione.
Principio del paese d’origine: le emittenti devono acquisire il diritto d’autore solo nel loro Stato membro di stabilimento (cioè il paese di origine) al fine di rendere disponibili programmi radio, notizie televisive e attualità, nonché le loro produzioni interamente finanziate, online in tutti i paesi dell’Unione.
Organismi di gestione collettiva: organismi che riscuotono, gestiscono e distribuiscono i guadagni derivanti dallo sfruttamento dei diritti affidati loro dai titolari dei diritti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 82).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15).

Le successive modifiche alla direttiva 93/83/CEE sono state incorporate nel testo originale.

Diritto d’autore e diritti connessi nel mercato digitale Ue

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA SUL MERCATO DIGITALE UE?

La direttiva ha tre obiettivi principali:

  • adeguare talune eccezioni chiave al diritto d’autore all’ambiente digitale e al contesto transfrontaliero;
  • migliorare le procedure di concessione delle licenze e garantire un più ampio accesso ai contenuti; e
  • garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d’autore.

PUNTI CHIAVE

La direttiva sul mercato digitale Ue aggiorna ma non sostituisce le undici direttive che insieme compongono la legislazione dell’UE sui diritti d’autore. Esse comprendono:

Eccezioni al diritto d’autore al fine di garantire un più ampio accesso

La direttiva semplifica l’uso di materiale protetto da diritto d’autore per scopi diversi, principalmente legati all’accesso alla conoscenza, introducendo eccezioni obbligatorie al diritto d’autore per favorire:

  • l’estrazione di testo e di dati*;
  • l’utilizzo digitale di opere per finalità illustrativa ad uso didattico; e
  • la conservazione del patrimonio culturale.

Essa facilita la concessione delle licenze per garantire un più ampio accesso ai contenuti, in particolare fornendo:

  • un nuovo sistema che agevoli gli istituti di tutela del patrimonio culturale quali biblioteche, musei e archivi nella digitalizzazione e diffusione, anche online e transfrontaliera all’interno dell’Unione, di opere fuori commercio che detengono nelle loro collezioni;
  • disposizioni specifiche sulla concessione di licenze collettive e meccanismi simili;
  • un meccanismo negoziale che aiuti le parti interessate a raggiungere accordi per agevolare la messa a disposizione di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta.

La direttiva chiarisce inoltre che chiunque può utilizzare e condividere senza limitazioni copie di opere d’arte di dominio pubblico (ad esempio, una foto di una scultura non più coperta da copyright), a determinate condizioni.

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online

  • Vi sono nuovi diritti concessi agli editori di giornali con sede nell’Unione per l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico, sebbene tali diritti si applichino solo agli utilizzi da parte dei fornitori di servizi online e non agli utilizzi privati o non commerciali da parte di singoli utilizzatori. I nuovi diritti non si applicano ai collegamenti ipertestuali e agli estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico.
  • Gli autori le cui opere siano incorporate in una pubblicazione di carattere giornalistico hanno diritto a una quota adeguata dei proventi derivati dagli utilizzi delle loro pubblicazioni.

Utilizzo di contenuti protetti da parte di piattaforme di condivisione di contenuti online

  • Un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online deve ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti per rendere disponibili al pubblico le opere caricate dai suoi utenti, ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza. Qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, le piattaforme interessate beneficiano di un meccanismo di mitigazione della responsabilità, ma devono compiere i «massimi sforzi» per assicurarsi che i contenuti non autorizzati non siano disponibili sui loro siti web. Devono compiere tali sforzi sulla base delle informazioni pertinenti e necessarie fornite dai titolari dei diritti.
  • Gli utenti possono caricare contenuti per utilizzi specifici con finalità di citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia o pastiche e possono avvalersi di un meccanismo di reclamo e ricorso in caso di controversie in merito al blocco o alla rimozione dalle piattaforme.

Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori)

Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali da parte di altri (ad esempio un editore o un produttore), abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata.

Trasparenza e revoca

Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero ricevere, almeno una volta all’anno, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni. Essi hanno diritto alla revoca, dopo un lasso di tempo ragionevole, in caso di mancato sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni.

Adeguamento contrattuale

Vengono rafforzati i diritti di negoziazione degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori). Essi hanno il diritto di rivendicare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti, se la remunerazione inizialmente concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

Viene applicata dal 6 giugno 2019 e diventerà legge in tutti gli Stati membri entro il 7 giugno 2021.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Estrazione di testo e di dati: qualsiasi tecnica di analisi automatizzata volta ad analizzare testi e dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni inclusi modelli, tendenze e correlazioni.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

Le successive modifiche alla direttiva 2001/29/UE sono state incorporate nel documento originale.

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