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Diretta | Istituzione della Polizia forestale, audizioni

Polizia Forestale

Continua la discussione sull’istituzione della Polizia Forestale. Oggi audizioni di Balduino Simone, già Dirigente generale di pubblica sicurezza, e di Virginia Ciaravolo, Presidente dell’associazione “Mai più violenza infinita”.

Alle ore 14.40 le Commissioni riunite Affari costituzionali e Difesa, presso l’Aula della Commissione Affari costituzionali, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti “Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell’ambito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, svolgono audizioni, in videoconferenza, di Balduino Simone, già Dirigente generale di pubblica sicurezza, e di Virginia Ciaravolo, Presidente dell’associazione “Mai più violenza infinita”.

DISEGNO DI LEGGE SULL’ISTITUZIONE DELLA POLIZIA FORESTALE

Art. 1.

(Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell’ambito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza)

1. Al fine di garantire la piena valorizzazione delle funzioni di pubblica sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare nell’ambito della sicurezza nazionale, nonché di ottimizzare e razionalizzare l’impiego delle risorse disponibili e di rafforzare la tutela dell’ambiente, della biodiversità e del patrimonio agroforestale nazionale, nelle more del riordino degli assetti organizzativi e delle relative competenze, è istituito, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, l’Ufficio centrale per la Polizia forestale, ambientale e agroalimentare, di seguito denominato « Ufficio », ad ordinamento civile, quale articolazione unitaria, speciale e amministrativamente autonoma della direzione centrale per la sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti, delle reti, dell’ambiente e per i Servizi operativi speciali (DITRAS), di cui all’articolo 5, primo comma, lettera f), della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificata dall’articolo 2 della presente legge.

2. Ai fini della ricomposizione unitaria e dell’armonizzazione dei compiti già appartenuti al disciolto Corpo forestale dello Stato, compresi quelli in materia di vigilanza e di prevenzione degli incendi boschivi, di salvaguardia della biodiversità e di tutela idrogeologica del territorio, il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza e per sua delega il direttore centrale della DITRAS sono i responsabili dell’attuazione delle direttive del Ministro dell’interno e, per gli aspetti tecnico-specialistici, di quelle del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e degli altri Ministri competenti, nonché del coordinamento delle attività di vigilanza e di prevenzione degli incendi boschivi della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare con quelle istituzionali del Dipartimento dei vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno. Il questore si avvale della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare per le attività provvedimentali e di polizia in materia forestale, ambientale e agroalimentare e per i servizi specialistici di competenza, compresi quelli relativi alla difesa idrogeologica e alla qualità dell’aria.

3. Sono attribuite alla Polizia forestale, ambientale e agroalimentare le funzioni e le competenze esclusive o prevalenti di cui agli articoli 7, comma 2, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, le funzioni relative alla tutela della sicurezza agroalimentare nonché, per gli stessi fini e con il supporto dei mezzi nautici della Polizia di Stato già destinati ai compiti d’istituto nei medesimi ambiti, quelle relative alla sicurezza ambientale delle acque interne e alla gestione tecnico-economica in convenzione dei beni agrosilvopastorali amministrati dall’Agenzia di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. La Polizia forestale, ambientale e agroalimentare svolge, in via principale, i servizi di analisi, investigazione preventiva e polizia amministrativa negli ambiti di propria competenza, compreso quello della tutela idrogeologica.

4. Al fine di assicurare il coordinamento, il raccordo e la collaborazione tra le articolazioni della DITRAS, i Ministeri, le altre autorità e amministrazioni pubbliche e gli uffici, reparti e strutture delle Forze di polizia, oltre che con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, al direttore centrale della DITRAS sono attribuite le funzioni di vice direttore generale della pubblica sicurezza.

5. Nell’Ufficio è assorbito il personale dell’organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare prevista dall’articolo 174-bis del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché quello in forza alla data del 31 dicembre 2018 nelle relative articolazioni centrali e territoriali. Tale personale mantiene, fino al completamento del riordino, lo status e l’ordinamento militare, restando incardinato nell’Ufficio e nelle relative articolazioni territoriali della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare salvo che, esclusivamente per effetto di promozioni a gradi superiori e in quanto non appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato, non debba essere destinato ad altri reparti dell’Arma dei carabinieri, assicurando comunque la sua sostituzione d’intesa con la DITRAS.

6. Nell’Ufficio e nelle relative articolazioni territoriali della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare, confluisce altresì, a domanda, con inquadramento nei ruoli della Polizia dello Stato, il personale già appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato e comunque assegnato alle Forze di polizia o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. All’Ufficio e alle relative articolazioni territoriali della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare è inoltre trasferito, a domanda, il restante personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2016, da inquadrare nei ruoli della Polizia di Stato, e sono assegnati le funzioni, i beni e le risorse finanziarie, strumentali e organizzative, compresi quelli successivamente attribuiti all’organizzazione prevista dall’articolo 174-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l’adempimento dei compiti istituzionali, compresi le infrastrutture, i mezzi, anche aerei, e gli apparati in uso alla citata organizzazione e quelli assegnati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

8. Al fine del primo parziale ripianamento delle vacanze organiche, nell’Ufficio e nelle relative articolazioni della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare è assunto, a domanda e previo superamento di un corso di addestramento della durata comunque non inferiore a un anno, il personale idoneo non vincitore dei concorsi banditi dal Corpo forestale dello Stato e non esauriti alla data del 31 dicembre 2018 per lo svolgimento di mansioni pari ordinate o inferiori rispetto a quelle svolte da coloro che sono transitati dal Corpo forestale dello Stato o dall’organizzazione prevista dall’articolo 174-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. È assunto altresì, a domanda e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, il personale appartenente ai ruoli dei corpi delle polizie provinciali.

9. Restano fermi i provvedimenti e le determinazioni assunti ai sensi dell’articolo 18, comma 16, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell’interno, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sono individuate le misure volte:

a) alla riorganizzazione della DITRAS, armonizzando le attribuzioni apicali e i rispettivi livelli di responsabilità delle sue articolazioni, anche territoriali, in relazione alle funzioni di pubblica sicurezza attribuite alla stessa Direzione e all’istituzione dell’Ufficio;

b) a disciplinare gli aspetti tecnico-amministrativi, logistici, strumentali e di gestione ordinaria, comprese le modalità di assunzione per pubblico concorso e di formazione, relativi al personale specializzato e a quello delle specialità dipendente dalla DITRAS, compreso quello di cui al comma 5 che, fino all’adozione dei provvedimenti di definitivo riordino della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare, continuano a essere amministrati dall’Arma dei carabinieri e dal Ministero della difesa, che vi provvedono d’intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, ferma restando la dipendenza gerarchica del personale comunque assegnato all’Ufficio e alle relative articolazioni territoriali della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare dal direttore della DITRAS, che è anche responsabile dell’organizzazione interna;

c) a disciplinare i tavoli tecnici delle autorità di cui all’articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini del coordinamento, nei rispettivi ambiti, dei servizi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, compresi quelli operativi di polizia per la sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare e delle acque interne e per i servizi di vigilanza e di prevenzione degli incendi boschivi;

d) a disciplinare i poteri di ordinanza e provvedimentali delle autorità di cui all’articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche per il coordinamento dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, compresi quelli relativi alle materie e alle funzioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e quelli eventualmente oggetto di deleghe o di convenzioni con la DITRAS, che possano comunque essere svolti dalle Forze di polizia, dagli altri agenti di pubblica sicurezza e dalle amministrazioni tenute ad assicurare la loro collaborazione.

Art. 2.

(Norme di coordinamento)

1. All’articolo 5, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) direzione centrale per la sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti, delle reti, dell’ambiente e per i Servizi operativi speciali (DITRAS) ».

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le funzioni di vice direttore generale della pubblica sicurezza attribuite ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della presente legge sono svolte senza il riconoscimento di ulteriori indennità o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il trasferimento o assorbimento del personale di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’articolo 1 avviene mediante il riconoscimento del medesimo trattamento economico e giuridico, anche ai fini previdenziali, previsto dall’amministrazione di provenienza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Le assunzioni di cui al comma 8 dell’articolo 1 sono autorizzate nel limite massimo di spesa di 500.000 euro per l’anno 2021 e di 800.000 euro a decorrere dall’anno 2022. A copertura degli oneri di cui al primo periodo, pari a 500.000 euro per l’anno 2021 e a 800.000 euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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