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Diretta | Privacy e sistemi di riconoscimento facciale all’aperto

G7 Garanti Privacy Riconoscimento Facciale

Audizione, in videoconferenza, di Fabio Chiusi, responsabile di progetto di Algorithm Watch, sul ddl per sospendere l’uso  outdoor dei sistemi di riconoscimento facciale

Alle ore 15.15 la Commissione Affari costituzionali, nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante “Sospensione dell’installazione e dell’utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l’uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico”, svolge l’audizione, in videoconferenza, di Fabio Chiusi, responsabile di progetto di Algorithm Watch.

La proposta di legge,  prevede la sospensione dell’utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale con uso di dati biometrici nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, in considerazione dei rischi per la privacy e per i diritti civili dei cittadini legati all’uso di queste tecnologie e in attesa di una normativa specifica che disciplini in modo uniforme “i requisiti di ammissibilità, le condizioni e le garanzie relativi all’impiego di sistemi di riconoscimento facciale”, sulla base di quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679, dalla direttiva (UE 2016/680) e nel rispetto del principio di proporzionalità previsto dall’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Sospensione dell’installazione e dell’utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l’uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

  1. In considerazione di quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dell’esigenza di disciplinare conformemente i requisiti di ammissibilità, le condizioni e le garanzie relativi all’impiego di sistemi di riconoscimento facciale, nel rispetto del principio di proporzionalità previsto dall’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’installazione e l’utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l’uso dei dati biometrici di cui all’articolo 4, numero 14), del citato regolamento (UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino all’entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica agli impianti di videosorveglianza che non usano i sistemi di riconoscimento facciale di cui al medesimo comma 1 e che sono conformi alla normativa vigente.

Art. 2.
(Sanzioni)

  1. In caso di installazione o di utilizzazione dei sistemi di cui all’articolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2021, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall’articolo 166, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in base al rispettivo ambito di applicazione.

 

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