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Dl Crescita, tutti gli interventi per il settore energia

elettricità futura

Gli interventi che il governo ha deciso di inserire nel Dl Crescita – nell’ultima bozza esaminata da Energia Oltre datata 27 marzo – che dovrebbe finire sul tavolo nel Consiglio dei ministri di lunedì.

Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica, agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare. E contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Sono questi gli interventi che il governo ha deciso di inserire nel Dl Crescita – nell’ultima bozza esaminata da Energia Oltre datata 27 marzo – che dovrebbe finire sul tavolo nel Consiglio dei ministri di lunedì. Dopo il vertice di Palazzo Chigi, molte delle disposizioni che erano entrate nella bozza precedente sono state eliminate.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO

L’articolo 9, si legge nella bozza del decreto Crescita, con l’obiettivo di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, superando alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale, integrando i meccanismi esistenti, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di efficientamento energetico, di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità. Secondo la relazione tecnica al provvedimento “ai fini della stima si ipotizza che l’emendamento determini un incremento pari all’1% delle spese annue sostenute per gli interventi in oggetto e si ipotizza che un ulteriore 1% sia relativo alle spese agevolate dalla legislazione vigente”.

AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PER LA RICONVERSIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI NELL’AMBITO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE

L’articolo 27 si occupa invece di “economia circolare”: l’economia circolare mira, attraverso la ricerca e l’innovazione tecnologica, a rendere i processi produttivi più efficienti in termini di tempo e di risorse impiegate e meno impattanti per l’ambiente in termini di riduzione delle emissioni di gas serra, di recupero dei materiali e di minimizzazione degli scarti. Il passaggio dall’attuale modello di economia “lineare” a quella “circolare”, si legge nella bozza della relazione illustrativa, “richiede un cambiamento delle strategie di policy e dei modelli di mercato al fine di salvaguardare la competitività dei settori industriali e il patrimonio di risorse naturali. Il sostegno alla ricerca e all’innovazione tecnologica costituisce, pertanto, un fattore decisivo per dare impulso alla predetta transizione, che concorre – tra le altre cose – anche a modernizzare il comparto industriale, apportando benefici sia all’economia che all’ambiente”. In questo caso la proposta normativa “si pone l’obiettivo di accompagnare i processi di transizione del sistema produttivo verso un’economia circolare, fornendo sostegno alle attività economiche che desiderano ripensare e/o riconvertire il modello produttivo al fine di consolidare la propria presenza nelle catene globali del valore”. Il provvedimento “nell’ottica di garantire il più ampio accesso allo strumento agevolativo, non prevede particolari restrizioni in merito alla tipologia di soggetti proponenti che possono essere imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria” nonché “centri di ricerca. Possono essere soggetti coproponenti di progetti congiunti (fino a tre soggetti) anche gli organismi di ricerca. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, in misura coerente con i limiti fissati dal regolamento” Ue a fronte di “progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’economia circolare per la riconversione produttiva che prevedono costi ammissibili compresi tra 500 mila e 2 milioni di euro”.

CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE

Il Ministero dello sviluppo economico procede all’assegnazione automatica, in favore delle amministrazioni comunali, di contributi, nel limite massimo di 600 milioni di euro per l’anno 2019, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. È quanto prevede, invece, l’articolo 32 della bozza del Dl Crescita. I contributi sono destinati, precisamente, a “misure di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico negli edifici di proprietà pubblica o destinati all’uso pubblico, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”, allo “sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché progetti in materia di mobilità sostenibile”. Gli “interventi e le forniture previsti nei progetti di cui al comma 1 devono essere avviati entro il 15 ottobre”.

LE ALTRE MISURE NON PIÙ NEL DECRETO

Nella precedente bozza visionata sempre da Energia Oltre, comparivano una serie di norme che non hanno trovato posto nell’ultima bozza. Nell’operazione di “asciugatura” sono scomparse le misure per lo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le misure per favorire lo sviluppo del settore della distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, quella per la promozione dell’energia termica e il miglioramento dell’efficienza energetica e quelle per l’incremento degli investimenti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Eliminate anche le misure riguardanti l’Armonizzazione della disciplina della decurtazione degli incentivi per lo sviluppo dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili (il cosiddetto dm controlli) e le misure per il sostegno della mobilità elettrica. Niente più posto nel testo nemmeno per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni (Conto termico). Quest’ultima norma nasceva dall’esigenza “prominente e non rinviabile” di assicurare la sicurezza e l’efficienza energetica negli edifici pubblici adibiti ad attività scolastiche, sfruttando “la disponibilità oggi inutilizzata del contingente di risorse previsto dal Conto Termico per gli interventi di riqualificazione energetica attuati nelle scuole pubbliche, in quanto risultano di più rapida attuazione a fronte di un sensibile miglioramento della qualità della vita all’interno delle scuole e, più in generale, della continuità del servizio scolastico, producendo anche un immediato impatto positivo sulle spese correnti per i consumi energetici degli Enti Locali”. A tal fine, la percentuale di copertura delle spese sostenute era pari al 100%.

LA BOZZA DI DL CRESCITA DEL 27 MARZO

LA BOZZA DEL DL CRESCITA PRIMA VERSIONE

 

Articolo pubblicato su Energiaoltre.it

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