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Esame da avvocato 2022, le regole decise dal CdM

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L’Esame da avvocato 2022 avrà le medesime regole del concorso di quest’anno: niente scritti e due prove orali. I dettagli

Il Consiglio dei ministri, oltre al Decreto Capienze, ha deciso di estendere al 2022 per l’esame di Stato di avvocato le stesse regole in vigore per il 2021 e si prevede che l’accesso ai locali sia consentito solo ai soggetti muniti di Green Pass.

COME SARÀ L’ESAME DA AVVOCATO 2022?

Per capire come sarà l’esame da avvocato 2022 occorre quindi fare riferimento nuovamente al decreto legge n. 31/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo, naturalmente tenendo in considerazione le modifiche avvenute i sede di conversione in legge da parte del Parlamento, avvenuta il 13 aprile 2021.

1. L’esame di Stato si articola in due prove orali.

2. La prima prova orale e’ pubblica e ha ad oggetto l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: materia regolata dal codice civile; materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo. Ciascun candidato esprime l’opzione per la materia prescelta mediante comunicazione da trasmettere secondo le modalita’ stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui all’articolo 3, comma 2.

3. La sottocommissione, prima dell’inizio della prima prova orale, predispone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta. Ogni quesito e’ collocato all’interno di una busta distinta e numerata. Il presidente della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelto e il presidente della sottocommissione da’ lettura del quesito inserito nella busta da lui indicata.

4. Per lo svolgimento della prima prova orale e’ assegnata complessivamente un’ora dal momento della dettatura del quesito: trenta minuti per l’esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione. Durante l’esame preliminare del quesito, il candidato puo’ consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. I testi che il candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell’inizio della prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, sono collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. Scaduti i trenta minuti concessi per l’esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilita’ dal candidato. Al candidato e’ consentito, per il mero utilizzo personale, prendere appunti e predisporre uno schema per la discussione del quesito utilizzando fogli di carta messi a disposizione sul banco, prima della prova, e vistati da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario. Ultimata la prova, i fogli utilizzati dal candidato restano nella sua disponibilita’ e non formano in alcun modo oggetto di valutazione da parte della sottocommissione.

5. I candidati non possono portare con se’ testi o scritti, anche in formato digitale, ne’ telefoni cellulari, computer, e ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, ne’ possono conferire con alcuno, pena la immediata esclusione dall’esame disposta con provvedimento motivato del presidente della sottocommissione esaminatrice anche su immediata segnalazione del segretario. Esaurita la discussione, la sottocommissione si ritira in Camera di consiglio, quindi comunica al candidato l’esito della prova.

6. Per la valutazione della prima prova orale ogni componente della sottocommissione d’esame dispone di dieci punti di merito. Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti.

7. La seconda prova orale e’ pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non piu’ di sessanta minuti per ciascun candidato. Essa si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima e consiste:

a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, tre fra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico. In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;

b) nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.

8. Per la valutazione della seconda prova orale ogni componente della sottocommissione d’esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle sei materie di cui al comma 7, lettere a) e b).

9. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.

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