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Esame d’avvocato, le nuove regole

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Il Covid-19 stravolge l’esame d’avvocato: niente scritti, due orali, commissione eventualmente collegata in remoto (con candidato e segretario in presenza)

Il Consiglio dei ministri odierno ha finalmente legiferato anche sulle novità che riguarderanno, eccezionalmente per quest’anno, l’esame d’avvocato.

COME SI SVOLGE IL NUOVO ESAME D’AVVOCATO AI TEMPI DEL COVID

Come PolicyMaker aveva anticipato, niente tracce e pareri per questa sessione. La prima prova, che sostituisce gli scritti, durerà 90 minuti. Verrà presentato un caso concreto e sarà data ai candidati possibilità di consultare i codici commentati; 30 minuti per la discussione. Il caso verterà su un quesito di natura civile, penale o amministrativa.

Per facilitare lo svolgimento, è stato decretato un aumento delle sottocommissioni. Ciascuna sottocommissione sarà composta da tre membri, con un avvocato a fare da presidente che avrà il compito di predisporre, per ciascun aspirante, tre quesiti sulla materia prescelta tra civile penale o amministrativo. Ogni quesito sarà contenuto all’interno di una busta chiusa e numerata. Il candidato sceglierà il numero della busta e il presidente della commissione darà lettura del quesito ivi contenuto. I quesiti saranno predisposti secondo delle linee generali stabilite dalla Commissione centrale in modo da salvaguardarne l’uniformità.

PROVE DA REMOTO (MA NON DA CASA)

La prova si svolgerà tramite collegamento da remoto, ma presso la sede della prova d’esame (uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello o locali dei consigli dell’ordine degli avvocati): lì saranno presenti il candidato e il segretario della seduta. Accederà alla seconda prova orale coloro che raggiungono almeno il punteggio di 18 su 30. Ogni componente della commissione potrà assegnare fino a 10 punti di merito per candidato.

LA SECONDA PROVA

La seconda prova avrà una durata tra 45 e 60 minuti per ogni candidato, sarà sostenuta innanzi alla sottocommissione presso la sede d’esame. A seconda della situazione epidemiologica si è però già prevista la possibilità che si svolga anche da remoto (con candidato e segretario in presenza).

La seconda prova si svolgerà almeno 60 giorni dopo la prima e prevede una discussione di questioni relative a 5 materie precedentemente indicate dal candidato:

– una tra diritto penale e civile, ma che sia differente dalla materia già scelta per la prima prova;

– una tra diritto processuale penale e diritto processuale civile;

– tre a scelta tra: diritto costituzionale, amministrativo, commerciale, tributario, lavoro, internazionale privato, dell’Unione europea oppure ecclesiastico.

Verrà richiesta adeguata conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato. Anche in questo caso ogni commissario dispone di 10 punti di merito per ognuna delle 5 materie, come anche di quella avente ad oggetto la deontologia e l’ordinamento. Per superare la seconda prova bisognerà avere almeno un punteggio di 18 per ciascuna delle 6 materie. Per un totale di 108 punti massimi.

L’ESAME NON HA (ANCORA) UNA DATA

Solitamente l’esame di stato per ottenere l’abilitazione alla professione forense consta di due prove: uno scritto (tre elaborati, due pareri e un atto, da svolgersi in altrettante giornate a metà dicembre) e una prova orale che avviene circa un anno dopo (dipende dalla lettera estratta). Un vero tour de force per i candidati e quest’anno ci si è messa di mezzo pure la pandemia che ha nuovamente sospeso gli scritti, che in via eccezionale (dopo che l’ex Guardasigilli Alfonso Bonafede aveva congelato la sessione dicembrina) si sarebbero dovuti tenere il 13, 14 e 15 aprile. I candidati sono 26.000, quattromila solo a Napoli, tremila a Roma. Purtroppo però il decreto odierno non contiene ancora le nuove date dei due orali, che saranno oggetto di un provvedimento ad hoc successivo. I praticanti dovranno pazientare ancora…

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