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Ecco l’ultima versione del Dl fiscale dopo il cdm

Palazzo Chigi

Al suo interno, tra gli altri provvedimenti, la rottamazione Ter, lo stralcio dei debito con il fisco fino a mille euro, lo slittamento del pagamento dell’Iva al momento in cui la fattura viene incassata

Arriva l’ultima versione del Dl fiscale messa a punto dal governo nel Consiglio dei ministri di lunedì. Il testo che Policy Maker ha visionato è datato 16 ottobre e prevede, tra le altre cose, la rottamazione Ter per chi aveva già beneficiato della rottamazione bis e ha versato almeno una rata, lo stralcio dei debito con il fisco fino a mille euro nel periodo che va dal 2000 al 2010, l’obbligo di fatturazione elettronica dal primo gennaio 2019, riducendo per i primi sei mesi le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici, lo slittamento del pagamento dell’Iva al momento in cui la fattura viene incassata e l’obbligo generalizzato di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi.

Stralciata la norma per “consentire la conclusione ordinata della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla Croce rossa italiana”. Spunta la sanatoria per le società e le associazioni sportive dilettantistiche non in regola con il versamento delle imposte. Infine, è prevista all’articolo 9 una “dichiarazione integrativa speciale”: fino “al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare, con le modalità previste dal presente articolo, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’imposta sul valore degli immobili all’estero, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto. L’integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di 100.000 euro per singola imposta e per periodo di imposta e comunque non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato”.

Qui il testo completo.

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