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Lavoro, ecco il Ddl delega al Governo per le semplificazioni

Imprese

Tutti i dettagli sul disegno di legge delega al governo in materia di semplificazione sul lavoro: il testo integrale e la relazione illustrativa approvati in consiglio dei ministri

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di semplificazione e riassetto delle norme in materia di lavoro, al fine di creare un sistema organico di disposizioni in materia di lavoro per rendere più chiari i principi regolatori delle disposizioni già vigenti e costruire un complesso armonico di previsioni di semplice applicazione.

L’articolo 1, comma 2, detta i principi e i criteri direttivi generali a cui deve attenersi il Governo nell’esercizio della delega.

Il principio generale di cui alla lettera a) prevede che il Governo proceda al coordinamento e all’armonizzazione sotto il profilo formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti, apportando a tal fine le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, intervenendo mediante novellazione e revisione dei codici o dei testi unici di settore già esistenti.

Il principio di delega di cui alle lettera b) è volto all’adeguamento, aggiornamento e alla semplificazione del linguaggio normativo.

Il criterio di delega di cui alla lettera c) riguarda la necessità di coordinare il complesso di norme così riunite con la disciplina europea di settore.

Il comma 3 dell’articolo 1 detta invece i criteri e i principi direttivi specifici a cui deve attenersi il Governo nell’esercizio della delega.

SULL’APPRENDISTATO

In primo luogo, si pone l’attenzione sulla materia dell’apprendistato al fine di semplificare gli adempimenti posti in capo al datore di lavoro in ordine agli obblighi di formazione, rendendo più semplice l’attività di accertamento dei requisiti di tale tipologia di rapporto. Il tutto nel pieno rispetto della finalità formativa del contratto di apprendistato nell’ambito del quale la formazione costituisce elemento essenziale, in mancanza del quale il contratto è nullo per assenza di causa.

Si interviene poi in materia di servizi per l’impiego, compreso il collocamento mirato, e politiche del lavoro al fine di razionalizzare le funzioni e i compiti in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

RAFFORZATA LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

Quanto ai sistemi informativi di supporto alle politiche del lavoro, si intende rafforzare la funzione di coordinamento e monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di assicurare l’integrazione e lo scambio di dati tra le amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti pubblici e privati.

RAZIONALIZZAZIONE DELLE AGENZIE PER L’IMPIEGO

Altro criterio di delega riguarda la razionalizzare e la riorganizzare di agenzie, enti o organismi facenti capo all’amministrazione statale che svolgono compiti in materia di servizi per l’impiego e politiche del lavoro, ivi compresi quelli preposti all’analisi delle politiche pubbliche, anche attraverso il loro accorpamento, ferme restando le prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome.

Viene prevista poi l’eliminazione dei livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa europea, nonché l’obbligo per l’amministrazione di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati in materia (oltre alla relativa modulistica), assicurando al contempo l’integrazione e lo scambio di dati tra le amministrazioni dello Stato e altri soggetti pubblici e privati.

Un ulteriore criterio riguarda, infine, la previsione relativa del costo derivante dall’introduzione di determinati oneri regolatori che, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, vada di regola qualificato come onere fiscalmente detraibile.

Quanto alla procedura di adozione dei decreti legislativi attuativo della delega e dei decreti c.d. correttivi o integrativi, il disegno di legge prevede che siano adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Sugli schemi è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, del Consiglio di Stato.

Gli schemi di decreto sono poi trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

Quanto alla possibilità di adottare decreti integrativi e correttivi, il disegno di legge prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi già dettati.

Si stabilisce che il Governo nelle materie di competenza esclusiva dello Stato adotti norme regolamentari di attuazione o esecuzione per l’adeguamento della disciplina di livello primario.
Si prevede, altresì, la possibilità per il Ministro proponente di avvalersi, per la redazione degli schemi dei decreti legislativi di apposite commissioni.

L’articolo 2 detta le disposizioni finanziarie e finali. In particolare si prevede la clausola di invarianza finanziaria e si dispone che la presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

ECCO IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DELEGA SUL LAVORO 

 

Articolo pubblicato su Startmag.it

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