skip to Main Content

Legge sulle Lobby, il testo approvato dalla Camera

Archivi Notarili

Approvata la Legge sulle Lobby alla Camera con 339 sì, nessun contrario e 42 astenuti tra Fratelli d’Italia e Alternativa

Disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

  1. La presente legge disciplina l’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell’osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.
2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai princìpi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:

a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;

b) assicurare la conoscibilità dell’attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;

c) agevolare l’individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;

d) favorire l’ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;

e) consentire l’acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell’ambito dei processi decisionali pubblici e svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi, di cui alla lettera b), attraverso la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti, anche mediante procedure digitali, nonché lo svolgimento di ogni altra attività diretta a contribuire alla formazione delle decisioni pubbliche, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti;

b) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera d), interessi di rilevanza anche non generale e anche di natura non economica, al fine di promuovere l’avvio di processi decisionali pubblici o di contribuire ai processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono, in base a mandato, per conto dell’organizzazione di appartenenza l’attività di rappresentanza di interessi, anche nell’ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l’attività di rappresentanza di interessi;

c) «portatori di interessi»: persone, enti, società o associazioni che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi, incaricano rappresentanti di interessi; i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento della citata attività;

d) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni capoluogo di regione, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni capoluogo di regione; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli altri enti pubblici; ai fini della presente legge, sono equiparati ai decisori pubblici anche i responsabili degli uffici di diretta collaborazione degli organi di cui alla presente lettera;

   e) «processi decisionali pubblici»: ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi generali.

Art. 3.
(Esclusioni)

  1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all’esercizio della loro professione o funzione;

b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;

c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

d) ai rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute;

e) all’attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell’articolo 49 della Costituzione;

f) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d’ufficio, professionale o confessionale;

g) all’attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;

h) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell’ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell’ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

i) all’attività di rappresentanza svolta nell’ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d’intesa o altri strumenti di concertazione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all’attività di rappresentanza di interessi svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

Art. 4.
(Istituzione del Registro per la trasparenza dell’attività di rappresentanza di interessi)

  1. È istituito presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato il Registro pubblico per la trasparenza dell’attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. I dati inseriti nel Registro sono di tipo aperto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l-ter), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico mediante i sistemi di identificazione informatica previsti all’articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il Registro sostituisce ogni altro registro per l’iscrizione di rappresentanti di interessi già istituito alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I soggetti che intendono svolgere l’attività di rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.
4. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l’iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione.
5. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati mensilmente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell’ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l’attività di rappresentanza di interessi;

b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi per conto del quale è svolta l’attività di relazione;

c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell’attività.

6. Non possono iscriversi nel Registro:

a) i minori di anni diciotto;

b) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), durante il loro mandato e per un anno dalla sua cessazione, se svolgono incarichi di governo nazionale o regionale, ovvero per la sola durata del loro mandato in tutti gli altri casi;

c) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo di durata dell’incarico;

d) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il periodo di durata dell’incarico;

e) gli iscritti all’Ordine dei giornalisti;

f) i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata del loro incarico;

g) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato e l’amministrazione della giustizia;

h) i dirigenti dei partiti o movimenti politici per la durata del loro incarico;

i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

   l) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso enti pubblici economici, società partecipate di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o enti privati di cui all’articolo 2-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per la durata dell’incarico.

7. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all’organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all’articolo 7, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento da adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per sottoporlo a procedura di consultazione pubblica. La data di inizio dell’effettivo funzionamento del Registro, all’esito della procedura di consultazione pubblica, è comunicata dall’Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale.
8. Il Registro è pubblicato e reso consultabile anche nei siti internet istituzionali degli enti o organismi cui appartengono i soggetti pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge, all’interno della sezione «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 5.
(Agenda degli incontri)

  1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l’agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell’agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro ad accesso pubblico entro venti giorni dall’inserimento da parte del rappresentante di interessi di cui al primo periodo. Il rappresentante di interessi aggiorna con cadenza settimanale l’elenco degli incontri svolti nella settimana precedente, con l’indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l’incontro e dell’argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell’incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell’incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

a) luogo, data, ora e durata dell’incontro;

b) modalità di richiesta dell’incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;

c) oggetto dell’incontro;

d) soggetti partecipanti all’incontro.

2. Per ciascun incontro, il rappresentante di interessi fornisce altresì la documentazione contenente proposte, ricerche e analisi eventualmente trasmessa in occasione dell’incontro o successivamente ad esso; la documentazione è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell’incontro.
3. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato comunica ai decisori pubblici l’inserimento da parte dei rappresentanti di interessi, ai sensi del comma 1, primo periodo, delle informazioni sugli incontri che li riguardano entro i cinque giorni successivi all’inserimento medesimo. Entro il termine di cui al comma 1, secondo periodo, i decisori pubblici hanno diritto di presentare al Comitato di sorveglianza di cui all’articolo 7 un’istanza di opposizione all’inserimento delle informazioni che ritengono integralmente o parzialmente non veritiere nella parte del Registro ad accesso pubblico. Il Comitato di sorveglianza decide entro cinque giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Nelle more della decisione del Comitato, l’inserimento delle informazioni nella parte del Registro ad accesso pubblico rimane sospesa.
4. Successivamente all’inserimento delle informazioni nella parte del Registro ad accesso pubblico, i decisori pubblici possono presentare istanza di rimozione delle informazioni che li riguardino perché integralmente o parzialmente non veritiere. Sull’istanza il Comitato di sorveglianza di cui all’articolo 7 decide entro dieci giorni.

Art. 6.
(Codice deontologico)

  1. Il codice deontologico è adottato dal Comitato di sorveglianza di cui all’articolo 7, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal Comitato medesimo e pubblicate nel sito internet istituzionale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. All’atto dell’iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l’impegno a rispettare il codice deontologico, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l’attività di rappresentanza di interessi.
3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro ad accesso pubblico.

Art. 7.
(Comitato di sorveglianza)

  1. È istituito presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.
2. Il Comitato di sorveglianza è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed è composto:

a) da un magistrato della Corte di cassazione, designato dal Primo Presidente della medesima;

b) da un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della medesima;

c) da un membro del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, designato dal Presidente del medesimo, che svolge le funzioni di presidente.

3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare:

a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull’esattezza e sull’aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;

b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all’articolo 9, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro ad accesso pubblico;

c) redige una relazione annuale sull’attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;

d) vigila e raccoglie segnalazioni sull’osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Il Comitato di sorveglianza, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell’esercizio delle loro funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.
7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L’incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell’incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.
8. Con riferimento all’attività parlamentare, le funzioni del Comitato di sorveglianza sono svolte da una Commissione bicamerale composta da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro trenta giorni dall’inizio di ogni legislatura dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra loro, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.
9. Il Comitato di sorveglianza, con proprio regolamento, disciplina modalità e termini per garantire alle parti interessate il diritto al contraddittorio.

Art. 8.
(Diritti degli iscritti nel Registro)

  1. Il rappresentante di interessi iscritto nel Registro può:

a) presentare ai decisori pubblici, anche mediante procedure digitali, domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti e può svolgere ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti;

b) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici secondo le disposizioni interne di ciascuna amministrazione interessata e acquisire documenti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso ai documenti amministrativi, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con propri provvedimenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1, secondo princìpi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
3. Gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano i propri ordinamenti alle previsioni della presente legge.

Art. 9.
(Obblighi degli iscritti nel Registro,
cause di esclusione e incompatibilità)

  1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti ai decisori pubblici.
2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall’anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l’attività di rappresentanza di interessi svolta nell’anno precedente.
3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

a) l’elenco delle attività di rappresentanza di interessi svolte;

b) l’elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);

c) l’indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro ad accesso pubblico entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.
5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, con richiesta adeguatamente motivata e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all’articolo 7, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

Art. 10.
(Procedura di consultazione)

  1. Ciascun decisore pubblico che intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro ad accesso pubblico e inserendo lo schema dell’atto o l’indicazione dell’oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.
2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all’atto dell’iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l’invio di valutazioni o proposte sullo schema dell’atto. Contestualmente all’invio delle valutazioni e delle proposte di cui al secondo periodo i rappresentanti di interessi possono chiedere al decisore pubblico un incontro per la presentazione e l’argomentazione delle proprie istanze.
3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell’atto e può essere svolta anche attraverso piattaforme digitali per favorire una più ampia e agevole consultazione. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.
4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro ad accesso pubblico.
5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione mediante la pubblicazione, nella parte del Registro ad accesso pubblico, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

Art. 11.
(Sanzioni)

  1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall’articolo 10 si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

a) l’ammonizione;

b) la censura;

c) la sospensione dall’iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;

d) la cancellazione dal Registro.

2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:

a) la censura;

b) la sospensione dall’iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;

c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

3. Al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all’atto dell’iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell’agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l’effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.
5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.
7. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 12.
(Disposizioni finali)

  1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Istituto nazionale di statistica provvede a integrare la classificazione delle attività economiche ATECO prevedendo un codice specifico per l’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.
4. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Back To Top