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In Manovra uno Sport Bonus potenziato per il 2019

Riforma Sport

Credito di imposta “del 65%” per le “erogazioni liberali in denaro effettuate da privati” nel corso del prossimo anno secondo quanto riporta la prima bozza della Legge di Bilancio di cui Policy Maker ha preso visione

Uno Sport bonus con un credito di imposta “del 65%” per le “erogazioni liberali in denaro effettuate da privati” nel corso del 2019 per interventi di “manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture. Anche nel caso in cui siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi”. C’è anche questa norma all’interno della bozza di Manovra 2019 che Policy Maker ha visionato (qui il testo integrale). E che di fatto allarga le maglie del precedente bonus previsto dalla Legge di Bilancio 2018.

LO SPORT BONUS 2018

Lo sport bonus per quest’anno, cioè sempre un credito d’imposta per le imprese che effettuano nel 2018 donazioni per la ristrutturazione di stadi, palazzetti, palestre, piscine e altri impianti pubblici, è partito di fatto il 21 settembre con i primi 50 soggetti beneficiari, individuati dall’Ufficio per lo sport del governo e invitati a presentare in via telematica i modelli F24 dopo la risoluzione dell’Agenzia delle entrate che ha approvato il codice tributo per la tax credit. La manovra 2018 aveva introdotto infatti solo per quest’anno, uno sgravio d’imposta pari al 50% dell’erogazione liberale effettuata, calcolabile su un massimo di 40 mila euro e nel limite del 3 per mille dei ricavi annui con un beneficio in tre anni di 20 mila euro per ciascuna impresa (ditte individuali, società di persone e società di capitali).

LO SPORT BONUS DELLA BOZZA DI MANOVRA 2019

La bozza manovra 2019 stabilisce invece che il credito d’imposta “è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo”. Inoltre, “ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione” e “non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive”. Naturalmente, precisa la disposizione, “i soggetti che effettuano erogazioni liberali non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni”.

LA PROCEDURA

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro e realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

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