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MEF, AAA cercasi personale (qualificato) per gestire le risorse del Recovery Fund

Mef

All’articolo 32 della Legge europea 2019-2020 a.c. 2670 compare una disposizione che prevede l’autorizzazione all’assunzione di 50 unità di personale presso il Mef-Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato. 44mila euro lordi l’anno

All’articolo 32 della Legge europea 2019-2020 a.c. 2670 compare una disposizione che prevede l’autorizzazione all’assunzione di 50 unità di personale presso il Mef-Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, per “rafforzare le attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall’Unione Europea nel periodo 2021/2027”. Lo stipendio previsto (come attesta la relazione tecnica) è di circa 44 mila euro lordi annui. Il disegno di legge governativo per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea 2019-2020) è stato presentato alla Camera dei Deputati il 26 ottobre e consta di 34 articoli e 62 commi, suddivisi in 9 Capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell’ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

LA SELEZIONE TRAMITE CONCORSI PUBBLICI

Il comma 1, in particolare, prevede che il Mef-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato “è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale nel numero massimo di 50 unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area, con corrispondente incremento della dotazione organica, attraverso l’indizione di appositi concorsi pubblici, al fine di rafforzare le strutture preposte all’attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, nonché a quella di adeguamento dell’ordinamento interno alla normativa europea. Si prevede che la selezione pubblica possa avvenire anche attraverso la Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL DL RILANCIO

Nel dossier, si ricorda che il decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio) contiene due norme che autorizzano il Ministero a potenziare le proprie strutture. La prima è l’articolo 2, comma 13-bis, che “autorizza il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ad avvalersi, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per il 2019 e 200.000 euro a decorrere dal 2020, di esperti individuati all’esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità, in vista del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell’ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire il riordino della rete ospedaliera in relazione all’emergenza Covid19 realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato”.

LE 56 POSIZIONI NEL DL RILANCIO

La seconda norma è l’articolo 262, che “autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad avviare le procedure di reclutamento di 56 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel profilo della terza area (F3), in relazione alle specifiche esigenze connesse alla Presidenza italiana del G20 e allo sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all’attuazione della riforma del bilancio dello Stato. Le procedure di reclutamento (già autorizzate dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2019) si svolgono mediante concorsi per titoli ed esame orale per l’accesso ai quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche del dottorato di ricerca ovvero del master di secondo livello”.

IL COMPENSO OFFERTO

Il comma 2 dell’art. 32 in questione, “provvede alla relativa copertura degli oneri, quantificati in 2.205.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (art. 41-bis, della legge n. 234 del 2012). L’onere individuale lordo per ciascuna unità di personale ammonta a 44.089,15 euro”.

RAFFORZARE IL MEF PER GESTIRE MEGLIO IL RECOVERY FUND

La relazione illustrativa afferma che “per poter pienamente cogliere le opportunità offerte da tali finanziamenti e creare le condizioni perché gli stessi abbiano un effettivo impatto sulla situazione economica e sociale del Paese, è necessario, a livello nazionale, l’attivazione immediata di azioni di rafforzamento delle strutture e degli strumenti di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi da finanziare con il sostegno dei fondi UE 2021/2027, volti ad assicurare un presidio costante, tra l’altro, sugli aspetti afferenti l’applicazione da parte delle Autorità di Audit UE del codice degli appalti, delle procedure inerenti la gestione e il controllo degli strumenti finanziari e il campionamento delle operazioni. Ciò al fine di assicurare il rispetto della normativa dell’Unione, superare le carenze in grado di pregiudicare l’efficace utilizzo dei fondi nonché garantire il corretto recepimento nel nostro ordinamento della normativa europea”.

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