Sulla riforma dello Statuto della Figc passa la proposta del presidente Gravina. La Serie A…
Quota 100 e reddito di cittadinanza. Ecco il testo del decreto legge oggi in discussione al CdM
Il Consiglio dei ministri è convocato alle 18. Lo rende noto palazzo Chigi. All’ordine del giorno il decreto legge ‘Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni’- Ecco il testo integrale
DECRETO-LEGGE
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
RITENUTA la necessità e l’urgenza di prevedere una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale volta a garantire il diritto al lavoro e a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura mediante politiche finalizzate al sostegno economico e all’inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro;
RITENUTA la necessità e l’urgenza di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani;
VISTA la legge 29 maggio 1982, n. 297 recante Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica;
VISTA la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
VISTO l’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 che istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il reddito di cittadinanza;
VISTO l’articolo 1 comma 256 della legge 30 dicembre 2018, n 145 recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani;
VISTO l’articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 che prevede che un importo fino a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è destinato ai centri per l’impiego di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 al fine del loro potenziamento;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 recante Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 recante Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del……..;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro della giustizia
EMANA
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA
Articolo 1
(Reddito di cittadinanza)
1. È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato “Rdc”, quale misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili. 2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 65 anni, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla
povertà delle persone anziane. I requisiti per l’accesso e le regole di definizione del beneficio economico sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato.
Articolo 2
(Beneficiari)
1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimenti ai requisiti di residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero proveniente da paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ci cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, numero 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 5. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE (di seguito denominata “DSU”);
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, numero 171;
2. I requisiti per l’accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati e modificati in senso espansivo, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l’utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all’istruzione e alla tutela della salute.
3. Non hanno diritto al Rdc i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.
4. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
5. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.
6. Ai fini del RdC, il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
7. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014.
8. Ai soli fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell’ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero 1), è sottratto l’ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell’ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l’accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell’ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l’inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d’intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
9. Il Rdc è compatibile con il godimento della NASpI, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22, e di altro strumento di sostegno al reddito ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo.
Articolo 3
(Beneficio economico)
1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:
a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell’articolo 2, comma 7, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 5;
b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.
2. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera a), è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui.
3. L’integrazione di cui al comma 1, lettera b), è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.
4. Il beneficio economico di cui al comma 1 in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.
5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
6. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste all’articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
7. A decorrere dalle richieste del Rdc effettuate a partire dal 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere stabilite modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente il nucleo familiare. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.
8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’ottanta per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l’informazione relativa alla retribuzione o al compenso.
9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, la variazione dell’attività è comunicata all’INPS per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all’articolo 6, comma 1, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.
10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE in corso di validità utilizzato per l’accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati all’atto della richiesta del beneficio.
11. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 4 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello della
presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.
12. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.
13. Nell’ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.
Articolo 4
(Patto per il Lavoro e Patto per l’Inclusione Sociale)
1. Il beneficio è condizionato alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.
2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina.
3. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE.
4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro di persona presso i centri per l’impiego o tramite l’apposita piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 1, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.
5. Il richiedente, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai Centri per l’impiego nel caso in cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
a) assenza di occupazione da non più di due anni;
b) età inferiore a 26 anni;
c) essere beneficiario della NASPI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
d) aver sottoscritto un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l’impiego ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
6. Qualora il richiedente non abbia già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità, di cui al comma 4, la rende all’atto del primo incontro presso il centro per l’impiego. In tal sede sono individuati eventuali altri componenti esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura. Nel caso in cui il richiedente sia in una delle condizioni di esclusione o esonero dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3, comunica tale condizione al centro per l’impiego e contestualmente individua un componente del nucleo che lo sostituisce nel primo incontro presso il centro per l’impiego medesimo. In ogni caso, entro i trenta giorni successivi al primo incontro del richiedente ovvero del suo sostituto presso il centro per l’impiego, la dichiarazione di immediata disponibilità è resa da tutti gli altri componenti tenuti agli obblighi connessi al Rdc.
7. I beneficiari di cui ai commi 5 e 6, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l’impiego ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, integrate con le condizioni di cui al comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il patto di servizio assume la denominazione di Patto per il lavoro. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sono definite le linee guida e i modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro di cui al successivo comma 12.
8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:
a) collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro;
b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il Lavoro e, in particolare:
1) registrarsi sull’apposita piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 1, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro;
2) svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il Lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;
3) accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l’auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il Lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;
4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come integrato al comma 9; in caso di fruizione del beneficio da oltre 12 mesi, incluso il caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell’articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9.
9. La congruità dell’offerta di lavoro di cui al comma 8 è definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del Rdc. In particolare, è definita congrua un’offerta:
a) indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare, entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nei primi sei mesi di fruizione del beneficio, ovvero entro duecentocinqanta chilometri di distanza oltre il sesto mese di fruizione del beneficio;
b) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare non siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, ovunque nel territorio italiano nel caso di rinnovo ai sensi dell’articolo 3, comma 6; in tal caso, il beneficiario del Rdc che accetta l’offerta, continua a percepire il beneficio economico del Rdc per i successivi tre mesi dall’inizio del nuovo impiego, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute.
10. Il richiedente in condizioni diverse da quelle di cui al comma 5, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad indentificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
11. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l’impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l’Inclusione Sociale e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri per l’impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza.
12. Il Patto per l’inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per l’inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi per l’accompagnamento all’inserimento lavorativo, ove opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma 8, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.
13. Il Patto per il lavoro e il Patto per l’inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
14. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l’impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l’istituzione dei progetti di cui al presente comma e comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all’articolo 6, comma 1. L’esecuzione delle attività e l’assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all’attivazione dei progetti. L’avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, tramite l’aggiornamento della piattaforma dedicata.
15. Trascorsi sessanta giorni dalla data di dichiarazione di immediata disponibilità di cui al comma 4 il beneficiario che non sia stato convocato dai centri per l’impiego riceve dall’ANPAL entro i successivi trenta giorni, in via telematica, le credenziali personalizzate per l’accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall’ANPAL al fine di ottenere l’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 9.
Articolo 5
(Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio)
1. Il Rdc è richiesto presso il gestore del servizio integrato di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previo convenzionamento con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato “INPS”). Il modulo di domanda è predisposto dall’INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall’INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità di presentazione della richiesta del Rdc anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE e in forma integrata, tenuto conto delle semplificazioni implementabili con l’avvio della precompilazione della DSU medesima, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017. L’INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative mirate sul Rdc ai nuclei familiari che a seguito dell’attestazione dell’ISEE presentino valori dell’indicatore o di sue componenti compatibili con quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).
3. Il Rdc è riconosciuto dall’INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine l’INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’Anagrafe tributaria, dal Pubblico Registro Automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del Rdc.
4. Nelle more del completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a). L’esito delle verifiche è comunicato all’INPS per il tramite della piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni.
5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l’ISEE alla scadenza del periodo di validità dell’indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l’erogazione del beneficio è sospesa a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione. Resta salva, in capo all’INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell’articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. In sede di prima applicazione l’emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell’art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l’erogazione del beneficio. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100,00 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 5, nonché, nel caso di integrazioni di cui al comma 1, lettera b), ovvero di cui al comma 3, di effettuare un bonifico mensile. Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione delle piattaforme informatiche di cui all’articolo 6, comma 1.
7. Al fine di consentire l’erogazione del beneficio relativo al Rdc, le disponibilità del Fondo per il reddito di cittadinanza affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, per essere eventualmente trasferite sul conto acceso presso il soggetto incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l’erogazione del beneficio.
8. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Articolo 6
(Piattaforme digitali per l’attivazione e la gestione dei Patti)
1. Al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del RdC,
sono istituite due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l’Anpal nell’ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (di seguito denominato “SIUPL”) per il coordinamento dei centri per l’impiego, e l’altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (di seguito denominato “SIUSS”), di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, per il coordinamento dei comuni. Le piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell’ambito dei servizi territoriali, tra i centri per l’impiego e i servizi sociali. A tal fine è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme da adottarsi con provvedimento congiunto dell’Anpal e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. All’articolo 13, comma 2, dopo la lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015 è aggiunta la seguente: “d-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro”.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l’INPS mette a disposizione della piattaforma dedicata al Rdc i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del Rdc, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validità, le informazioni sull’ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall’istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all’articolo 4, comma 5 e altre utili alla profilazione occupazionale. Le piattaforme presso l’Anpal e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono, rispettivamente, con i centri per l’impiego e con i comuni, le informazioni di cui al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc residenti nei territori di competenza.
4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale delle comunicazioni dai centri per l’impiego, dai soggetti accreditati di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 150 del 2015, e dai comuni all’ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, all’INPS. In particolare, sono comunicati dai servizi competenti alle piattaforme del Rdc:
a) le disponibilità degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio, compatibile con i termini di cui all’articolo 4, comma 5 e comma 10;
b) l’avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima;
c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni, entro cinque giorni dal momento in cui si verificano, per essere messe a disposizione dell’INPS che le irroga;
d) l’esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all’articolo 5, comma 4, per esser messe a disposizione dell’INPS ai fini della verifica dell’eleggibilità;
e) l’attivazione dei progetti per la collettività da parte dei comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 14;
f) ogni altra informazione utile a monitorare l’attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 4, comma 13.
5. Le piattaforme di cui al comma 1 rappresentano altresì uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale. In particolare, le piattaforme dialogano tra di loro al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate:
a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni ai centri per l’impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall’articolo 4, comma 11, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro;
b) condivisione tra i comuni e i centri per l’impiego delle informazioni sui progetti per la collettività attivati ai sensi dell’articolo 4, comma 14, nonché quelle sui beneficiari del Rdc coinvolti;
c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l’impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e
multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per l’inclusione sociale, nelle modalità previste dall’articolo 4, comma 11;
d) condivisione delle informazioni sui Patti già sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad attività di competenza del centro per l’impiego ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi.
6. I centri per l’impiego e i comuni segnalano alle piattaforme dedicate l’elenco dei beneficiari per cui sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti dai quali si possa dedurre una eventuale non veridicità dei requisiti economici, reddituali e patrimoniali dichiarati e la non eleggibilità al beneficio. L’elenco di cui al presente comma è comunicato dall’amministrazione responsabile della piattaforma cui è pervenuta la comunicazione all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza che ne tengono conto nella programmazione dell’attività di accertamento.
7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall’INPS, dal Ministero del lavoro, dall’ANPAL, dai centri per l’impiego, dai comuni e dalle altre amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente, come integrate dall’articolo 12 del presente decreto, e nell’ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati.
8. Al fine di attuare il RdC anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l’efficienza del programma e l’allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato o di società in house, previa convenzione approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 7
(Cause di decadenza e sanzioni)
1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere il beneficio, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente il RdC è punito con la reclusione da due a sei anni. Alla condanna in via definitiva consegue la revoca del beneficio con efficacia retroattiva. Il beneficiario dichiarato decaduto è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
2. L’omessa comunicazione di variazione del reddito, anche qualora derivante dallo svolgimento di attività lavorativa irregolare, al fine di evitare la revoca del beneficio è punita con le medesime sanzioni di cui al comma 1.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la decadenza dal RdC è disposta quando l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza. L’accertamento della non corrispondenza al vero determina la revoca del beneficio con efficacia retroattiva. Il beneficiario decaduto è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca del beneficio.
4. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:
a) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale, di cui all’articolo 4, commi 7 e 11, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
b) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all’art. 9, comma 3, lettera e) del presente decreto;
c) non aderisce ai progetti di cui all’articolo 4, comma 14, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
d) rifiuta un’offerta di lavoro congrua, dopo averne già rifiutate due, ovvero, indipendentemente, dal numero di offerte precedentemente ricevute, rifiuta una offerta congrua dopo il dodicesimo mese di fruizione del beneficio, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5);
e) non effettua le comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell’articolo 3, comma 11.
5. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU ovvero altra dichiarazione nell’ambito della procedura di richiesta del beneficio, incluse le comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
6. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 10, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
b) la decurtazione due mensilità alla seconda mancata presentazione;
c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
7. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.
8. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;
b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;
c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;
d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.
9. L’irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell’indebito, di cui al presente articolo, è effettuato dall’INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo del Reddito di Cittadinanza. L’INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.
10. In caso di decadenza dal beneficio ai sensi del presente articolo, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di decadenza, se non previsto diversamente. Nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, il termine di cui al primo periodo è ridotto a sei mesi.
11. I centri per l’impiego e i comuni comunicano alle piattaforme di cui all’articolo 6, al fine della messa a disposizione dell’INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all’art. 10, comma 3, lettera e), entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento da sanzionare. L’INPS, per il tramite delle piattaforme di cui all’articolo 6, mette a disposizione dei centri per l’impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
12. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
13. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i centri per l’impiego, i comuni, l’INPS, l’Agenzia delle entrate, l’INL, preposti ai controlli e alle
verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall’accertamento, all’autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.
14. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del RdC.
Articolo 8
(Incentivi per l’impresa e per il lavoratore)
1. I datori di lavoro che comunicano al portale del programma del RdC le disponibilità dei posti vacanti, hanno diritto ad accedere ai seguenti incentivi:
a) nel caso in cui un datore di lavoro assuma a tempo pieno e indeterminato il beneficiario di RdC, e il beneficiario non viene licenziato, nei primi 24 mesi, senza giusta causa o giustificato motivo è riconosciuto, sotto forma di sgravio contributivo, un importo pari alla differenza tra 18 mensilità di RdC e quello già goduto dal beneficiario stesso. Tale importo è incrementato di una mensilità, in caso di assunzione di donne e di soggetti svantaggiati, come definiti ai sensi dell’articolo 2 numero 4 del regolamento UE n. 651/2014, e non potrà comunque essere inferiore a 5 mensilità, elevate a 6 in caso di soggetti svantaggiati e donne. L’importo massimo di beneficio mensile è pari a 780 euro. Il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di RdC stipula, presso il CPI, ove necessario un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.
b) nel caso in cui il datore di lavoro assuma a tempo pieno e indeterminato il beneficiario del RdC, attraverso l’attività svolta da un soggetto privato accreditato di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e il beneficiario non viene licenziato nei primi 24 mesi, senza giusta causa o giustificato motivo, è riconosciuto, sotto forma di sgravio contributivo, un importo pari alla metà della differenza tra l’importo corrispondente a 18 mensilità di RdC e quello già goduto dal beneficiario stesso. Tale importo è incrementato di una mensilità, in caso di assunzione di donne e di soggetti svantaggiati, come definiti ai sensi dell’articolo 2 numero 4 del regolamento UE n. 651/2014, e non potrà comunque essere inferiore a 5 mensilità, elevate a 6 in caso di soggetti svantaggiati e donne. La restante metà dell’ammontare è riconosciuta al soggetto privato accreditato, sotto forma di sgravio contributivo. L’importo massimo di beneficio mensile è comunque pari a 780 euro. Il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di RdC stipula ove necessario presso il soggetto privato accreditato un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale;
2. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i CPI e presso i soggetti privati accreditati di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale possibilità sia prevista da leggi regionali, un Patto di Formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, tale percorso deve essere definito sulla base dei più alti standard di qualità della formazione adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca. Se in seguito a questo percorso formativo il beneficiario di RdC ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo, gli Enti ottengono un contributo, anche sotto forma di sgravio contributivo, pari alla metà della differenza tra 18 mesi, e i mesi già usufruiti dal beneficiario di RdC. Aumentato di 1 in caso di donne e soggetti svantaggiati come definiti ai sensi dell’articolo 2 numero 4 del regolamento UE n. 651/2014. Comunque non inferiore a 5 mesi; 6 mesi in caso di donne e soggetti svantaggiati. L’altra metà viene percepita dal datore di lavoro che assume il beneficiario. Ai fini del beneficio per il datore di lavoro, l’assunzione deve essere a tempo indeterminato e nei primi 24 mesi il beneficiario non può essere licenziato senza giusta causa o giustificato motivo.
3. Le agevolazioni previste al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 del presente articolo si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato, a meno che attraverso tali assunzioni si provveda alla sostituzione di lavoratori cessati dal servizio per pensionamento.
4. Ai beneficiari del RdC che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità di RdC, nei limiti di 780 euro mensili.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo non spettano ai datori di lavoro che, nel triennio precedente alla richiesta, siano stati destinatari di provvedimenti sanzionatori ancorché non definitivi concernenti le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro che costituiscono cause ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi dell’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 9
(Assegno di ricollocazione)
1. Nella fase di prima applicazione della presente disciplina, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del RdC che ha stipulato il Patto per il lavoro con il centro per l’impiego ovvero ha ottenuto le credenziali di cui al precedente articolo 4, comma 15, ottiene l’assegno di ricollocazione di cui all’art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rilasciato dal centro per l’impiego e graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo.
2. A pena di decadenza dalla prestazione, il servizio deve essere richiesto entro 30 giorni dalla data di stipulazione del Patto per il Lavoro o dall’ottenimento delle credenziali ai sensi dell’articolo 4, comma 15, e ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell’importo dell’assegno; nel caso in cui, entro 30 giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest’ultimo è tenuto a rivolgersi a un altro soggetto erogatore.
3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
a) l’affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazion;e e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa;
c) l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal tutor;
d) l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare l’offerta di lavoro congrua ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto;
e) l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego e all’ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d), al fine dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 7;
f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
4. In caso di utilizzo dell’assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione al centro per l’impiego con cui è stato stipulato il Patto per il Lavoro o, nella situazione di cui all’art. 4, comma 9, a quello nel cui territorio risiede il beneficiario.
5. Le modalità operative e l’ammontare dell’assegno di ricollocazione sono definite con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Anpal, previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei principi di cui all’art. 23, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015. Gli esiti della ricollocazione sono oggetto dell’attività di monitoraggio e valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio, di cui all’art. 23, comma 8, del predetto decreto.
6. Il finanziamento dell’assegno di ricollocazione è a valere sulle somme già impegnate e non erogate in relazione all’assegno di ricollocazione di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, che si applica in quanto compatibile. In caso le risorse risultassero insufficienti, con provvedimento dell’Anpal sono stabilite le modalità di selezione dei beneficiari dell’assegno di ricollocazione.
Articolo 10
(Monitoraggio)
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio dell’attuazione del Rdc e predispone, sulla base delle informazioni fornite dall’INPS e delle altre informazioni disponibili in materia, il Rapporto annuale sull’attuazione del Rdc, pubblicato sul sito internet istituzionale.
2. Ai compiti di cui al comma 1, il Ministero del lavoro provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 11
(Modificazioni del d.lgs. n. 147 del 2017)
1. A decorrere dal mese di aprile 2019, fatto salvo quanto previsto all’articolo 13, comma 1, del presente decreto, è abrogato il capo II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ad esclusione dei seguenti:
a) l’articolo 5, cui sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica le parole “Punti per l’accesso al ReI e” sono soppresse;
2) il comma 1 è soppresso;
3) al comma 2, le parole: “Agli interventi di cui al presente decreto”, sono sostituite dalle seguenti: “Agli interventi di cui al Patto per l’inclusione sociale per i beneficiari del Rdc”;
4) al comma 3, le parole: “rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI” sono soppresse;
5) al comma 4, primo periodo, le parole “In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell’articolo 9, commi 3 e 4, è programmata l’analisi preliminare, entro il termine di 25 giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i punti per l’accesso o altra struttura all’uopo identificata, al fine di” sono sostituite da “L’analisi preliminare è finalizzata ad”;
6) al comma 5, le parole “il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato.” sono sostituite da “i beneficiari sono indirizzati al competente centro per l’impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al Rdc, entro trenta giorni dall’analisi preliminare”;
7) il comma 6 è soppresso;
8) Al comma 10, le parole “l’informazione e l’accesso al ReI e” sono soppresse.
b) l’articolo 6, cui sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
2) al comma 2, lettera b), le parole “connesso al ReI” sono soppresse;
3) al comma 4, le parole: “I beneficiari del ReI” sono sostituite dalle seguenti: “I beneficiari del Rdc”;
4) al comma 6, le parole “facilitare l’accesso al ReI” sono sostituite con le seguenti: “facilitare l’accesso al Rdc”.
c) l’articolo 7, cui sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a) le parole: “, inclusi i servizi per l’informazione e l’accesso al ReI di cui all’articolo 5, comma 1” sono soppresse;
2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso; nel terzo periodo, le parole: “nell’atto di programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all’articolo 14, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “in un atto di programmazione regionale”; nel quarto periodo, le parole: “nell’atto di programmazione ovvero nel Piano regionale” sono sostituite dalle seguenti: “nell’atto di programmazione regionale”
3) al comma 7, le parole “i beneficiari del ReI” sono sostituite con “i beneficiari del Rdc”.
d) l’articolo 10, cui sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, quarto periodo, le parole: “sentito il Garante per la protezione dei dati personali” sono sostituite dalle seguenti: “sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali”;
2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
“2-bis. Ai fini della precompilazione dell’ISEE, i componenti maggiorenni il nucleo familiare esprimono preventivamente il consenso al trattamento dei dati personali, reddituali e patrimoniali, ivi inclusi i dati di cui al comma 1, ai sensi della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. All’atto della manifestazione del consenso, il componente maggiorenne deve indicare i soggetti dichiaranti autorizzati ad accedere alla DSU precompilata. Il consenso può essere manifestato rendendo apposita dichiarazione presso le strutture territoriali dell’INPS ovvero presso i centri assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché in maniera telematica mediante accesso al portale dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate. Il consenso al trattamento dei propri dati personali, reddituali e patrimoniali, espresso secondo le modalità indicate, è comunicato e registrato su una base dati unica gestita dall’Agenzia delle entrate e accessibile ai soggetti abilitati all’acquisizione del consenso. Resta ferma la facoltà, da esercitare con le medesime modalità di cui al terzo periodo, da parte di ciascun componente maggiorenne il nucleo familiare di inibire in ogni momento all’INPS, all’Agenzia delle entrate ed ai centri di assistenza fiscale l’utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata.
2-ter. Nel caso il consenso di cui al comma 2-bis non sia stato espresso nelle modalità ivi previste ovvero sia stato inibito l’utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata, resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell’ISEE, sono riportate analiticamente le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare.”
3) Al comma 4, le parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° settembre 2019” e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Le DSU in corso di validità alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019.”.
2. All’articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a. dopo il comma 3, lettera a), numero 2), è inserito il seguente: “2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale;
b. il comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017 è soppresso.
Articolo 12
(Disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma del Rdc)
1. Al fine di dare attuazione alle finalità delle disposizioni relative al programma del Rdc, si provvede tramite le risorse di cui all’articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per il reddito di cittadinanza.
2. Ai fini dell’erogazione del beneficio economico del RdC, nonché dell’erogazione del Reddito di inclusione (Rei), i limiti di spesa sono determinati nella misura di 5.974 milioni di euro nel 2019, di 7.571 milioni di euro nel 2020, di 7.818 milioni di euro nel 2021 e di 7.663 a decorrere dal 2022 a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Per gli anni 2019 e 2020 ANPAL servizi S.p.A è autorizzata ad una spesa nel limite di 250 milioni di euro ai fini della contrattualizzazione di professionalità necessarie ad organizzare l’avvio del RdC, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale. All’attuazione della presente disposizione si provvede tramite le risorse di cui al Fondo istituito dal comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato ANPAL servizi S.p.A è autorizzata ad assumere entro i limiti di spesa di 1 milione di euro, il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato. Alla copertura deli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo istituito dal comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. A valere sulle risorse residue di cui all’articolo 1 comma 258 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede al rafforzamento dei Centri per l’impiego, per la gestione delle politiche conseguenti all’introduzione del RdC. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all’articolo 4 comma 7, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
6. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 2, l’INPS accantona, alla concessione di ogni beneficio economico del Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell’anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l’esercizio di riferimento ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare del beneficio. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al secondo periodo, l’acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell’ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all’esaurimento delle risorse non accantonate.
7. Al fine di permettere ai beneficiari di presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza anche attraverso l’assistenza dei centri di assistenza fiscale in convezione con l’INPS ai sensi dell’articolo 5 comma 1, sono stanziati per il 2019 20 milioni di euro a valere sul Fondo per il RdC.
8. L’INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 3, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L’INPS comunica, tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, il raggiungimento, da parte dell’ammontare di accantonamenti disposti ai sensi del comma 3, del novanta per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 2, primo periodo.
Articolo 13
(Disposizioni transitorie e finali)
1. A decorrere dal mese di marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdcnonché il progetto personalizzato definito ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
2. Alle attività previste dal presente decreto, con esclusione di quanto stabilito ai sensi dell’articolo 4, comma 9, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Ai fini dell’attuazione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.
4. Sono in ogni caso fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA CON “QUOTA 100” E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE
Articolo 14
(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi)
1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita “pensione quota 100”. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma è successivamente adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai successivi commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni di cui agli articoli, 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai comma 6 e 7.
3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite previsto dalle disposizioni vigenti.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità ed il buon andamento dell’azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° luglio 2019;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della “pensione quota 100” per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai lavoratori con prestazioni in essere o erogate ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92 nonché con prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 26, comma 9, lettera b), e all’articolo 27, comma 5, lett. f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché ai lavoratori le cui aziende hanno sottoscritto un accordo ai sensi delle medesime disposizioni.
Articolo 15
(Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali)
1. Il comma 10, dell’articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: “10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.”.
2. All’articolo 24, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “nonché al requisito contributivo di cui al comma 10,” sono soppresse.
3. I soggetti che maturano i requisiti di cui al presente comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1 aprile 2019.
Articolo 16
(Opzione donna)
1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è riconosciuto nei confronti delle lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960, e delle lavoratrici autonome nate entro il 31 dicembre 1959 le quali abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni al 31 dicembre 2018.
2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Articolo 17
(Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto aumento speranza di vita per i lavoratori precoci)
1. L’articolo 1, comma 200, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l’articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono abrogati. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i soggetti che maturano i requisiti di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
Articolo 18
(Ape sociale)
1. All’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti parole: “31 dicembre 2019”.
Articolo 19
(Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche)
1. All’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
“10-bis. Per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione dei commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014 non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.”.
Articolo 20
(Pace contributiva)
1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione hanno facoltà di riscattare in tutto o in parte i periodi compresi tra la data del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
2. L’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1 gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.
3. La facoltà di cui al primo comma è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado e l’onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n.184. L’onere così determinato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
4. Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il versamento dell’onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a € 30,00, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.
6. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 è aggiunto infine il seguente comma:
5-quater. “La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è consentita anche ai soli fini dell’incremento dell’anzianità contributiva. In tal caso l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.”.
Articolo 21
(Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro)
1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell’articolo 2 della legge 18 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al precedente periodo deve
essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione.
Articolo 22
(Fondi di solidarietà bilaterali)
1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell’articolo 14 del presente decreto, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore con l’obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l’erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre le finalità previste dall’art. 26, comma 9, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’eventuale opzione per l’accesso alla pensione quota 100 di cui alla presente legge, nei successivi tre anni.
2. L’assegno di cui al comma precedente può essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.
3. Nell’ambito delle ulteriori prestazioni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate ai Fondi di solidarietà dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità di cui al presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente.
Articolo 23
(Differimento pagamento TFR/TFS per il personale della pubblica amministrazione)
1. Ai lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la “pensione quota 100”, l’indennità di fine servizio comunque denominata è corrisposta al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione della stessa secondo le disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Con DPCM su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’Economia e finanza ed il Ministro del lavoro e delle politiche sono definite le modalità per………. senza oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 24
(Reintroduzione CdA INPS e INAIL)
1. Senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica le disposizioni contenute all’articolo 7, comma 7, lettere a), b), c), d), e), f), g) e comma 8, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogate. Il Consiglio di amministrazione di INPS e INAIL, è ripristinato nelle funzioni di cui all’articolo 3, comma 5, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e s.m.i., ed è composto dal Presidente e da quattro componenti.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono nominati i Presidenti di INPS e INAIL.
3. La lettera h) del comma 7 dell’articolo 7 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituita, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dalla seguente: “h) Gli emolumenti omnicomprensivi di Presidente e componente del Consiglio di amministrazione di INPS e INAIL, sono definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il costo complessivo degli emolumenti e degli oneri riflessi è compensato con una riduzione di pari importo delle spese di funzionamento degli Enti”.
Articolo 25
(Fondo di solidarietà trasporto aereo)
1. All’articolo 2, della legge 28 giugno 2012, a 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 47, le parole: “1 ° gennaio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “1 ° gennaio 2020”;
b) al comma 48, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”.
2. Al ristoro della diminuzione delle entrate derivante all’INPS dal comma 1 pari a Euro XXX per l’anno 2019 si provvede mediante XXXX.
3. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 13-ter del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
TITOLO III
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 26
(Disposizioni in materia di personale)
1. A decorrere dall’anno 2019 è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per l’assunzione di personale da assegnare alle strutture dell’INPS a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.
2. In considerazione della grave di carenza di personale dirigenziale di livello non generale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e al fine di far fronte tempestivamente alle esigenze di potenziamento ed efficacia degli interventi ispettivi e di tutela del lavoro, le assunzioni di cui all’articolo 1, comma 445, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 possono essere effettuate anche attingendo dalla graduatoria del concorso bandito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale del 14 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 89 del 21 novembre 2006, che riprende efficacia, esclusivamente a tal fine, fino al 30 giugno 2019.
Articolo 27
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.