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Restrizioni Covid, la bozza del Decreto. Riunione alle 19

Restrizioni Decreto

L’esecutivo di Mario Draghi si appresta a varare il primo decreto con le restrizioni antivirus. Questa sera prima riunione operativa. Dpcm in soffitta?

Si va verso l’utilizzo di un Decreto Legge, che prevede dunque il controllo a valle del Parlamento, e non di un Dpcm. Perché se le problematiche (contagi, curve che non diminuiscono, varianti) e le possibili risposte (zone rosse, chiusure, restrizioni), restano quelle, il governo prova comunque a sottolineare il cambio di passo dalle piccole cose. Per esempio cambiando strumenti, tacciati durante la fase iniziale dell’emergenza di essere poco democratici visto che gli atti amministrativi della presidenza del Consiglio sfuggono al vaglio delle Camere.

DECRETO SULLE RESTRIZIONI, SI DECIDE ALLE 19

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha convocato stasera alle 19 una riunione operativa sulla situazione della pandemia, con alcuni ministri e gli esperti Silvio Brusaferro, Franco Locatelli e Agostino Miozzo. Alla riunione di questa sera dovrebbero prendere parte i ministri Giancarlo Giorgetti (Lega), Roberto Speranza (Leu), Dario Franceschini (Pd), Maria Stella Gelmini (FI) ed Elena Bonetti (Iv). Si tratta, viene spiegato, di una riunione operativa sulla situazione della pandemia.

Leggi anche: Le nuove zone rosse: da Sanremo a Torrice. Nel Bresciano “arancione rafforzato”

L’intenzione, secondo diverse fonti di governo, sarebbe quella di varare con largo anticipo, già nei prossimi giorni, il nuovo provvedimento destinato a rinnovare le misure anti contagio del dpcm in scadenza il 5 marzo. Domani il ministro della salute Speranza svolgerà in Parlamento le sue comunicazioni, per una interlocuzione tra governo e Camere sul provvedimento.

LA BOZZA DEL DECRETO SULLE RESTRIZIONI

Policy Maker è intanto in grado di fornirvi la bozza del documento che dovrebbe essere consegnato a Mario Draghi. QUI si può scaricare la bozza.

DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETOLEGGE
FEBBRAIO 2021 N. , RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE
PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19.
RELAZIONE
ART. 1 (Denominazione della classificazione del territorio nazionale in zone)
Al solo fine di conferire maggior chiarezza e leggibilità alle misure relative al contenimento
dell’emergenza epidemiologica, la disposizione inserisce all’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, il comma 16-septies che
attribuisce, anche in via normativa, la denominazione (“Zona gialla”, “Zona arancione”, “Zona rossa”
e “Zona bianca”), già utilizzata in concreto, a ciascuna delle zone i cui parametri sono già disciplinati
ai commi 16-quater e 16-quinquies del medesimo articolo 1, caratterizzate da diverse tipologie di
scenario (1, 2 e 3), differente grado di rischio epidemiologico e con una determinata incidenza
settimanale dei contagi ogni 100.000 abitanti.
In particolare, al sopra citato articolo 1, vengono definite:
• “Zona bianca”, le Regioni di cui al comma 16-sexies, nei cui territori l’incidenza settimanale
di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive, e che si
collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
• “Zona arancione”, le Regioni, di cui ai commi 16-quater e 16-quinquies, nei cui territori
l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si
collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che,
in presenza di una medesima incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario
di tipo 1 con livello di rischio alto;
• “Zona rossa”, le Regioni di cui ai commi 16-quater, nei cui territori l’incidenza settimanale
dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di
tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;
• “Zona gialla”, in via residuale, le Regioni, nei cui territori sono presenti parametri differenti
da quelli indicati alle lettere sopra indicati per le zone bianche, arancioni e rosse.
ART. 2 (Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19)
In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il comma 1 dispone la
prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto (già vigente e
attualmente operante fino al 25 febbraio 2021, in quanto previsto, da ultimo, nel decreto-legge n. 12
del 2021) dello spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome,
salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per
motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Restano comunque ferme le ulteriori misure contenute nei provvedimenti adottati ai sensi
dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 ai fini del contenimento e contrasto dell’emergenza
epidemiologica in atto.
Il comma 2, dispone fino alla medesima data del 27 marzo 2021, limiti
di spostamento verso abitazioni private abitate: in particolare, è consentito lo spostamento verso una
sola di tali abitazioni private, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le
ore 22:00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di
anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non
autosufficienti conviventi. Quanto all’ambito territoriale nel quale la disposizione dovrà essere
applicata, lo stesso coincide con quello regionale, per le cosiddette «zone gialle» e con quello
comunale per le cosiddette «zone arancioni». Tale previsione non si applica nelle zone rosse,
diversamente da quanto disposto nel decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, (che prevede la medesima
misura fino al 5 marzo 2021), in quanto in tali territori detta previsione ha costituito una eccezione
al divieto di spostamento all’interno dei medesimi territori, che non si ritiene di prorogare
ulteriormente atteso il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia.
Al comma 3, viene nuovamente previsto, nelle zone in cui la mobilità sia limitata all’ambito
territoriale comunale, che per i comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti, sono altresì
consentiti gli spostamenti verso abitazioni situate in diverso comune purché ad una distanza non
superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i
capoluoghi di provincia.
Al comma 4, per motivi di coordinamento, è disposta l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 1 del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, in quanto la nuova misura che si introduce (che esclude dal
proprio ambito di applicazione le zone rosse al fine di evitare in dette zone misure ampliative della
possibilità di spostamento) si sovrappone dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al
5 marzo p.v., alla misura ivi prevista.
ART. 3 (Sanzioni)
La disposizione statuisce che la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 è sanzionata ai sensi
dell’articolo 4 del citato decreto-legge n. 19 del 2020.
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