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Tutti i sostegni a favore di imprese e PMI

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Nuova Sabatini, ma anche Resto al Sud, Fondo Impresa Donna e quello di Garanzia PMI: tutti i sostegni a favore delle imprese italiane

Misure fiscali, come per esempio finanziamenti a fondo perduto o agevolazioni per l’acquisto di nuovi beni strumentali al fine di incentivare gli investimenti, la digitalizzazione e la trasformazione ecologica, irrobustendo il sistema imprenditoriale. Il PNRR passa anche dai tanti aiuti previsti con l’ultima legge di bilancio, la maggior parte dei quali preesistenti e rifinanziati. Ecco una veloce carrellata.

LA NUOVA SABATINI

  • La misura Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese
  • La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Circolare 17 marzo 2022, n. 696

La circolare n. 696 del 17 marzo 2022 fornisce le istruzioni operative relative alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), che ha disposto il ripristino dell’erogazione in più quote annuali del contributo “Nuova Sabatini” di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, ad eccezione per le domande connesse a finanziamenti di importi non superiori a 200 mila euro, per le quali il medesimo contributo può essere erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

Con il suddetto provvedimento direttoriale, è altresì soppresso l’allegato 8 alla circolare 15 febbraio 2017: a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso, per le richieste di erogazione della prima quota o della quota unica di contributo concesso a fronte della realizzazione di investimenti 4.0, nel caso in cui gli stessi riguardino l’acquisto o l’acquisizione in leasing di beni materiali previsti nella prima sezione dell’allegato 6/A, le imprese non saranno più tenute alla trasmissione di apposito allegato relativo alla dichiarazione di interconnessione e integrazione dei beni agevolati, ma potranno attestare le medesime caratteristiche dei beni direttamente nella richiesta unica di erogazione (modulo RU) secondo le modalità previste al punto 13.4 della circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii.

A chi si rivolge

  • Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:
    • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca
    • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
    • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
    • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà
    • sono residenti in un Paese estero purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento

Settori ammessi

  • Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:
    • attività finanziarie e assicurative
    • attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione

Cosa finanzia

  • I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali.  Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”
  • Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
    • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito
    • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa

Le agevolazioni

  • Consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti
  • L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing)
  • Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
    • di durata non superiore a 5 anni
    • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro
    • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili
  • Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
    • 2,75% per gli investimenti ordinari
    • 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”)
  •  I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. “industria 4.0” che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto dalla legge 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), sono individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare 15 febbraio 2017 n.14036 e s.s.mm.ii. Alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 32, legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), con circolare n. 269210 del 3 agosto 2018 si è provveduto ad adeguare l’elenco dei beni immateriali (allegato 6/B) in relazione ai quali può essere riconosciuta la misura massima del contributo.
  • Per maggiori chiarimenti circa le caratteristiche tecniche e la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio a quelli elencati negli allegati sopra citati, si invita a prendere visione delle linee guida tecniche contenute nella parte terza della Circolare Mise – Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017, n. 4/E
    Esclusivamente in merito alla riconducibilità dei beni fra quelli elencati negli allegati sopra citati è possibile acquisire autonomamente il parere tecnico da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
    La richiesta di parere va trasmessa all’indirizzo di posta PEC della Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI: dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it
    A riguardo, si invita preventivamente a prendere visione della sezione “Interpelli e pareri”

Come funziona

  • La PMI presenta alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. Le modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) – Presentazione domande
  • La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo
  • La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista costituita presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., ovvero mediante diversa provvista
  • La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni
  • Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario
  • La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo
  • La PMI, ad investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la Richiesta Unica (modulo RU) – o in alternativa la Richiesta Quote Rimanenti (modulo RQR) nel caso in cui abbia già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019 – e la trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta. Le modalità per richiedere l’erogazione del contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) – Erogazione contributo
  • In linea generale, il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento. In tali casi, la PMI, successivamente alla trasmissione del modulo RU/RQR, effettua la richiesta di pagamento su base annuale attraverso l’accesso alla piattaforma, previa comunicazione di eventuali variazioni intercorse.
  • Rimane, altresì, confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione solo per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:
    • dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 100.000 euro, come già disposto dall’articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
    • dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 200.000 euro, come già disposto dell’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
    • dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato, come già disposto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
    • dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dall’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

FONDO IMPRESA DONNA

Il Fondo a sostegno dell’impresa femminile è stato istituito dall’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”), con una dotazione di 40 milioni di euro, al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e di massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2022, il decreto interministeriale 24 novembre 2021 che disciplina il sostegno finanziario a valere sulle risorse del PNRR degli interventi previsti dall’investimento 1.2 “Creazione di imprese femminili”.

Il decreto incrementa di 160 milioni di euro la dotazione finanziaria prevista per gli interventi di cui al decreto interministeriale 30 settembre 2021 e rafforza anche le altre misure già avviate come Nuove Imprese a Tasso zero e Smart&Start.

L’ammontare delle risorse del PNRR a valere sul Fondo impresa femminile stanziate dal Decreto interministeriale del 24 novembre 2021, pari complessivamente a 160 milioni, sono così ripartite tra gli interventi di cui ai Capi II e III del decreto 30 settembre 2021:

  • Risorse per euro 38,8 milioni destinate agli interventi del Capo II, recante “Incentivi per la nascita delle imprese femminili”;
  • Risorse per euro 121,2 milioni destinate agli interventi del Capo III, recante “Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili”.

Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, che si avvale, in qualità di Soggetto gestore, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia.

A chi si rivolge

Il Fondo è volto a sostenere imprese femminili (intese come imprese a prevalente partecipazione femminile e lavoratrici autonome) di qualsiasi dimensione, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, già costituite o di nuova costituzione, attraverso la concessione di agevolazioni nell’ambito di una delle due seguenti linee di azione:

  1. incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;
  2. incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili.

In particolare, possono beneficiare degli “incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili” di cui alla precedente lettera a), le imprese femminili costituite da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Possono presentare domanda, inoltre, le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile.

Possono beneficiare degli “incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili” di cui alla precedente lettera b), le imprese femminili costituite da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione

Il Fondo sostiene, inoltre, azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile, attuate dal Soggetto gestore, sulla base di un piano di attività condiviso con il Ministero, attraverso iniziative per la promozione del valore dell’imprenditoria femminile nelle scuole e nelle università, per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne, di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell’economia digitale e attraverso azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d’impresa e promuovere i programmi finanziati dal Fondo stesso.

Cosa finanzia

Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di investimento per la costituzione e l’avvio di una nuova impresa femminile ovvero per lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili, nei seguenti settori:

  • produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
  • fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
  • commercio e turismo.

Le iniziative devono, inoltre:

  • essere realizzate entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
  • prevedere spese ammissibili non superiori a 250.000,00 euro al netto d’IVA per i programmi di investimento che prevedono la costituzione e l’avvio di una nuova impresa femminile, ovvero non superiori a 400.000 euro al netto d’IVA per i programmi di investimento volti allo sviluppo e al consolidamento di imprese femminili.

L’agevolazione

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dell’articolo 22 (“Aiuti alle imprese in fase di avviamento”) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (Regolamento GBER) ovvero, per le imprese che non soddisfino le condizioni dei cui al predetto articolo 22 del Regolamento GBER, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (Regolamento «de minimis») e assumono la forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, anche in combinazione tra loro.

Il finanziamento, della durata massima di 8 anni, è a tasso zero e non è assistito da forme di garanzia.

La forma e la misura delle agevolazioni sono articolate in funzione delle linee di azione e dell’ammontare delle spese ammissibili previste nei programmi di investimento. In particolare:

  • per gli incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili, le agevolazioni assumono la sola forma del contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a:
    • 80% delle spese ammissibili e comunque fino a euro 50.000,00, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili non superiori a euro 100.000,00;
    • 50% delle spese ammissibili, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili superiori a euro 100.000,00 e fino a euro 250.000,00;
  • per gli incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili, le agevolazioni assumono la forma sia del contributo a fondo perduto sia del finanziamento agevolato e sono articolate come di seguito indicato:
    • per le imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse fino a copertura dell’’80% delle spese ammissibili, in egual misura in forma di contributo a fondo perduto e in forma di finanziamento agevolato;
    • per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse come al punto precedente in relazione alle spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante costituenti spese ammissibili sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto.

Costituiscono spese ammissibili alle predette agevolazioni le spese relative a immobilizzazioni materiali e immateriali, servizi cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale, personale dipendente ed esigenze di capitale circolante, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal decreto interministeriale.

In aggiunta a tali agevolazioni, per le imprese beneficiarie sono previsti servizi di assistenza tecnico-gestionale, fino all’importo massimo di 5.000,00 euro per impresa fruibile in parte attraverso servizi erogati dal Soggetto gestore, in parte in forma di voucher per l’acquisto di servizi specialistici presso terzi.

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le agevolazioni sono concesse con una procedura valutativa a sportello.

Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica che sarà messa a disposizione in un’apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it

L’apertura dei termini, le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal Ministero dello sviluppo economico con successivo provvedimento, con il quale saranno, altresì, fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi.

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

Con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l’Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento. Il DL “Liquidità”, convertito con Legge 40/2020, ha profondamente modificato le modalità operative del Fondo di garanzia semplificando le procedure, aumentando le coperture e ampliando la platea dei beneficiari.

Quali soggetti garantisce?

Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI), iscritte al Registro delle Imprese, e i professionisti. Il DL Liquidità ha previsto anche l’ammissibilità , limitatamente ai finanziamenti fino a 30 mila euro, di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di soggetti che esercitano alcune delle attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative e di Enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il DL “liquidità” ha inoltre stabilito che, ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, non venga effettuata alcuna valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario finale da parte del Gestore del Fondo. Per le operazioni fino a 30mila euro è prevista l’approvazione automatica da parte del Fondo: i soggetti richiedenti (banche, confidi ecc.) possono pertanto erogare i finanziamenti anche prima della delibera della garanzia.

RESTO AL SUD

Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche Umbria) e nelle isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord. È rivolto a chi ha un’età compresa tra 18 e 55 anni. I fondi disponibili ammontano a 1 miliardo e 250 milioni di euro.

A chi è rivolto

Le agevolazioni sono rivolte agli under 56 residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nei 116 Comuni compresi nell’area del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche Umbria), nelle isole minori del Centro-Nord, nonché in quelle lagunari e lacustri.

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