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Agevolazione Tremonti e Conto energia: la rottamazione della lite non basta

Non è sufficiente definire la lite instaurata con l’agenzia delle Entrate, con riferimento al recupero integrale della detassazione fruita ai sensi della Tremonti ambiente, per poter considerare risolto il problema del divieto di cumulo

Il problema del cumulo tra Conto energia e Tremonti non può essere risolto con la pace fiscale. È questo in sintesi quanto si legge nella risposta a un interpello dell’Agenzia delle Entrate che ha fornito alcune indicazioni in tema di definizione agevolata delle liti pendenti e rinuncia all’agevolazione Tremonti. In sostanza, come riporta il Sole 24 Ore, al fine di godere delle tariffe incentivanti “non è sufficiente definire la lite instaurata con l’agenzia delle Entrate, con riferimento al recupero integrale della detassazione fruita ai sensi della Tremonti ambiente, per poter considerare risolto il problema del divieto di cumulo sollevato dal Gse e poter, conseguentemente, fruire della tariffa incentivante”.

COME NASCE LA DECISIONE

Premesso che non è in discussione il cumulo tra Tremonti ambiente e i primi due Conti energia – del 2005 e del 2007 – nei limiti del 20% del costo dell’investimento e che le disposizioni sulle agevolazioni fiscali per gli investimenti ambientali realizzati dal 26 giugno 2012 sono stati abrogati, il tema si ponte per gli impianti fotovoltaici realizzati dal III e IV Conto energia (nel 2011 e 2012). “Dopo anni di silenzio, il Gse con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet il 22 novembre 2017 ha sostenuto la non cumulabilità tra i più recenti Conti energia e la Tremonti ambiente, con la necessità per le imprese interessate a fruire del III, IV e V Conto energia, di rinunciare al beneficio fiscale goduto manifestando tale volontà all’agenzia delle Entrate e dando evidenza al Gse dell’avvenuta rinuncia. Il termine per tale rinuncia era fissato al 21 novembre 2018, poi prorogato al 31 dicembre 2019 da un altro comunicato Gse dello scorso 14 novembre. Il tutto a pena, evidentemente, di perdere (per il futuro) e dover restituire (per il passato) la tariffa incentivante”.

L’ORIGINE DELL’INTERPELLO

La questione era nata attorno a un interpello di un’azienda che aveva chiesto se versando il 90% dell’imposta come previsto dalle disposizioni normative si potesse “considerare realizzata la rinuncia all’agevolazione fiscale richiesta dal Gse, con conseguente mantenimento del diritto a fruire della tariffa incentivante”. Secondo il quotidiano confindustriale “l’agenzia nega questa possibilità, sostenendo che la lite pendente è definibile, ma per ottenere il risultato cercato occorrerebbe versare integralmente l’imposta in contestazione, peraltro con le stesse modalità previste per la definizione della lite. Una definizione ‘al 100%’, quindi, non prevista da alcuna disposizione e con l’unico aspetto positivo di veder riconosciuti come non dovuti interessi e sanzioni”.

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