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La scure dell’Anac sul bando Consip da 500 milioni per la PA

Tra i motivi riscontrati dall’Anac sul bando Consip: le limitazioni di carattere territoriale, la notevole frammentazione nell’attribuzione dei punteggi e una base d’asta cinque volte superiore a quella di una precedente gara analoga in contrasto con i principi di economicità nell’affidamento degli appalti pubblici, e di tutela della concorrenza

Un vizio di legittimità nel bando di gara Consip da 500 milioni promosso dalla centrale acquisti per l’affidamento dei servizi di gestione dei sistemi Ip e delle postazioni di lavoro delle Pubbliche amministrazione. È quanto ha riscontrato l’Anac, l’Authority anticorruzione, in un parere nel quale chiede alla stazione appaltante, “in un’ottica di collaborazione istituzionale, un adeguamento della documentazione di gara ai rilievi formulati, allo stato possibile anche mediante un avviso di rettifica, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande”. (qui il parere di Anac) Si tratta di uno dei primi casi di applicazione dei poteri che consentono all’Authority di contestare eventuali irregolarità riscontrate nei bandi di gara per appalti pubblici chiedendo alle stazioni appaltanti di adeguarsi in 30 giorni, pena l’avvio di un ricorso al Tar.

IL BANDO DI GARA

Tutto nasce dal bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 settembre 2018 suddiviso in cinque lotti dell’importo di 500 milioni di euro e della durata di 24 mesi – con possibilità di proroga per altri 12 mesi – e un termine di ricezione delle offerte fissato per lo scorso 19 novembre. Le cinque gare erano suddivise in un lotto 1 dedicato a tutte le Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello centrale con un importo a base d’asta di 95 milioni per trovare “un fornitore unico per la gestione e manutenzione di gran parte dei sistemi ICT” in grado di consentire “alle PA di piccole e medie dimensioni, una maggiore efficienza tecnica e risparmi derivanti dalle sinergie ottimizzandone il relativo impegno per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e logistici”. Gli altri lotti relativi alle regioni italiani con un range tra i 65 e i 120 milioni di euro.

LE OSSERVAZIONI DI ANAC

Il bando, osserva Anac “presenta caratteristiche quali l’elevato importo e la complessità procedurale che, oltre alla sua individuazione dalla Banca dati, hanno reso opportuna una più approfondita analisi su tutta la documentazione” per verificare che “non contenga clausole o misure ingiustificatamente restrittive della partecipazione e, più in generale, della concorrenza”. Il primo elemento rilevato dall’Authority, infatti, è che il bando rappresenta una “seconda edizione di una gara già bandita nel 2016 e che è stata seguita la medesima impostazione per quanto riguarda l’articolazione in lotti” ma con un importo a base di gara nella precedente edizione di 346 milioni di euro e aggiudicato per poco più di 101 milioni di euro cui risultò assegnatario il “RTI Fastweb Spa – Maticmind Spa”. Per la gara bandita nel 2016 CONSIP aveva previsto nell’ambito dell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’attribuzione di 50 pt. per l’offerta economica e di 50 pt. per quella tecnica. Per la gara appena bandita, “è stato previsto di attribuire 30 pt. all’offerta economica e 70 pt. all’offerta tecnica, rimodulando, al contempo, i criteri di attribuzione del punteggio tecnico; proprio questi ultimi sembrano mostrare alcune criticità che inducono a formulare parere” ricorrendo la “fattispecie legittimante” della “presenza nel bando di misure che appaiono ingiustificatamente restrittive della partecipazione”.

ECCO QUALI SONO I RILIEVI DELL’AUTHORITY ANTICORRUZIONE

Il primo rilievo riguarda in generale tutti i lotti: si richiede, infatti, che le imprese alla data di presentazione dell’offerta, debbano possedere sedi operative su ciascun lotto territoriale, presidiate da “personale esclusivamente dipendente” da impiegare nella “gestione e/o manutenzione in possesso delle competenze” richieste dal bando. Secondo Anac “si tratta di un nuovo criterio di attribuzione del punteggio, non incluso tra quelli del disciplinare dell’analoga gara bandita nel 2016” che nel primo lotto premia “solo un’amplissima e preesistente diffusione territoriale del concorrente”. Ma in base ad un principio da tempo affermato dalla giurisprudenza e anche dall’Anac “non è legittimo introdurre nei bandi di gara limitazioni di carattere territoriale, quali disposizioni in grado di favorire gli operatori economici locali e di determinare effetti discriminatori nei confronti dei concorrenti non localizzati nel territorio”. Tali clausole “devono ritenersi non conformi ai principi di uguaglianza e di libera circolazione delle persone, costituendo, peraltro, una limitazione del diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro”.

TROPPA FRAMMENTAZIONE NELL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Altro tasto dolente è l’articolazione complessiva dei punteggi attribuiti ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica. Secondo Anac c’è “una notevole frammentazione del punteggio” e “vi sono elementi tecnici ai quali è attribuito un punteggio addirittura inferiore” o “solo di poco superiore, pur trattandosi di elementi determinanti ai fini dell’esecuzione del servizio” alla media dei punti attribuiti a singolo criterio di valutazione che è di 3,5.

IL CRITERIO DELLE SEDI TERRITORIALI

In secondo luogo, rileva Anac “si devono considerare le ragioni di utilità per la stazione appaltante che sono sottese all’individuazione dei singoli criteri di valutazione dell’offerta tecnica. In particolare, il criterio del possesso delle sedi nel territorio di riferimento è normalmente legato all’esigenza di garantire un pronto presidio per la tempestività di esecuzione della prestazione”. In questo caso “in assenza di ulteriori, diversi, chiarimenti o motivazioni” si deve ritenere che “anche nel caso in questione sia quella l’esigenza sottesa all’individuazione del criterio territoriale”. Tuttavia, sottolinea Anac dal bando si ricava “che sono già presenti criteri di valutazione che attribuiscono un punteggio specificamente collegato all’esigenza di tempestività nell’esecuzione”. Pertanto, “l’inserimento del criterio soggettivo legato al possesso di sedi già esistenti appare sprovvisto di effettiva motivazione”. Infine l’Authority anticorruzione individua come ulteriore criticità il fatto che l’importo a base di gara per ciascun lotto non tiene conto dell’eventuale aumento previsto “nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il predetto valore massimo”, in base al quale “la Consip S.p.A. si riserva di incrementare tale valore, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di due quinti”.

BASE D’ASTA CINQUE VOLTE SUPERIORE

Infine appare in contrasto con i principi di economicità nell’affidamento degli appalti pubblici, e di tutela della concorrenza, “l’aver posto a base della nuova gara un importo quasi cinque volte superiore a quello di aggiudicazione della precedente gara, svoltasi appena due anni prima”. La “rilevata notevole divergenza va oltre il ragionevole incremento ed avrebbe richiesto quantomeno un’adeguata ed espressa motivazione, di cui in atti non v’è traccia. In relazione al principio di concorrenza si osserva, ulteriormente, che la fissazione di una base d’asta molto superiore rispetto al prezzo di mercato può indurre effetti anticoncorrenziali quali, ad esempio, intese collusive per la spartizione dei lotti, alterando in tal modo l’effettiva contendibilità dell’affidamento”. Da parte sua Consip ha deciso di far slittare di un mese la scadenza della gara fino al 19 dicembre, in attesa di decidere le contromosse.

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