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Esonero contributivo per gli autonomi: le cose da sapere
Le partite Iva che sono state danneggiate dal Covid e hanno i requisiti potranno chiedere l’esonero contributivo al 100% fino a un tetto massimo di 3.000 euro sopra il quale, invece, si pagano i contributi. Per poter ottenere l’agevolazione è necessario essere in regola con i versamenti pregressi
Esonero contributivo per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps e per i professionisti associati alle casse previdenziali che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini Irpef non superiore a 50mila euro e abbiano subito nel 2020 un calo del fatturato non inferiore al 33% rispetto al 2019 a seguito della pandemia.
È stato infatti pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale che disciplina la misura da 2,5 miliardi approvata per venire incontro alle esigenze della vasta platea di occupati indipendenti danneggiati dalla pandemia da Covid-19.
Per poter ottenere l’agevolazione è necessario essere in regola con il versamento dei contributi. Le domande possono essere presentate dai professionisti iscritti agli enti di previdenza privati entro il 31 ottobre 2021, mentre per quelle indirizzate all’Inps il termine è fissato al 31 luglio prossimo.
CHI SONO I BENEFICIARI DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO?
L’esonero copre tutti i contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi, nonché dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
L’esonero riguarda i contributi previdenziali con esclusione dei premi dovuti all’INAIL e può essere richiesto ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria nel limite massimo individuale per ogni iscritto di 3 mila euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (cfr. art. 1, comma 1, D.M.).
I MUGUGNI DI CONFCOMMERCIO
Per Confcommercio, però, la attuale data di scadenza per richiedere la misura “non consentirebbe ai soggetti interessati di accedere a un diritto riconosciuto loro dall’ultima legge di bilancio, tanto più alla luce del fatto che ad oggi l’Inps non ha ancora reso disponibile lo schema di domanda richiamato dal decreto in questione. È quindi indispensabile prorogare la data per la presentazione delle istanze, al fine di rendere realmente fruibile una misura che milioni di soggetti attendono da mesi a fronte di una situazione di crisi ancora pienamente in atto”.