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Calcio, ecco come l’Antitrust dice sì alle Linee Guida sui diritti tv

Diritti Tv

Nel Bollettino settimanale è stato pubblicato il parere dell’Authority sul documento trasmesso il 14 gennaio scorso in applicazione dell’articolo 6 del Decreto Melandri (9/2008) per la commercializzazione dei diritti tv delle partite

Via libera dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato alle Linee Guida predisposte dalla Lega Serie A e relative alla commercializzazione dei diritti tv delle partite di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa — anche delle squadre giovanili Primavera — per le stagioni 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024.

LE LINEE GUIDA

Come ricorda il Bollettino settimanale di Piazza Verdi, la Lega Serie A ha trasmesso lo scorso 27 novembre — in applicazione dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, il cosiddetto Decreto Melandri — le Linee Guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024. Poi, il 14 gennaio 2020, sempre la Lega Serie A ha trasmesso una nuova versione dovuta all’interlocuzione con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Si tratta, avverte l’Agcm, di una nuova versione con “un contenuto sostanzialmente analogo” a quello della precedente se non per alcune modifiche redazionali su aspetti attinenti a materie di competenza dell’Agcom.

Le Linee Guida, come dicevamo, riguardano i diritti audiovisivi sportivi relativi alle seguenti competizioni nazionali di calcio, organizzate dalla Lega Serie A: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera. Per queste competizioni, la Lega Serie A procederà alla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi di natura primaria (diritti di prima messa in onda degli eventi) e secondaria (diritti di trasmissione delle repliche, delle sintesi e delle immagini salienti degli eventi). La vendita avverrà secondo diversi tipi di pacchetti, i cui criteri per la formazione sono definiti dalle Linee Guida: pacchetti esclusivi destinati al territorio nazionale; pacchetti non esclusivi destinati al territorio nazionale; pacchetti da offrire agli operatori delle piattaforme emergenti; pacchetti audio (per le trasmissioni radiofoniche); pacchetti destinati al mercato internazionale.

LE OSSERVAZIONI DELL’ANTITRUST

Come anche rilevato in precedenti interventi, l’Authority ritiene “preferibile” che siano predisposti pacchetti di vendita che “stimolino la concorrenza nel mercato a valle della pay-tv, permettendo a più operatori pay-tv di poter trasmettere buona parte della Serie A, moltiplicando le piattaforme di distribuzione, e accentuando la sostituibilità — e quindi la concorrenza — tra operatori pay-tv, con beneficio degli utenti in termini di maggiore scelta e minori prezzi”.

Questo obiettivo — rimarca l’Antitrust — è peraltro alla base delle “valutazioni e delle misure assunte nel provvedimento n. 27784 del 20 maggio 2019, adottato a conclusione del procedimento C12207 – Sky Italia/R2, richiamato anche nei contributi pervenuti nel corso della consultazione pubblica”. Si tratta dell’istruttoria avviata da Piazza Verdi in merito all’acquisizione della società R2, ramo operation pay di Mediaset Premium da parte di Sky Italia e Sky Italian Holdings.

Nel momento in cui si predispongono gli inviti per l’offerta, si legge ancora nel Bollettino dell’Agcm, questo obiettivo “può essere raggiunto mediante la creazione del più ampio numero di pacchetti che per il loro contenuto siano tali da stimolare la concorrenza fra più operatori, soprattutto nuovi entranti”. In altri termini, spiega l’Autorità, occorre che i pacchetti “siano disegnati in modo tale da sviluppare offerte ai consumatori finali in concorrenza e non complementari. Ciò, in particolare, può essere raggiunto attraverso una limitazione delle esclusive, ad esempio nella vendita per piattaforme, con pacchetti che abbiano una parte consistente di eventi condivisi”.

Secondo Piazza Verdi, proprio per ampliare il numero degli operatori, l’assegnazione va data preferibilmente a “editori non verticalmente integrati” oppure bisogna obbligare a predisporre offerte di canali all’ingrosso per gli assegnatari.

Per quanto riguarda invece le regole di gara per la vendita dei diritti tv, l’Authority rileva che “nel complesso le Linee Guida non presentano profili di criticità”.

LE CONCLUSIONI

Alla luce di tutte queste considerazioni l’Antitrust approva il documento redatto dalla Lega Serie A “fermi restando i poteri di intervento dell’Autorità ai sensi della Legge n. 287/1990 e degli articoli 101 e 102 del TFUE”, ovvero il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. E comunque, si legge ancora nel Bollettino, “resta impregiudicato” il potere dell’Agcm “di valutare la conformità degli inviti a offrire e della procedura di vendita dei diritti audiovisivi oggetto del presente provvedimento alla disciplina antitrust nazionale e comunitaria e al Decreto Legislativo n. 9/2008 e di procedere alla verifica di eventuali violazioni della predetta disciplina” se la Lega Serie A — al momento di predisporre i pacchetti e di assegnarli — non si attenga alle sue indicazioni e così facendo “pregiudichi la concorrenza nell’acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori”.

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