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Come cambia l’Avvocatura dello Stato

LAVORO 1 MAGGIO Avvocatura Dello Stato

New entry nell’Avvocatura dello Stato: disciplinata la figura del responsabile per la transizione digitale e si introducono le figure dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza e della protezione dei dati personali

Maquillage in vista per l’Avvocatura dello Stato. Ne aveva del resto bisogno, se consideriamo che è stata istituita con il regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611. Parliamo dell’organo legale dello Stato al quale sono assegnati compiti di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni Statali in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, che prenderà la forma di decreto del Presidente della Repubblica, che introduce norme per l’organizzazione e il funzionamento degli Uffici dell’Avvocatura dello Stato.

In particolare, il nuovo regolamento delinea poteri e funzioni di tale nuova figura, prevedendo sei uffici dirigenziali non generali. Tra le altre novità, si prevede che la dotazione organica del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato venga definita tenendo conto anche del numero di affari contenziosi e consultivi aperti nell’ultimo triennio e di ulteriori parametri quali gli effettivi carichi di lavoro e, per consentire all’Avvocatura dello Stato di dotarsi di una struttura che monitori l’evoluzione normativa e giurisprudenziale e fornisca agli avvocati e procuratori dello Stato gli strumenti necessari a svolgere l’attività professionale, si istituisce il “Servizio studi e formazione professionale”.

Infine, viene disciplinata la figura del responsabile per la transizione digitale e si introducono la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e quella del responsabile della protezione dei dati personali.

Ricordiamo che l’Avvocatura dello Stato, al cui vertice siede l’Avvocato Generale dello Stato, è organizzata sul territorio attraverso una struttura centrale, l’Avvocatura Generale, con sede a Roma, e venticinque articolazioni periferiche, le Avvocature Distrettuali, dislocate in tutti capoluoghi di Regione o comunque dove abbia sede la Corte d’Appello.

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