Il caso Almasri e l’inchiesta che vede coinvolti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, e il sottosegretario Alfredo Mantovano ha acceso nuovamente i riflettori sul funzionamento del Tribunale dei ministri
Si tratta di un organo speciale del tribunale ordinario, competente per i reati commessi dal Presidente del Consiglio e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni.
DA CHI E’ COMPOSTO IL TRIBUNALE DEI MINISTRI
Come specificato dall’articolo 7 della legge costituzionale 1/1989, il Tribunale dei Ministri è “composto da tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano di età”.
QUALI SONO LE FASI PRINCIPALI DELLA PROCEDURA
Una volta ricevuti gli atti relativi al procedimento, il Tribunale dei ministri ha a disposizione 90 giorni per svolgere l’attività istruttoria. Questo collegio ha poteri requirenti, ossia può condurre indagini, ascoltare le persone coinvolte e delegare gli investigatori per eventuali accertamenti. Al termine delle indagini preliminari, il Tribunale dei ministri ha due possibilità: archiviare il caso oppure trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica.
ARCHIVIAZIONE O RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE
Se il Tribunale dei ministri ritiene che non vi siano elementi per proseguire, può decidere l’archiviazione. In questo caso, il decreto di archiviazione è definitivo e non impugnabile. Se invece ritiene che ci siano elementi per procedere, trasmette gli atti con una relazione motivata al procuratore della Repubblica, affinché quest’ultimo chieda l’autorizzazione a procedere alla Camera competente.
IL RUOLO DEL PARLAMENTO NELL’AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE
L’autorizzazione a procedere viene richiesta alla Camera di appartenenza dell’inquisito, anche se alcuni degli indagati non sono membri del Parlamento. L’organo parlamentare preposto, sulla base dell’istruttoria della giunta competente, può negare l’autorizzazione con una maggioranza assoluta. La motivazione di un eventuale diniego deve basarsi sulla convinzione che l’indagato abbia agito per tutelare un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per perseguire un preminente interesse pubblico.
IL PROCESSO E I SUCCESSIVI GRADI DI GIUDIZIO
Se la Camera concede l’autorizzazione a procedere, il processo di primo grado si svolge davanti al tribunale ordinario del capoluogo del distretto di Corte d’Appello competente per territorio. Il Tribunale dei ministri non ha più alcun ruolo nelle fasi successive del procedimento e i suoi componenti non possono partecipare al giudizio.
Per le impugnazioni e i successivi gradi di giudizio si applicano le norme ordinarie del codice di procedura penale. Il principio di base è sancito dall’articolo 96 della Costituzione, che stabilisce che il Presidente del Consiglio e i ministri, anche se non più in carica, sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, previa autorizzazione parlamentare secondo quanto stabilito dalla legge costituzionale.