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Cosa prevede il testo sull’eutanasia approvato alla Camera

Testo Eutanasia

Nonostante la spaccatura che si è venuta a creare nella maggioranza è passato il testo sull’eutanasia ma per l’associazione Coscioni serve un referendum

Dopo quasi 40 anni di battaglie per il diritto all’eutanasia e le richieste della Corte costituzionale di colmare il vuoto normativo sul suicidio assistito, ieri le commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno approvato un testo che ha spaccato la maggioranza. Da un lato Pd, M5s, Leu, Italia viva, Azione e Più Europa, dall’altro i partiti di centrodestra Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega che, invece, si schierano contro.

COSA DICE IL TESTO

La legge disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita. Si intende per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio Sanitario Nazionale.

CHI PUÒ FARE RICHIESTA

Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona maggiore di età, capace di prendere decisioni libere e consapevoli e affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili. Il paziente deve essere affetto da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile; essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale; essere assistito dalla rete di cure palliative o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale.

COME FARE RICHIESTA

La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere informata, consapevole, libera ed esplicita. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà. La richiesta deve essere manifestata per iscritto. La richiesta deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente ovvero a un medico di fiducia.

eutanasia coscioni

EUTANASIA A CASA

La morte volontaria medicalmente assistita deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata e in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. Il decesso assistito può avvenire, nel rispetto delle modalità previste dalla legge, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera o residenziale pubblica. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.

LO SCUDO PER MEDICO E ASSISTENTI

Al medico e al personale sanitario e amministrativo non si applicano gli articoli del codice penale sull’istigazione o aiuto al suicidio e sull’omissione di soccorso. Inoltre, la proposta di testo base prevede che non sia punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della entrata in vigore della presente legge, qualora siano ricorsi alcuni determinati requisiti, come ad esempio una patologia irreversibile o fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che la persona riteneva intollerabili.

COSA CHIEDE L’ASSOCIAZIONE COSCIONI

Per l’Associazione Luca Coscioni si tratta di un primo passo, ma non ancora sufficiente perché il testo esclude “dall’aiuto alla morte volontaria i pazienti che non siano tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale (ad esempio i malati di cancro)” e non prevede inoltre “l’eutanasia attiva da parte del medico su richiesta del paziente”.

A tale scopo, l’Associazione ha già iniziato a raccogliere le firme a sostegno di un referendum per l’eutanasia legale: “se anche il testo base fosse approvato nell’attuale versione il referendum si terrebbe comunque perché agisce su un diverso articolo del codice penale, abrogando parzialmente l’articolo 579 codice penale (omicidio del consenziente), mentre il testo approvato oggi interviene unicamente sull’art. 580 codice penale (aiuto al suicidio)”.

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