Una legge attesa da 77 anni: l’attuazione dell’articolo 46 della Costituzione
Con il via libera definitivo del Senato l’Italia ha dato attuazione all’articolo 46 della Costituzione, che sancisce il diritto dei lavoratori a partecipare alla gestione e agli utili delle imprese. La proposta di legge, di iniziativa popolare promossa dalla Cisl e sostenuta da circa 400 mila firme, è stata approvata con 85 voti favorevoli, 21 contrari e 28 astenuti. «Una pagina storica per il mondo del lavoro e per l’Italia» l’ha definita la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, anche se in realtà è stata in parte svuotata nel corso del dibattito parlamentare rispetto ai propositi iniziali. Il testo mira a promuovere una cultura partecipativa attraverso forme volontarie ma incentivate di coinvolgimento dei lavoratori.
LE FINALITA’ DELLA LEGGE E LE QUATTRO FORME DI PARTECIPAZIONE
La legge, intitolata “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese”, stabilisce fin dall’articolo 1 l’obiettivo di favorire la partecipazione attraverso la contrattazione collettiva. L’articolo 2 definisce le quattro forme regolamentate: partecipazione gestionale, economica-finanziaria, organizzativa e consultiva. Queste modalità non sono obbligatorie, ma rese più attrattive grazie a una serie di misure incentivanti.
PARTECIPAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: PREMI, UTILI E AZIONI
Uno dei punti centrali riguarda la partecipazione agli utili. L’articolo 5 introduce una tassazione agevolata al 10% (ridotta al 5% fino al 2027) sugli emolumenti derivanti dalla distribuzione di utili, entro il limite di 5.000 euro annui lordi. Questa agevolazione si applica se l’azienda distribuisce almeno il 10% dei propri utili ai lavoratori, come previsto da contratti collettivi. Per il 2025, è stato previsto un fondo da 72 milioni nella legge di Bilancio per coprire gli incentivi fiscali.
La legge disciplina anche i piani di azionariato: i lavoratori possono ricevere azioni in forma volontaria o come parte di premi di risultato, con un’esenzione fiscale del 50% sui dividendi fino a 1.500 euro. Le disposizioni richiamano gli articoli del Codice Civile relativi all’acquisto e distribuzione di azioni a dipendenti.
IL RUOLO NEI CONSIGLI SOCIETARI
La partecipazione gestionale è prevista su base volontaria attraverso gli statuti aziendali e i contratti collettivi. Due le opzioni regolamentate: nelle società per azioni con modello dualistico, i rappresentanti dei lavoratori possono entrare nel Consiglio di sorveglianza, se previsti dallo statuto; nelle società organizzate secondo il modello monistico, possono sedere nel Consiglio di amministrazione o nel comitato di controllo interno. In entrambi i casi, i rappresentanti devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità e non possono assumere incarichi direttivi per tre anni dopo la fine del mandato.
LE COMMISSIONI PARITETICHE AZIENDALI
La legge vuole valorizzare la partecipazione organizzativa attraverso la creazione di commissioni paritetiche, formate in egual numero da rappresentanti dei lavoratori e dell’impresa. Queste commissioni possono elaborare proposte su innovazione, processi produttivi, servizi e qualità del lavoro. Inoltre, i contratti aziendali possono prevedere l’istituzione di figure come i referenti per la formazione, il welfare e la qualità dei luoghi di lavoro. Anche le aziende con meno di 35 dipendenti sono incoraggiate a favorire queste forme di coinvolgimento, anche tramite enti bilaterali.
IL RAFFORZAMENTO DEI DIRITTI DI INFORMAZIONE
La partecipazione consultiva consiste nella possibilità per le rappresentanze sindacali o, in loro assenza, per i rappresentanti dei lavoratori, di essere consultati preventivamente sulle decisioni più rilevanti per l’impresa. Queste consultazioni avvengono nell’ambito delle commissioni paritetiche e mirano a rafforzare il dialogo tra azienda e lavoratori, migliorando la trasparenza e il clima aziendale.
FORMAZIONE, CONTRATTAZIONE E CLAUSOLE DI MIGLIOR FAVORE
La legge riconosce inoltre un nuovo diritto alla formazione continua per i lavoratori coinvolti nei processi partecipativi, con almeno 10 ore annue. L’articolo 11 tutela eventuali pattuizioni di maggior favore già presenti nei contratti collettivi. L’obiettivo è favorire la contrattazione collettiva come strumento centrale per attuare le logiche partecipative.
LA COMMISSIONE NAZIONALE PERMANENTE PRESSO IL CNEL
L’articolo 13, infine, istituisce presso il Cnel una Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori. Questa ha il compito di monitorare l’attuazione della legge, raccogliere buone pratiche, redigere una relazione biennale e proporre misure correttive o di promozione. Si tratta di un organismo con funzione consultiva, ma strategica per il buon funzionamento del sistema.