skip to Main Content

Decreto Rinnovabili. Ecco il parere di Arera

Rinnovabili

Critiche sui Ppa ma bene l’estensione degli incentivi attraverso aste competitive. Il provvedimento viene ora trasmesso ai ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo economico

“Si condivide” la revisione al ribasso da 500 kW a 100 kW, della soglia al di sotto della quale l’energia elettrica immessa viene ritirata dal Gse anziché rimanere nella titolarità del produttore. E “appare pienamente condivisibile” l’estensione dell’allocazione degli incentivi attraverso aste competitive, riducendo la taglia minima di ammissione da 5 MW a 1 MW, “essendo tale strumento il migliore per favorire la concorrenza”. Ma serve anche una localizzazione ex ante degli impianti, differenziando per fonti, rimuovere il floor price, o almeno ridurlo rispetto a quanto previsto attualmente, incentivare anche il revamping di impianti già incentivati e ridisegnare i Ppa che sono uno strumento utile ma così come strutturati nel decreto non convincono. È quanto si legge nel parere di Arera al Decreto sulle Rinnovabili (Qui il parere e qui la delibera Arera) che ora sarà trasmesso ai ministero dello Sviluppo economico e dell’Ambiente.

SEPARAZIONE TRA FEED IN TARIFF E FEED IN PREMIUM VARIABILE

“Si condivide la revisione al ribasso rispetto al precedente decreto ministeriale, da 500 kW a 100 kW, della soglia al di sotto della quale l’energia elettrica immessa viene commercialmente ritirata dal GSE anziché rimanere nella titolarità del produttore. Tale previsione, infatti, aumenta la platea degli impianti in relazione ai quali i produttori partecipano direttamente al mercato dell’energia elettrica”, sottolinea l’Authority nel parere.

REGISTRI E PROCEDURE CONCORSUALI PER LA SELEZIONE DEGLI IMPIANTI INCENTIVATI

“Appare pienamente condivisibile l’estensione dell’allocazione degli incentivi attraverso aste competitive, riducendo la taglia minima di ammissione da 5 MW a 1 MW, essendo tale strumento il migliore per favorire la concorrenza fornendo adeguate garanzie sugli investimenti e ridurre in tal modo i costi per i consumatori – scrive Arera nel parere -. Tale intervento andrebbe nella direzione, più volte auspicata dall’Autorità, di estendere l’uso di incentivi espliciti nei confronti di configurazioni impiantistiche che ad oggi beneficiano di forme di incentivazione implicita e opaca”. Tuttavia, per rendere l’asta pienamente efficiente, sarebbe necessario “rimuovere il floor price (o almeno ridurlo ulteriormente rispetto a quanto prospettato nello schema di decreto FER), al fine di consentire che eventuali riduzioni significative di costo legate ad evoluzioni tecnologiche o a particolari situazioni di mercato, rispetto alla ‘tariffa base’ fissata nello schema di decreto, si traducano in corrispondenti riduzioni di costo per i consumatori”. E “utilizzare come criterio di selezione la minore tariffa spettante richiesta e non la percentuale di riduzione richiesta rispetto alla tariffa base, ovvero, in alternativa, prevedere che tutte le tipologie impiantistiche partecipanti all’asta, a parità di gruppo, abbiano la stessa tariffa base”. Altrettanto condivisibile per Arerea “è la scelta di prevedere, nel caso dei registri la possibilità di richiedere la riduzione della tariffa incentivante da applicare. Tuttavia la riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento e il conseguente valore della tariffa spettante non compaiono nei primi punti ai fini dell’individuazione delle priorità, a differenza di quanto succede nel caso delle aste”. Inoltre, anche in questo caso, “sarebbe opportuno rimuove o ridurre ulteriormente il floor price” anche “al fine di poter favorire ulteriori riduzioni dei valori delle tariffe incentivanti spettanti qualora le riduzioni automatiche dei valori delle tariffe incentivanti” siano “inferiori alle riduzioni dei costi impiantistici associati all’evoluzione tecnologica dei prossimi anni”. Infine, in relazione sia alle aste sia ai registri, “si propone di sostituire, tra i criteri di priorità, la data di completamento della domanda di partecipazione alla procedura con la data di ottenimento dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, elemento più idoneo a qualificare l’attività del soggetto proponente”.

DEFINIZIONE DEI CONTINGENTI INCENTIVABILI

Per sviluppare ulteriormente le rinnovabili e raggiungere gli obiettivi 2030, prosegue Arera “sarebbe opportuno avviare delle azioni finalizzate a realizzare studi (e a mantenerli aggiornati) volti ad individuare il miglior mix di fonti rinnovabili in ciascuna area del Paese in relazione al profilo e alla distribuzione dei carichi, alla disponibilità delle fonti rinnovabili e al profilo orario degli impianti che dovrebbero sfruttare le predette fonti, nonché alla diponibilità di infrastrutture di trasporto, ovvero alla necessità di un loro potenziamento”. È importante, secondo l’Auhtority “conoscere ex ante come tali impianti di produzione vengano dislocati sul territorio, per valutare il conseguente impatto sui mercati, sul dispacciamento e sulle reti elettriche, al fine di poter intervenire con tempistiche adeguate”.

RESTITUZIONE, AL GSE, DELLA DIFFERENZA POSITIVA TRA IL PREZZO DI MERCATO E LA TARIFFA INCENTIVANTE

“Si condivide l’introduzione, nel caso di feed in premium variabile, della previsione secondo cui, qualora il prezzo di mercato sia più alto della tariffa incentivante, il produttore debba restituire la differenza al GSE”. In questo caso però Arera ritiene anche opportuno definire “una forma di tutela, nei confronti del GSE, del rischio di controparte che si genererebbe nei casi in cui i produttori si trovassero stabilmente a riconoscere al GSE la differenza tra il prezzo zonale e le tariffe incentivanti”. Per esempio l’acquisizione “in tutto o in parte dell’energia elettrica immessa dall’impianto di produzione”.

RIFACIMENTI

“Si ritiene che il tema dei rifacimenti, con l’eventuale aumento della potenza installata, debba essere oggetto di una dettagliata analisi anche in ragione del fatto che, per alcune delle tecnologie oggetto di incentivazione nel decreto, i siti con il maggior potenziale in termini di sfruttamento delle risorse rinnovabili appaiono oggi utilizzati da impianti che, pur essendo da molti anni in esercizio e aventi tecnologie impiantistiche in parte superate, percepiscono ancora incentivi statali. Il rifacimento di questi impianti tramite l’utilizzo delle tecnologie più recenti potrebbe permettere un migliore sfruttamento delle risorse rinnovabili con un incremento significativo della relativa produzione elettrica”. Secondo Arera si potrebbe prevedere una partecipazione alle procedure concorsuali anche dei progetti di rifacimento “autorizzati relativi ad impianti tuttora incentivati, per poi selezionare quelli che risultano in posizione utile nella graduatoria e che al tempo stesso hanno richiesto una tariffa spettante inferiore al valore (opportunamente stimato) dell’incentivo a cui avrebbe avuto diritto l’impianto nel regime precedente il rifacimento”.

POWER PURCHASE AGREEMENT (PPA)

“I contratti di lungo termine o Power Purchase Agreement (PPA) appaiono uno strumento utile e potrebbero contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili. Tuttavia” Arera ribadisce delle perplessità: “La stipula di contratti di lungo termine comporta rischi rilevanti legati principalmente agli andamenti dei prezzi di mercato nel lungo termine, a loro volta influenzati non solo dalle dinamiche di mercato ma anche da scelte rilevanti di carattere regolamentare” “difficilmente sopportabili dagli operatori”. Un ulteriore elemento di rischio è legato “alle differenze tra i profili di immissione degli impianti di produzione da fonti rinnovabili e i profili di prelievo dei clienti finali controparti dei contratti”. Per gli stessi motivi “non appare opportuno, né necessario, la definizione di schemi contrattuali standard da parte dell’Autorità”.

 

Articolo pubblicato su Energia Oltre

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Back To Top