skip to Main Content

Decreto sicurezza. Tutti i dubbi dei tecnici del Senato

Decreto Sicurezza

I tecnici del Senato puntano l’indice su alcuni aspetti del decreto sicurezza riguardanti i taser, la revoca della cittadinanza, le misure contro le occupazioni e i subappalti

Perplessità sulla sperimentazione dei taser e su un loro eventuale esito negativo (o positivo). Ma anche sulla revoca della cittadinanza, sulle misure anti-occupazioni e sul trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori, che facciano ricorso, illecitamente a meccanismi di subappalto. Sono solo alcuni dei rilievi mossi dai tecnici del Senato nel dossier sul provvedimento (qui il testo completo).

DECRETO SICUREZZA. I DUBBI SUI TASER

Il decreto sicurezza introduce in via sperimentale – sei mesi – per le polizie municipali (dei comuni sopra i centomila abitanti), la possibilità di utilizzare armi comuni ad impulsi elettrici. In esito alla sperimentazione, i comuni potranno poi deliberare, con proprio regolamento, di assegnare in dotazione effettiva di reparto queste armi. “Affinché il comune possa procedere alla messa a regime del ricorso allo strumento ad impulsi elettronici, occorre che l’arma risulti ‘positivamente sperimentata’. In proposito, la disposizione non detta alcun principio circa la modalità con cui debba essere effettuata tale valutazione, che pare pertanto demandata alla piena discrezionalità dei comuni (in assenza di richiami a criteri eventualmente rimessi alla Conferenza unificata o alla Conferenza Stato-città). Non è peraltro chiaro se un’eventuale valutazione negativa possa costituire un ostacolo alla possibilità di procedere, in un secondo momento (anche a seguito del rinnovo degli organi comunali) alla messa a regime dello strumento”. Si pone, inoltre, a carico dei Comuni e delle Regioni “gli oneri derivanti, rispettivamente, dalla sperimentazione e dalla formazione del personale delle polizie municipali interessato, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci. Al termine del periodo di sperimentazione, qualora questo abbia dato esiti positivi e i Comuni decidano di introdurre a regime tale strumento fra quelli in dotazione effettiva alla Polizia municipale, le regioni parrebbero essere chiamate a sostenere i costi della formazione a regime”.

REVOCA DELLA CITTADINANZA NEL DECRETO SICUREZZA

Nel decreto si introducono nuove disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza. In particolare, viene abrogata la disposizione che preclude il rigetto dell’istanza di acquisizione della cittadinanza per matrimonio decorsi due anni dall’istanza. Inoltre viene innalzato da 200 a 250 euro l’importo del contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza. Si estende da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per c.d. naturalizzazione. Da ultimo, sono introdotte nuove ipotesi di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione esclusa per i cittadini italiani iure sanguinis. Tuttavia, “in relazione all’ambito di operatività delle ipotesi di revoca introdotte andrebbe valutato se, a fronte di una condanna definitiva per determinati reati, sia configurabile che le conseguenze (in termini di revoca della cittadinanza) differiscano in base alla modalità con cui la cittadinanza sia stata acquisita”.

LE OCCUPAZIONI

Il decreto SICUREZZA inasprisce le sanzioni per coloro che promuovono o organizzano l’invasione di terreni o edifici, ovvero che compiono il fatto armati. Due le circostanza aggravanti speciali, la cui presenza modifica il regime di procedibilità implicando la punibilità d’ufficio. La prima circostanza ricorre quando “il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata; la seconda circostanza, invece, ricorre quando il fatto è commesso da più di dieci persone, anche senza armi. In questo secondo caso, “è opportuno rilevare che per la configurabilità dell’aggravante prevista dal secondo comma dell’art. 633, la giurisprudenza ritiene necessario che l’azione invasiva sia stata commessa collettivamente, da più persone concorrenti che agiscano riunite e siano presenti simultaneamente sul luogo del delitto per la sua consumazione (Cassazione, sez. II. Sentenza 26 giugno 2016, n. 43120). Pertanto – osservano i tecnici del Senato – la nuova disposizione sembrerebbe escludere dal proprio ambito di applicazione i promotori e organizzatori che pur avendo progettato l’invasione non vi hanno poi, materialmente, preso parte”.

APPALTATORI CHE FANNO RICORSO ILLECITAMENTE A MECCANISMI DI SUBAPPALTO

L’articolo 25 del decreto sicurezza mira ad inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori, che facciano ricorso, illecitamente a meccanismi di subappalto. La disposizione trasforma questo tipo di reati da contravvenzioni a delitti, puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in sub-appalto. “In proposito è opportuno rilevare che la trasformazione in delitto – in mancanza di una espressa previsione – comporta l’esclusione della punibilità delle ipotesi colpose – evidenzia il dossier –. Si tratta di una conseguenza di non poco conto soprattutto per gli effetti inter-temporali della trasformazione: in altri termini in sede applicativa si dovrà chiarire se i fatti colposi commessi ante decreto-legge restino punibili alla luce della previgente fattispecie contravvenzionale oppure la restrizione dell’area della rilevanza penale alle sole ipotesi dolose, conseguente alla trasformazione del reato da contravvenzione a delitto, si riverberi anche ai fatti antecedenti alla modifica normativa”.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Back To Top