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Come cambia il voto elettorale nella proposta M5S

Amministrative 2021 Collegi

Urne elettorali semitrasparenti, possibilità di voto fuori sede, sorteggio degli scrutatori, divieto di assunzione di personale da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale in prossimità delle elezioni locali o regionali

Introduzione delle urne elettorali semitrasparenti e delle cabine che riparino solo il busto dell’elettore; divieto per il presidente di seggio di ricoprire l’incarico per due volte consecutive nello stesso seggio; esclusione dalla funzione di componente di seggio dei condannati anche in via non definitiva per gravi reati; sorteggio degli scrutatori. Sono alcune delle novità contenute nella proposta di legge sulle elezioni, a firma del Movimento 5 stelle (Dalila Nesci, relatrice), che dopo un breve esame emendativo ha ricevuto il via libera della commissione Affari costituzionali alla Camera e ha cominciato il suo iter in aula. (qui il testo del provvedimento)

PREVISTO ANCHE IL VOTO FUORI SEDE

Il testo, ricalca, di fatto, la proposta di legge esaminata e approvata nella scorsa legislatura a Montecitorio ma poi archiviata al Senato. Ora il Movimento 5 stelle ha deciso di riproporla introducendo, oltre alle novità descritte (qui il dossier di documentazione della Camera) anche la riserva della metà dei posti di scrutatori ai disoccupati, l’aumento del limite inferiore di elettori per seggio, da 500 a 700 e il divieto di assunzione di personale da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale in prossimità delle elezioni locali o regionali. Viene introdotta, inoltre, la possibilità a coloro che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un comune di una regione diversa da quella di residenza, di esercitare il diritto di voto – per i referendum e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo – nel comune in cui si trovano, ancorché diverso da quello di iscrizione elettorale.

SALA DEL SEGGIO ELETTORALE SIGILLATA

Per quanto riguarda la sala del seggio elettorale, la proposta di legge interviene in ordine alle porte e finestre. La disposizione oggi vigente già prevede che le porte e le finestre posizionate nella parete adiacente ai tavoli e ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, debbano essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori. La proposta di legge aggiunge che devono essere chiuse anche le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente o retrostante alla cabine elettorali.

NIENTE SURROGA DEL PRESIDENTE E SCELTA PRESSO LA CORTE D’APPELLO

Il presidente di seggio dovrà essere scelto dal presidente di Corte d’appello competente per territorio tra i cittadini iscritti nell’apposito elenco eliminando la scelta dei cittadini sulla base di un “giudizio di idoneità all’ufficio del medesimo Presidente della Corte d’appello”. Così come si elimina la possibilità di surroga del presidente con il sindaco o suo delegato, in caso di impedimento che non consenta la nomina ordinaria del presidente. In tali casi la proposta di legge prevede che in sede di Corte di appello si proceda alla sostituzione mediante estrazione a sorte dall’elenco degli idonei alla funzione di presidente dell’ufficio elettorale.

LE INCOMPATIBILITÀ

Sono inoltre introdotte ulteriori cause ostative alla funzione di componente l’ufficio elettorale. La prima riguarda i dipendenti del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione in vigore prevede l’esclusione per i dipendenti del Ministero dell’interno, del Ministero delle poste e telecomunicazioni e del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene adeguata, dalla proposta in esame, a quella vigente: “delle infrastrutture e dei trasporti”. La seconda causa ostativa riguarda i parenti e affini fino al secondo grado dei candidati alle elezioni interessate (attualmente è prevista l’esclusione dei soli candidati) riferita – nella proposta di legge – alle funzioni di presidente e di segretario (non a quella di scrutatore). La terza causa di esclusione riguarda coloro che siano stati condannati, anche non in via definitiva, per i seguenti reati: reati contro la pubblica amministrazione; delitti di cui all’articolo 416- bis (associazione mafiosa) nonché quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo o al fine di agevolare l’attività delle associazioni ivi previste; delitti di cui all’articolo 416- ter (scambio elettorale politico-mafioso). L’esclusione si applica anche in caso di patteggiamento (art. 444 cpp) e in caso di condanna per decreto a pena pecuniaria (art. 459 cpp). Infine, sono esclusi anche coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo, ovvero a pena detentiva uguale o superiore a 2 anni di reclusione per reato colposo. Le cause di esclusione sono verificate d’ufficio.

OBBLIGO DEGLI SCRUTATORI DI CONFERMARE LA LORO DISPONIBILITÀ

Nel corso dell’esame in sede referente, è stato introdotto l’obbligo per gli iscritti all’albo degli scrutatori di confermare, ad ogni consultazione elettorale, la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore pena la cancellazione dall’albo dopo la mancata conferma per due consultazioni consecutive. A tal fine la commissione elettorale comunale sollecita la conferma attraverso un invito pubblicato, anche sul sito internet del comune, entro il 40esimo giorno antecedente la data della votazione. La conferma deve pervenire al comune entro il 27esimo giorno prima delle elezioni. In ogni caso, anche coloro che non hanno confermato sono presi in considerazione ai fini del sorteggio per la scelta degli scrutatori, qualora il numero dei “confermati” non sia sufficiente.

IL LIMITE MINIMO DEI SEGGI DA 500 A 700 ELETTORI

L’articolo 5 incide invece sull’ampiezza demografica delle sezioni elettorali. Secondo la norma vigente ciascuna sezione elettorale è costituita di regola da un numero di elettori iscritti non superiore a 1.200 e non inferiore a 500. Fanno eccezione i casi in cui particolari condizioni di lontananza e viabilità rendano difficile l’esercizio del diritto elettorale, per i quali è possibile costituire seggi con numero di iscritti non inferiore a 50. La disposizione aumenta il limite inferiore dei seggi ordinari sopra indicato, elevandolo da 500 a 700 elettori iscritti, al fine di rendere meno agevole una eventuale identificazione del voto. Tale disposizione è previsto si applichi a decorrere dal 1° giorno del secondo semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente provvedimento.

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