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Antitrust, multa a Facebook di 10 milioni: ecco i motivi

Per l’Authority le informazioni fornite ai consumatori risultano, infatti, generiche e incomplete

Dieci milioni di euro. È l’ammontare complessivo della sanzione irrogata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella riunione del 29 novembre, alla chiusura dell’istruttoria, avviata nel mese di aprile 2018, nei confronti di Facebook Ireland Ltd. e della sua controllante Facebook Inc. per presunte violazioni del Codice del consumo

COSA DICE L’ANTITRUST

L’Autorità ha accertato che Facebook, in violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, induce ingannevolmente gli utenti consumatori a registrarsi nella piattaforma Facebook, non informandoli adeguatamente e immediatamente, in fase di attivazione dell’account, dell’attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti, e, più in generale, delle finalità remunerative che sottendono la fornitura del servizio di social network, enfatizzandone la sola gratuità; in tal modo, gli utenti consumatori hanno assunto una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso (registrazione al social network e permanenza nel medesimo). Le informazioni fornite risultano, infatti, generiche e incomplete senza adeguatamente distinguere tra l’utilizzo dei dati necessario per la personalizzazione del servizio (con l’obiettivo di facilitare la socializzazione con altri utenti “consumatori”) e l’utilizzo dei dati per realizzare campagne pubblicitarie mirate.

PRATICA AGGRESSIVA IN QUANTO ESERCITA UN INDEBITO CONDIZIONAMENTO NEI CONFRONTI DEI CONSUMATORI

L’Autorità ha inoltre accertato che Facebook, in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, attua una pratica aggressiva in quanto esercita un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori registrati, i quali subiscono, senza espresso e preventivo consenso – quindi in modo inconsapevole e automatico- la trasmissione dei propri dati da Facebook a siti web/app di terzi, e viceversa, per finalità commerciali. L’indebito condizionamento deriva dall’applicazione di un meccanismo di preselezione del più ampio consenso alla condivisione di dati. La decisione dell’utente di limitare il proprio consenso comporta, infatti, la prospettazione di rilevanti limitazioni alla fruibilità del social network e dei siti web/app di terzi; ciò condizionagli utenti a mantenere la scelta pre-impostata da Facebook.

LA PRATICA CONTESTATA 

Nello specifico, Facebook, attraverso la pre-selezione della funzione “Piattaforma attiva”, preimposta l’abilitazione ad accedere a siti web e app esterni con il proprio account Facebook, predisponendo la trasmissione dei dati dell’utente ai singoli siti web/app, in assenza di un consenso espresso da parte dello stesso. Facebook reitera, poi, il meccanismo della pre-selezione in opt out, rispetto ai dati che vengono condivisi, nella fase in cui l’utente accede con il proprio account Facebook a ciascun sito web/app di terzi, inclusi i giochi. L’utente può, infatti, anche in questo caso, solo deselezionare la pre-impostazione sui dati operata da Facebook, senza poter attuare in ordine agli stessi una scelta attiva, libera e consapevole. In considerazione dei rilevanti effetti della pratica sui consumatori, l’Autorità ha altresì imposto al professionista, ai sensi dell’art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, l’obbligo di pubblicare una dichiarazione rettificativa sul sito internet e sull’App per informare i consumatori

COSA DICONO I CONSUMATORI

“Una vittoria su tutti i fronti”, ha commentato il Codacons che si è detta pronta a valutare azioni risarcitorie per gli iscritti. “Ancora una volta i nostri dubbi si dimostrano fondati, e l’Antitrust ha riconosciuto in pieno la fondatezza degli esposti Codacons circa l’uso dei dati personali dei consumatori a fini commerciali senza aver ottenuto l’espresso consenso degli utenti – ha spiegato il presidente del Codacons, Carlo Rienzi – e valuteremo ora eventuali azioni risarcitorie da intraprendere a favore di tutti i cittadini italiani iscritti a Facebook, i cui diritti sono stati lesi dalle pratiche scorrette messe in atto dal social network”.
Anche Altroconsumo ha espresso “soddisfazione” per la sanzione, “la prima in Europa”, decisa dall’Antitrust contro la scarsa trasparenza di Facebook sull’uso dei dati e lo sfruttamento economico senza adeguata informazione e consenso degli utenti. Una decisione, quella dell’Agcm, che – si legge in una nota dell’associazione – “rafforza e proietta in avanti la class action di Altroconsumo, basata sulle stesse pratiche sanzionate da Antitrust: scarsa trasparenza nel momento di iscrizione alla piattaforma e abuso nell’utilizzo dei dati”.
“Una nostra vittoria! Siamo stati noi a segnalare all’Antitrust, fin dall’inizio, la pratica commerciale adottata da Facebook di consentire ai fornitori di servizi sulla piattaforma di accedere ai dati degli utenti iscritti, chiedendo se fosse scorretta ai sensi del Codice del Consumo”, ha affermato infine Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

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