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Fatturazione elettronica per i forfettari al via. Le cose da sapere

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A partire dal primo luglio prossimo l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà anche i forfettari, a eccezione di coloro al di sotto dei 25mila euro

Era nell’aria da parecchio e l’ultimo “pacchetto” di norme fiscali inserite in un decreto di attuazione di alcuni obiettivi del Pnrr approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 13 aprile l’ha infine concretizzata: a partire da quest’anno anche i forfettari che hanno aderito al regime della cd. flat fax al 15% e che dunque non hanno possibilità di detrarre le spese inerenti l’esercizio della professione, dovranno procedere con la fatturazione elettronica.

COS’È LA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I FORFETTARI?

La fatturazione elettronica sarà obbligatoria anche per i forfettari, ovvero per le partite Iva in regime forfettario, a partire dal  prossimo 1° luglio. L’Italia aveva del resto tardato rispetto a quanto richiesto dall’Europa aderendo a questo strumento di lotta all’evasione solamente nel 2019 e in extremis, aveva salvato i contribuenti che applicano la flat tax al 15% su redditi fino a 65mila euro. L’obbligo esisteva solo per i fornitori della pubblica amministrazione. Ma dal primo luglio la regola sarà che tutti dovranno procedere con la fatturazione elettronica.

L’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:

  1. va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone
  2. deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).

Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:

  • verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura
  • controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.

In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.

Con lo stesso testo del CdM è stato individuato un periodo transitorio per l’applicazione delle sanzioni (per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le multe non riguarderanno le fatture elettroniche emesse entro il mese successivo a quello dell’operazione) e una esclusione dall’obbligo di e-fattura per i forfettari fino a 25mila euro.

Molte le critiche alla misura, in quanto i software per predisporre le fatture nei formati richiesti sono generalmente a pagamento, nella formula del noleggio. Esistono comunque appositi programmi gratuiti che vengono già messi a disposizione dagli ordini professionali anche se, lamentano taluni, sarebbero un po’ meno ‘user friendly’.

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