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I dubbi di Anac (e non solo) sul Decreto Genova

Il presidente dell’anticorruzione ha evidenziato perplessità sulla al Codice antimafia e sull’esclusione di soggetti diversi dall’attuale concessionario, generalizzate a tutti i concessionari. Incertezze sul testo anche secondo i tecnici della Camera

Dubbi e perplessità sull’impianto normativo del decreto Genova soprattutto per quanto riguarda la deroga a tutte le norme extrapenali che comporta anche la deroga al Codice antimafia e alla relativa disciplina sulle interdittive. Ma anche su come dovranno essere affidati gli appalti o sulla possibilità del general contractor di poter subappaltare. Sono alcuni degli esempi di incertezze contenute nel testo del provvedimento espresse dal presidente dell’Anac Raffaele Cantone alle Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera. Che si aggiungono a quelle espresse del Comitato per la legislazione di Montecitorio.

RISCHIO MOLTIPLICAZIONE DEI CONTENZIONI

Cantone ha osservato come la deroga a tutte le norme dell’ordinamento italiano, ad esclusione di quelle penali sia di fatto “una disposizione senza precedenti” che nelle intenzioni dell’esecutivo deve consentire al Commissario Bucci, “peraltro la persona più adatta per quel ruolo, di muoversi con assoluta e totale libertà, imponendogli solo i principi inderogabili dell’Unione europea ed ovviamente i principi costituzionali”. Secondo il numero uno dell’Anac però la deroga, per quanto amplissima, “ovviamente non preclude la possibilità, garantita costituzionalmente, di adire la giurisdizione per un qualunque aspetto connesso alle attività da compiersi da parte di chiunque possa averne interesse”, con il rischio “di moltiplicare il contenzioso proprio perché il quadro normativo si caratterizzerà per estrema incertezza”.

L’ESCLUSIONE DI TUTTI I CONCESSIONARI APPARE DI DUBBIA LEGITTIMITÀ

Ma soprattutto Cantone ha espresso dubbi su chi dovrà occuparsi della ricostruzione, sulla scia di quanto già evidenziato dall’Antitrust e cioè che “l’esclusione di soggetti diversi dall’attuale concessionario, generalizzate a tutti i concessionari di strade a pedaggio o che abbiano partecipazioni in esse o che siano da esse controllate, appare di dubbia legittimità, perché in contrasto con i principi di proporzionalità, concorrenza e con le indicazioni contenute nella più volte richiamata direttiva 2014/24/UE, che prevede cause di esclusione tassative”. La stessa precisazione contenuta nel comma 7 del decreto, “appare poco comprensibile: evitare un indebito vantaggio. Che cosa significa? Quale sarebbe il vantaggio competitivo di un operatore che ha una partecipazione anche minima in una concessionaria di strade a pedaggio? E quale sarebbe il vantaggio competitivo di altri operatori, diversi dall’attuale concessionario?”, ha aggiunto il presidente dell’Anac.

TEMPI DI PUBBLICAZIONE TROPPO LUNGHI E MANCANO LE RELAZIONI

Molte osservazioni sono giunte sul decreto anche dai tecnici del Comitato per la legislazione della Camera nel dossier di documentazione del provvedimento (qui il testo). Prima di tutto i tempi di pubblicazione e le relazioni allegate. Il primo appunto riguarda la pubblicazione del testo del decreto legge 15 giorni dopo il via libera del Consiglio dei ministri. Malgrado sia avvenuto altre volte, anche nella passata legislatura, “appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze di questa prassi, anche con riferimeto al requisito dell’immediata applicazione dei decreti-legge di cui all’articolo 15 della legge n. 400 del 1988”. Il provvedimento, inoltre, “non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata.

PROBLEMI ANCHE DALLA MANCANZA DEL REQUISITO DELL’OMOGENEITÀ E SULL’AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI

Secondo i tecnici della Camera anche le due distinte finalità del provvedimento – la necessità di affrontare le emergenze di Genova, Ischia e dei sisma in generale e l’autorizzazione a nuovi interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria – “avrebbe anche potuto costituire, in vero, due autonomi provvedimenti di urgenza” e potrebbe “ presentare profili problematici, per quel che concerne il requisito dell’omogeneità, la disposizione di cui all’articolo 43, recante misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati”. “Potrebbe presentare criticità, sotto il profilo del requisito dell’immediata applicazione dei decreti-legge, di cui all’articolo 15 della legge n. 400 del 1988, la previsione dell’articolo 12 che istituisce, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali”.

SU ALCUNE DEROGHE IMPLICITE ERA OPPORTUNO FARE RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE”

Alcune disposizioni del provvedimento prevedono procedure ad hoc, in deroga solo implicita rispetto alle procedure ordinarie come la nomina dei Commissari straordinari con DPCM piuttosto che con DPR e l’istituzione della zona logistica semplificata per il porto e il retroporto di Genova e la zona franca per la città metropolitana di Genova, mentre a legislazione vigente, alla loro istituzione si poteva procedere, rispettivamente, con DPCM o con provvedimento del CIPE. “Al riguardo, con riferimento a tali disposizioni potrebbe risultare opportuno fare ricorso alle procedure ordinarie previste in via generale a legislazione vigente, ovvero esplicitarne il carattere derogatorio rispetto a tali procedure ordinarie”, scrivono i tecnici della Camera che evidenziano in relazione alla nomina del direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, il richiamo all’articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 262 del 2006 “che tuttavia risulta abrogato”. Non “risulta chiaro” inoltre se l’ampliamento delle competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti alle concessioni autostradali aggiornate o revisionate “riguardi sia la definizione dei sistemi tariffari dei pedaggi sia gli schemi dei bandi di gara ovvero solo una di queste due competenze”. Infine, la “durata massima del mandato del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 non risulta allineata con la durata dello stato di emergenza per il medesimo sisma che, si concluderà il 31 dicembre 2018”.

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