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La plastica monouso ha le ore contate: dal 14 gennaio dovrà sparire

Plastica Monouso

La nuova norma riguarderà quasi qualunque tipo di prodotto realizzato con plastica monouso, dai bicchieri, alle cannucce, passando per posate o piatti e si basa sul principio “chi inquina paga”

La criticata direttiva europea 2029/904 che mira a spazzar via la plastica monouso dal Vecchio continente entrerà in vigore anche in Italia tra poche ore, per la precisione a partire dal 14 gennaio, per effetto del decreto legislativo 196/21 che l’ha recepita vietando la produzione, la vendita e l’utilizzo di prodotti “single use plastic”, vale a dire finalizzati al mercato dell’usa e getta.

PERCHE’ L’UE VIETA LA PLASTICA MONOUSO?

La nuova norma riguarderà quasi qualunque tipo di prodotto, dai bicchieri, alle cannucce, passando per posate o piatti e si basa sul principio “chi inquina paga”, prevedendo una riduzione quantitativa ambiziosa e duratura del consumo di questi prodotti entro il 2026.

Questo è quanto prevede l’Ue. Da parte loro, gli Stati membri saranno tenuti a monitorare il consumo di prodotti in plastica monouso per i quali non esiste alternativa e le misure adottate, riferendo alla Commissione europea i progressi compiuti. Inoltre, devono garantire che siano messe in atto disposizioni sulla responsabilità estesa del produttore relativamente agli attrezzi da pesca contenenti plastica e devono monitorare e valutare gli attrezzi da pesca in plastica, in vista di definire obiettivi di raccolta a livello europeo.

Alcuni prodotti in plastica monouso immessi sul mercato dovranno recare una marcatura chiaramente leggibile e indelebile sull’imballaggio o sul prodotto stesso. Il decreto italiano si applica ai prodotti in plastica monouso, ai prodotti in plastica oxo-degradabile, nonché agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

A QUALI PRODOTTI SI APPLICA LO STOP COMUNITARIO?

In base agli allegati del decreto legislativo 196/21 saranno interessati i prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 4 sulla riduzione del consumo

1) Tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;

c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti

PRODOTTI CON RESTRIZIONI ALL’IMMISSIONE SUL MERCATO

E’ vietata l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile.

PARTE B (articolo 5) Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 5 sulle restrizioni all’immissione sul mercato

1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;

2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);

3) piatti;

4) cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;

5) agitatori per bevande;

6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;

7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;

c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti; 8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;

9) tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

A decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica, possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto. I tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.

PARTE C (articolo 6) Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 6, commi da 1 a 4 sui requisiti dei prodotti Contenitori per bevande con una capacita’ fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonche’ imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:

a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono in forma liquida.

MARCATURA DELLA PLASTICA MONOUSO

Ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell’allegato e immesso sul mercato reca sull’imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili, secondo le modalita’ indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020. 2. La marcatura di cui al comma 1 informa i consumatori su:

a) appropriate modalita’ di gestione del rifiuto coerenti con i sistemi di raccolta esistenti, nonche’ le forme di smaltimento da evitare per lo stesso in conformita’ con la gerarchia dei rifiuti;

b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.

PARTE D (articolo 7) Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 7 sui requisiti di marcatura

1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;

2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;

3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco; 4) tazze o bicchieri per bevande.

RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTORE

Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilita’ estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018, i rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell’Allegato, sono gestiti nell’ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell’articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

A tal fine, fermo restando quanto stabilito negli articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle disposizioni del Titolo II della Parte Quarta del medesimo decreto, nella misura in cui non sia gia’ contemplato, i produttori, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, assicurano la copertura dei costi di seguito indicati:

a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all’articolo 10 del presente decreto;

b) i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l’infrastruttura e il suo funzionamento e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti;

e c) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.

2. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per i regimi di responsabilita’ estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018, i rifiuti derivanti da prodotti monouso elencati nella parte E, sezione II dell’allegato, sono gestiti tramite i sistemi gia’ istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell’articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Entro il 5 gennaio 2023, i rifiuti derivanti dai prodotti di cui alla parte E, sezione III dell’allegato, sono gestiti tramite sistemi di responsabilita’ estesa del produttore. I produttori assicurano, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura almeno dei seguenti costi:

a) misure di sensibilizzazione di cui all’articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti;

b) rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e

c) raccolta e comunicazione dei dati ai sensi dell’articolo 178-ter, comma 3, punto 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Con particolare riguardo ai prodotti monouso elencati nella parte E, sezione III dell’allegato, i produttori assicurano inoltre, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura dei costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l’infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di detti rifiuti. Tali costi includono la creazione e la messa a disposizione, per gli utenti, di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti di tali prodotti, quali ad esempio appositi recipienti o contenitori nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati.

4. Entro il 31 dicembre 2024, i rifiuti derivanti da attrezzi da pesca contenenti plastica sono gestiti tramite i sistemi istituiti ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell’articolo 178-bis, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.Ai fini di cui al presente comma, il Ministro della transizione ecologica fissa con decreto di natura non regolamentare il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio. I regimi istituiti ai sensi del presente comma garantiscono che i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano i costi della raccolta differenziata dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti a impianti portuali di raccolta conformi alle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto, i costi del successivo trasporto e trattamento, nonche’ i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all’articolo 10. I requisiti di cui al presente comma integrano i requisiti applicabili ai rifiuti delle navi da pesca di cui alle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, sugli impianti portuali di raccolta.

5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 i regimi di responsabilita’ estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 adeguano i propri statuti entro il 5 gennaio 2023.

6. I sistemi di cui al presente articolo individuano con gli attori interessati, inclusi i gestori dei rifiuti, i costi da coprire in base ai servizi necessari da fornire, in maniera trasparente, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita’, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti assunte dall’Autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi di rimozione dei rifiuti sono limitati alle attivita’ intraprese dagli enti di governo dell’ambito, ove costituiti ed operanti, ovvero dai Comuni, o da soggetti pubblici e privati che operano per loro conto; in tal caso, la determinazione del corrispettivo per il servizio da questi reso e’ fissato in modo proporzionato ai costi sostenuti. Al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, i contributi finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti possono essere determinati stabilendo importi fissi adeguati su base pluriennale.

7. Ai sistemi costituiti ai sensi del presente articolo sono obbligati ad aderire i produttori del prodotto ed e’ assicurata la possibilita’ di partecipazione degli utilizzatori o delle altre categorie di operatori interessati, in relazione al settore di riferimento, che possono aderire anche mediante le associazioni di categoria di appartenenza, costituite a livello nazionale.

8. Al fine di assicurare la riduzione del consumo, la raccolta e il recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti elencati nella parte E, dell’allegato, il Ministro per la transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stipulano accordi e contratti di programma con i settori economici interessati, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 con le finalita’ e le modalita’ indicate all’articolo 4, commi 1 e 2 del presente decreto.

9. I produttori dei prodotti di cui al presente articolo, stabiliti in un altro Stato membro adempiono ai loro obblighi secondo le disposizioni di cui all’articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 10. I produttori stabiliti sul territorio nazionale, che vendono i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, dell’allegato, in un altro Stato membro dell’Unione europea in cui non sono stabiliti, designano una persona fisica o giuridica, quale rappresentante autorizzato e responsabile per l’adempimento degli obblighi del produttore nell’altro Stato membro.

PARTE E (articolo 8) I. Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 8, comma 1, su responsabilita’ estesa del produttore

1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;

c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione; 3) contenitori per bevande con una capacita’ fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonche’ imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

4) tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

5) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’articolo 3, punto 1-quater, della direttiva 94/62/CE.

II. Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, sulla responsabilita’ estesa del produttore

1) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;

2) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.

III. Altri prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 8, comma 3, sulla responsabilita’ estesa del produttore Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.

plastica

PARTE F (articoli 6 e 9) Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 9 sulla raccolta differenziata e di cui all’articolo 6 comma 5, sui requisiti del prodotto

Bottiglie per bevande con una capacita’ fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:

a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;

b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.

MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE

Al fine di informare i consumatori e di incentivarli ad adottare un comportamento responsabile in modo da ridurre la dispersione dei rifiuti di prodotti di plastica di cui al presente decreto, il Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero per lo sviluppo economico, adotta con proprio decreto una Strategia nazionale per la lotta contro l’inquinamento da plastica che comprenda misure volte a incentivare l’adozione un comportamento responsabile nell’acquisto di prodotti in plastica monouso e a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell’allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:

a) la disponibilita’ di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti di plastica monouso e per attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 177, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) l’incidenza sull’ambiente, in particolare l’ambiente marino e le acque interne, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso e di attrezzi da pesca contenenti plastica;

c) l’impatto ambientale delle cattive prassi, della percentuale del contenuto di plastica presente in determinati prodotti, nonche’ l’impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria, sugli scarichi delle acque domestiche grigie e sulle caditoie stradali per le acque meteoriche;

d) modalita’ di conferimento e gestione dei prodotti biodegradabili e compostabili certificati EN 13432 con i rifiuti organici, laddove siano rispettate le condizioni dell’articolo 182-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. La Strategia di cui al presente articolo e’ adottata con il supporto di ISPRA e previa consultazione con i settori interessati, i sistemi di cui all’articolo 8, le Regioni e Province autonome, i Comuni e le associazioni di consumatori e di protezione ambientale.

3. Per le finalita’ di cui al comma 1, il Ministero dell’istruzione adotta «Rigenerazione Scuola», il Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole, che prevede la realizzazione, a favore della comunita’ scolastica, di attivita’ formative volte alla promozione della consapevolezza e della conoscenza delle problematiche legate al consumo della plastica monouso e a trasformare le abitudini di vita in chiave sostenibile. Il Piano prevede, altresi’, i criteri specifici per l’individuazione di soggetti idonei alla realizzazione delle attivita’ formative affinche’ l’offerta formativa avvenga in modo imparziale e oggettivo.

PARTE G (articolo 10) Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 10 sulle misure di sensibilizzazione

1) Contenitori per alimenti, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;

c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;

3) contenitori per bevande con una capacita’ fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonche’ imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;

5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;

6) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;

7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;

8) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’articolo 3, punto 1-quater, della direttiva 94/62/CE; 9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi; 10) prodotti realizzati in materiali biodegradabili e compostabili.

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