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La riforma sulla giustizia rafforza la terzietà del giudice. Parla il prof. Felice Giuffrè (CSM)

Dalla separazione delle carriere al riequilibrio del CSM: Policymaker dialoga con il componente laico del Consiglio superiore della magistratura Felice Giuffré, della riforma della giustizia

Una riforma che “accresce la credibilità delle istituzioni” e pone un freno alle correnti, divenute “partitini della magistratura” al fine di “riequilibrare un sistema che, ormai divenuto autoreferenziale”.

È chiaro il punto di vista di Felice Giuffrè, Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico presso l’Università di Catania nonché componente laico del Consiglio superiore della magistratura.

Con il professore Giuffrè abbiamo discusso degli aspetti cruciali del referendum sulla riforma della giustizia del prossimo 22 e 23 marzo.

Lei si è espresso a più riprese per il “sì” al referendum. Perché questa riforma la convince?

Mi convince perché non nasce contro la magistratura, ma a garanzia dei diritti e delle libertà dei cittadini, a tutela dell’equilibrio nel processo e, in definitiva, per accrescere la credibilità delle istituzioni. La separazione delle carriere rende coerente l’assetto ordinamentale della magistratura con il modello accusatorio sancito dall’art. 111 Cost., rafforzando la condizione di terzietà del giudice e la sua essenziale equidistanza tra accusa e difesa. Inoltre, con il nuovo art. 104 Cost. la riforma riafferma sul piano costituzionale l’autonomia tanto della magistratura giudicante quanto di quella requirente. Oggi, invece, l’autonomia e l’indipendenza del pubblico ministero è affidata alla sola legge ordinaria secondo la previsione dell’art. 107, IV comma, Cost.

Una delle finalità dichiarate della riforma è attenuare il protagonismo delle correnti nel CSM. Lei è un componente laico del CSM, quindi vive dall’interno il ruolo delle correnti. È davvero così pressante?

Le correnti hanno storicamente svolto una funzione culturale e associativa importante, ma negli ultimi anni, venuta meno la loro originaria vocazione culturale, si sono trasformate i partitini della magistratura, che trovano proiezione politica e istituzionale, rispettivamente, nell’Associazione Nazionale Magistrati e nel Consiglio Superiore della Magistratura. Ciò ha determinato evidenti patologie e disfunzioni nel funzionamento dell’organo di governo autonomo. Per un verso, le correnti pretendono di condizionare le carriere dei singoli magistrati; per altro verso, rivendicano indebitamente il ruolo di promotori di indirizzi di politica giudiziaria, che in uno Stato di diritto liberal-democratico non competono alla magistratura, ma al Parlamento e la Governo, nel rispetto del principio di separazione dei poteri. Non si tratta di demonizzare l’associazionismo giudiziario, bensì di riequilibrare un sistema che, ormai divenuto autoreferenziale, rischia di inquinare il concetto più genuino di autonomia della magistratura e di compromettere i principi dello Stato di diritto.

Ci sono aspetti delle “ragioni del no” che ritiene valide e/o valutabili?

Alcune preoccupazioni meritano attenzione, come la necessità di preservare l’autonomia del pubblico ministero. È un tema serio, che tuttavia va affrontato con rigore tecnico-scientifico. Sotto questo profilo, molte critiche confondono la separazione delle carriere con una eventuale subordinazione del PM alla politica, ma si tratta di una ipotesi che la riforma non contempla affatto e non è giuridicamente possibile sostenere il contrario.

Il meccanismo del sorteggio è uno dei punti più contrastati e può sembrare una resa al “male minore” per contrastare le correnti. Non ci sono alternative parimenti plausibili?

Non è l’unica soluzione teoricamente possibile, ma è oggi uno strumento pragmatico per ridurre l’impatto delle dinamiche correntizie. Si può discutere di modelli alternativi — ad esempio sistemi elettorali misti o criteri meritocratici più stringenti — ma il sorteggio rappresenta oggi la risposta più immediata a una crisi reale del governo autonomo della magistratura.

Una delle critiche dei detrattori della riforma è che la variazione dell’impianto costituzionale poterebbe a un aumento del peso della politica sugli organi di autogoverno della magistratura. In effetti, per esempio, il presidente dell’Alta Corte deve essere eletto tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica o tra quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento…

Non vedo un alcun rischio reale in questa direzione. I meccanismi previsti continuano a distribuire le competenze tra Parlamento, Presidente della Repubblica e componente togata, evitando concentrazioni di potere. Il coinvolgimento del Parlamento nella formazione degli elenchi non equivale a una diretta ingerenza politica, soprattutto se accompagnato da requisiti di qualificazione rigorosi e da un ruolo di garanzia del Capo dello Stato, che, tra l’altro, provvederà direttamente alla nomina di tre componenti laici dell’Alta Corte.      

Parliamo di equilibrio dei poteri. Se dovesse passare la riforma la figura del Presidente della Repubblica vedrà accresciuti i suoi poteri (assumerà la presidenza di entrambi i CSM e potrà nominare tre dei 15 magistrati componenti l’Alta Corte disciplinare). Sono poteri compatibili con la sua elezione indiretta?

Sì, perché si tratta di poteri di garanzia, non di indirizzo politico. La figura del Presidente della Repubblica, proprio perché eletta dal Parlamento in seduta comune e svincolata dalla contesa elettorale diretta, rappresenta un punto di equilibrio tra i poteri dello Stato. In realtà, il Capo dello Stato presiederà entrambi i Consigli Superiori e nominerà, come ho appena detto, tre componenti laici dell’Alta Corte. Le sue funzioni negli organi di autogoverno appaiono assolutamente coerenti con il suo ruolo costituzionale di garante dell’unità e dell’equilibrio istituzionale.

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