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Finanziamenti pubblici ai partiti, alla Camera la proposta targata M5S

Politica Elezioni Forza Italia

Obblighi di trasparenza e controllo sui finanziamenti ricevuti e l’identità dei donatori, nuove definizioni per fondazioni e partiti politici e sanzioni per chi non rispetta le regole

Le fondazioni o associazioni politiche devono “soggiacere a una serie di nuovi e più incisivi obblighi” per garantire “la massima trasparenza e il controllo dei finanziamenti ricevuti”. È la proposta presentata dalla pentastellata Federica Dieni contenuta in un disegno di legge depositato alla Camera intitolato “Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 e altre disposizioni in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici e delle fondazioni e associazioni politiche”.

DIVIETO DI ACCETTARE CONTRIBUTI O ALTRE FORME DI SOSTEGNO DA SOGGETTI CHE NON AUTORIZZINO LA PUBBLICITÀ DEI PROPRI DATI

Come si legge in apertura del testo, il provvedimento trae origine dall’impegno sottoscritto nell’ambito del contratto per il governo del cambiamento. Composto di soli 5 articoli la proposta di legge vieta innanzitutto ai partiti e ai movimenti politici di accettare contributi o altre forme di sostegno da parte di soggetti che non autorizzino la pubblicità dei propri dati; introduce limiti all’utilizzo dei contributi pubblici e privati ricevuti dai partiti e movimenti politici; richiede espressamente la pubblicazione dei curriculum vitae e del certificato penale dei candidati alle elezioni di qualunque grado; assegna a un’apposita commissione, istituita presso la Corte dei conti, il controllo dei bilanci e dei rendiconti dei partiti e movimenti politici.

TRASPARENZA E PUBBLICITÀ TELEMATICA DEI CONTRIBUTI RICEVUTI DI IMPORTO SUPERIORE A 100 EURO ANNUI

La proposta di legge obbliga, inoltre alla trasparenza e alla pubblicità in forma telematica dei contributi ricevuti dai partiti e movimenti politici di importo superiore a 100 euro annui; reintroduce l’obbligo di dichiarazione congiunta per le erogazioni di importo superiore a 5.000 euro in favore dei partiti e movimenti politici, in luogo del vigente limite di 100.000 euro; sopprime la necessità del consenso del donante per la pubblicità del contributo elargito in favore dei partiti e movimenti politici; riduce il limite massimo per i contributi delle persone fisiche e delle società da 100.000 a 18.000 euro annui; riduce inoltre da 30.000 a 5.000 euro il contributo in favore dei partiti e movimenti politici, somma a cui si applica la detrazione agevolata nella misura del 26 per cento; esclude che tale agevolazione si applichi ai contributi erogati in favore dei partiti e movimenti politici da eletti o candidati.

ARRIVA UNA NUOVA DEFINIZIONE PER FONDAZIONI O ASSOCIAZIONI POLITICHE

Si introduce poi una nuova definizione delle fondazioni o associazioni politiche, qualificando come tali quelle la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici o i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da componenti del governo nazionale, regionale o locale nonché da parlamentari nazionali o europei (anche ove gli incarichi governativi o il mandato elettivo siano stati ricoperti negli ultimi dieci anni) o da persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici, o che ricoprono incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a 5.000 euro al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti o movimenti politici o di loro articolazioni interne ovvero di persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici, o che ricoprono incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché di candidati a cariche istituzionali elettive; rende possibile, per ogni partito o movimento politico, il collegamento con un’unica fondazione o associazione politica.

SANZIONI PECUNIARIE O STOP A CONTRIBUTI DA 1 A 5 ANNI IN CASO DI VIOLAZIONI O IRREGOLARITÀ NELLA GESTIONE

La proposta di legge introduce anche sanzioni pecuniarie dirette per i casi di violazione di disposizioni o di irregolarità nella gestione; nei casi più gravi è disposto il divieto di ricevere contributi pubblici o privati da uno a cinque anni. Infine vengono equiparate le fondazioni o associazioni politiche ai partiti per tutto quanto disposto dalla proposta di legge.

LA PROPOSTA DI LEGGE

A R T . 1.

(Disposizioni in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici).

1. È fatto divieto ai partiti e movimenti politici di accettare contributi o altre forme di sostegno, in qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, compresa la messa a disposizione di servizi, da parte di persone fisiche o giuridiche che non acconsentano alla pubblicità dei relativi dati. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l’identità dell’erogante. 2. È fatto divieto ai partiti e movimenti politici di accettare contributi provenienti da Stati esteri, da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero e da persone fisiche non iscritte nelle liste elettorali o che sono private del diritto di voto. 3. I contributi, pubblici e privati, a qualunque titolo erogati ai partiti e movimenti politici possono essere utilizzati per spese amministrative, per spese relative ad attrezzature tecniche, manifestazioni e riunioni, studi e informazioni e per altre spese purché strettamente connesse al consegui- mento degli obiettivi previsti dallo statuto. 4. In occasione delle competizioni elettorali di qualunque grado, i partiti e movimenti politici hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet istituzionale il curriculum vitae dei loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre sessanta giorni prima della consultazione elettorale. 5. I partiti e movimenti politici trasmettono annualmente alla Corte dei conti, per il controllo sulla gestione, il rendiconto di esercizio e gli altri documenti previsti dal- l’articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, compilati secondo gli allegati A , B e C annessi alla medesima legge, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale redatti ai sensi della normativa vigente. Per il controllo di cui al presente comma è istituita presso la Corte dei conti, in via permanente, ferma restando l’attuale dotazione organica e senza nuovi o mag- giori oneri per la finanza pubblica, un’apposita commissione, composta dai membri del collegio di cui al comma 2 dell’articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e da altri tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da sei addetti alla revisione.

A R T . 2.

(Modifiche in materia di tracciabilità dei contributi ai partiti e movimenti politici).

1. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni a) all’articolo 5: 1) al comma 2- bis : 1.1) le parole: «superiore alla somma di 5.000 euro l’anno» sono sostituite dalle seguenti: «superiore alla somma di 100 euro l’anno»; 1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento sono pubblicati entro i dieci giorni successivi al loro ricevimento»; 2) al comma 3: 2.1) le parole da: « Ai finanziamenti e ai contributi » fino a: «di cui al presente comma» sono soppresse; 2.2) al secondo periodo, le parole: « delle erogazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all’articolo 4» e le pa-role: « euro 5.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 100 »; 2.3) al terzo periodo, le parole: « entro tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta giorni »; 2.4) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « contestualmente alla sua trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati »; 2.5) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga all’articolo 26 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196, ai fini dell’ottempe- ranza degli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quinto e al sesto periodo del presente comma non è richiesto il rilascio del consenso scritto degli interessati »; 2.6) l’ottavo periodo è soppresso; b) all’articolo 10: 1) al comma 7, le parole: « 100.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 18.000 euro annui »; 2) al comma 8, le parole: « a euro 100.000 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 18.000 »; c) all’articolo 11: 1) al comma 2, le parole: « 30.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro annui »; 2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis . La detrazione di cui al comma 2 non si applica alle erogazioni liberali ef fet- tuate dagli eletti e dai candidati a cariche elettive in favore di partiti e movimenti politici »; 3) il comma 4- bis è abrogato; 4) al comma 6, le parole: « 30.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro annui ». 2. Al terzo comma dell’articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: « cinquemila » è sostituita dalla seguente: « mille ».

A R T . 3.

(Disposizioni in materia di trasparenza nei rapporti tra i partiti e movimenti politici e le fondazioni e associazioni politiche).

1. Il comma 4 dell’articolo 5 del decreto- legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è sostituito dal seguente: « 4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni e le associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata, in tutto o in parte, da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero che abbiano come scopo sociale l’elaborazione di politiche pubbliche, o i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici, ovvero che siano o siano state nei dieci anni precedenti membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali, ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale o incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a 5.000 euro al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti o movimenti politici o di loro articolazioni in- terne ovvero di persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici, o che ricoprono incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, ovvero di candidati a cariche istituzionali elettive ». 2. Un partito o movimento politico può essere collegato formalmente a una sola delle fondazioni o associazioni di cui al comma 4 dell’articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. 3. I partiti o movimenti politici e le fondazioni o associazioni ad essi formalmente collegate devono garantire la sepa- razione e la reciproca indipendenza tra le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria del partito o movimento politico e le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanzia- ria della fondazione o associazione ad esso formalmente collegata.

A R T . 4.

(Sanzioni).

1. Nel caso di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e controllo di cui alla presente legge e alle altre leggi in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici, la commissione di cui al- l’articolo 1, comma 5, irroga al partito o movimento politico una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del vantaggio economico dal medesimo con- seguito. 2. Nel caso in cui la violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e controllo di cui alla presente legge e alle altre leggi in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici accertata riguardi una somma superiore a 50.000 euro, la commissione, oltre ad applicare la sanzione prevista dal comma 1, vieta al partito o movimento politico di ricevere qualsiasi tipo di contributo pubblico o privato, per qualsiasi finalità erogato, per un tempo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni.

A R T . 5.

(Disposizioni finali).

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, le fondazioni e le associazioni di cui al comma 4 dell’articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge, sono equiparate ai partiti e movimenti politici. 2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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