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Ecco quali sono i poteri del capo dello Stato che Grillo vorrebbe limitare

Con i numeri in Parlamento dello schieramento di maggioranza sarebbe possibile effettuare le modifiche al testo costituzionale volute da Grillo ma non raggiungere i due terzi necessari per “schivare” l’eventuale referendum

Dal palco di Italia 5 Stelle, il fondatore del Movimento Beppe Grillo questa volta ha sparato in alto e messo in discussione le prerogative del capo dello Stato: “Dovremmo togliere dei poteri, dovremmo riformarlo”, ha detto. “È il capo delle forze armate, il capo del Csm, nomina cinque senatori a vita. Queste cose non vanno più bene per il nostro modo di pensare. Mi hanno accusato di vilipendio per una battutina, che ripeto anche qui, sono cose dell’Ottocento“. È lo stesso Movimento 5 Stelle, però, a prendere le distanze dalle parole del comico genovese. Ma quali sono gli articoli che Grillo ha preso di mira?

ECCO GLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE PRESI DI MIRA

Innanzitutto il Consiglio supremo di difesa è un organo di rilevanza costituzionale che si occupa di esaminare i problemi generali politici e tecnici attinenti alla sicurezza e alla difesa nazionale. Previsto dall’art. 87 della Carta Costituzionale, è presieduto dal Capo dello Stato ed è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri per gli affari esteri, dell’interno, dell’economia e delle finanze, della difesa e dello sviluppo economico e dal Capo di stato maggiore della difesa. Il Consiglio supremo di difesa è il principale strumento attraverso il quale il Capo dello Stato acquisisce gli orientamenti del Governo in materia di sicurezza e difesa, per poter svolgere il ruolo di equilibrio e garanzia attribuitogli dalla Costituzione. Al Presidente della Repubblica competono la convocazione del Consiglio, la definizione dell’ordine del giorno e la presidenza delle sedute. Sulla base di quanto previsto dal citato Decreto Legislativo n. 66 del 2010, il Consiglio supremo di difesa viene convocato dal Presidente della Repubblica almeno due volte l’anno, con un ordine del giorno che tiene conto anche delle indicazioni fornite dall’organo stesso o dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Poi l’articolo 122 comma 2 della Costituzione, quello del Titolo VI che si occupa dei “Rapporti con la magistratura” e il seguente, l’articolo 123 comma 1 vale a dire quelli che statuiscono che “Il presidente della Repubblica presiede il Csm ordinario” e il Csm “amministrativo”. Il CSM è organo di amministrazione della giurisdizione e di garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati ordinari. Perché siano garantite al massimo l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dal potere legislativo e da quello esecutivo, il Consiglio Superiore è presieduto dal Presidente della Repubblica che ne è membro di diritto al pari del Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione e del Procuratore Generale presso la stessa Corte.

Infine, ai sensi dell’articolo 135 comma 1 della Carta fondamentale, il presidente ha il potere di nominare cinque giudici della Corte costituzionale sui quindici totali che compongono l’organo.

Il vilipendio al capo dello Stato è invece inserito all’interno dell’articolo 278 del Codice Penale che recita: “Chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. La norma tutela, di fatto, l’onore e il prestigio legati alla persona del Capo dello Stato, presidio costituzionale delle istituzioni dello Stato italiano. Questo tipo di reato si consuma quando sia comunicata con qualsiasi mezzo, un’offesa che relativa alla persona del Presidente della Repubblica sia in riferimento a fatti che ineriscono all’esercizio o alle funzioni cui è preposto, sia a fatti che riguardano l’individualità privata, anche in relazione anteriori all’attribuzione della carica.

COME SI PUÒ MODIFICARE LA COSTITUZIONE?

In conclusione rimane una domanda: se il governo volesse, potrebbe modificare questi articoli della Costituzione? Il procedimento per l’adozione delle leggi costituzionali è disciplinato nell’articolo 138 della Costituzione secondo il quale e leggi di revisione della Carta e le altre leggi costituzionali devono essere approvate da ciascun ramo del Parlamento con due distinte deliberazioni, tra le quali devono intercorrere almeno tre mesi; nella seconda deliberazione di ciascuna camera, per l’approvazione è necessaria la maggioranza assoluta. La legge così approvata va poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale prima della promulgazione: entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali possono però chiedere che sia sottoposta a referendum confermativo (senza alcun quorum). Il referendum non può essere chiesto se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere con la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti; in tal caso, quindi, la legge può essere immediatamente promulgata dal Presidente della Repubblica.

DI CHE MAGGIORANZA DISPONE IL GOVERNO GIALLO-VERDE?

Lobby emicicloA livello di seggi, alla Camera dei Deputati il Movimento Cinque Stelle ha conquistato 222 seggi, mentre la Lega ne ha ottenuti 125. In totale, dunque, la coalizione di governo è sostenuta da 347 seggi, 31 in più rispetto ai 316 necessari per avere una maggioranza. Al Senato, invece, il margine è leggermente meno ampio. I pentastellati hanno infatti ottenuto in tutto 109 senatori, e la Lega ne ha invece 58: un totale di 166 membri su un totale di 320 membri contando sia gli eletti che i senatori a vita. Si tratta di una maggioranza di 5 seggi rispetto ai 161 richiesti per la maggioranza. Visti numeri in Parlamento dello schieramento di maggioranza sarebbe quindi possibile effettuare modifiche al testo costituzionale ma non raggiungere i due terzi necessari per “schivare” l’eventuale referendum.

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