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La semplificazione fiscale targata giallo-verde comincia il suo iter

Semplificazione Fiscale

Si tratta della prima proposta congiunta di carattere tributario tra M5S e Lega: alcuni dei 33 articoli potrebbero vedere la luce nella manovra

La proposta di legge “per la semplificazione fiscale e la riduzione degli oneri a carico dei contribuenti” ha cominciato il proprio iter in commissione Finanze della Camera. Si tratta del primo testo congiunto di Lega e Movimento 5 stelle (tra i firmatari Carla Ruocco e Raffaele Trano per i pentastellati Alberto Gusmeroli e Giulio Centemero per il Carroccio): 33 articoli in tutto per una pdl che potrebbe veder “travasare” qualche misura all’interno della manovra (qui il testo).

SEMPLIFICAZIONE FISCALE: LO SPESOMETRO ASSUME CADENZA ANNUALE

Semplificazione fiscaleCon l’articolo 1 della semplificazione fiscale si provvede all’abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni dell’IVA in concomitanza con l’avvio a regime dell’obbligo di fatturazione elettronica tra operatori economici residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. L’articolo 2 stabilisce che lo spesometro assume cadenza annuale mentre l’articolo 3 vieta all’amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, dati e informazioni già in possesso della stessa, in quanto trasmessi da soggetti terzi adempiendo ad obblighi certificativi, dichiarativi, o comunicativi, come ad esempio i dati della precompilata. Lo stesso articolo porta dal 31 ottobre al 31 dicembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive (per i soggetti indicati nell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322).

L’articolo 4 della semplificazione fiscale amplia l’ambito operativo del versamento unitario con le conseguenti possibilità di compensazione, estendendone l’applicazione all’imposta sulle successioni e donazioni, all’imposta di registro, all’imposta ipotecaria, all’imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all’imposta di bollo, ai tributi speciali e ai tributi locali (comprese le tariffe per la prestazione di servizi). È prevista l’adozione dei provvedimenti dell’Agenzia delle entrate necessari all’estensione del modello di pagamentoF24 ed è confermata la possibilità di individuare con decreto ministeriale ulteriori entrate da versare mediante il modello F24. L’articolo 5 si occupa delle proroghe tacite biennali dei contratti di locazione a canone concordato con una interpretazione autentica. Con l’articolo 6 si prevede l’adozione di provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate per la semplificazione dei modelli dichiarativi, con cadenza annuale. L’articolo successivo semplifica l’autodichiarazione del rispetto del limite di franchigia da parte del percipiente, a vario titolo, di compensi, rimborsi, premi e indennità erogati da associazioni sportive dilettantistiche.

SEMPLIFICAZIONE FISCALE: IL VERSAMENTO DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF POTREBBE ESSERE EFFETTUATO DAI SOSTITUTI D’IMPOSTA

Con l’articolo 8 è introdotto un regime alternativo al rilascio delle dichiarazioni d’intento relative all’IVA, volto a semplificare gli adempimenti degli operatori. La semplificazione fiscale, inoltre, prevede che l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta debba risultare da un’apposita dichiarazione trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrata anche cumulativamente per più operazioni. In una prospettiva di semplificazione, l’articolo 9 stabilisce che il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF sia effettuato dai sostituti d’imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Semplificazione fiscale

LA COMPENSAZIONE FISCALE DEGLI ONERI REGOLATORI, INFORMATIVI E AMMINISTRATIVI ANCHE AGLI ATTI NORMATIVI IN MATERIA TRIBUTARIA, CREDITIZIA E DI GIOCHI PUBBLICI

L’articolo 10, per una migliore attuazione dei princìpi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), ne modifica l’articolo 6 prevedendo che l’amministrazione finanziaria sia tenuta a diffondere gli applicativi informatici, i modelli, le istruzioni e in genere gli strumenti necessari ad assolvere correttamente gli adempimenti richiesti ai contribuenti con congruo anticipo. Viene inoltre richiamata l’esimente che ricorre in caso di inadempimento non imputabile al contribuente e si introduce il contraddittorio tra il contribuente e l’ufficio finanziario come fase endoprocedimentale obbligatoria in tutti i procedimenti di controllo fiscale. Si prevede poi che anche agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici, oggi esclusi, si applichino le disposizioni riguardanti la compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi.

OBBLIGO DI STAMPA CARTACEA SOLTANTO ALL’ATTO DEL CONTROLLO E SU RICHIESTA DELL’ORGANO PROCEDENTE

L’articolo 13, come già previsto per i regolamenti e le delibere ai fini dell’IMU e della T ASI, stabilisce anche per le delibezioni in materia di TARI che l’efficacia decorra dalla pubblicazione nel sito internet del Ministero dell’economia. L’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, viene esteso dal-l’articolo 14 a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica. L’articolo 15 mitiga il trattamento sanzionatorio nel primo anno di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica delle operazioni relative all’IVA, mentre in una prospettiva di alleggerimento della mole dei dati presenti nell’anagrafe tributaria, l’articolo 16 dispone l’eliminazione dei dati e delle informazioni che, per la vetustà, si presumono irrilevanti per le attività d’istituto. Posta la fisiologica posizione creditoria relativa all’IVA dei soggetti tenuti all’applicazione del regime della scissione dei pagamenti (split payment ),

SI INTRODUCE L’IMPOSTA SUL REDDITO PROFESSIONALE

E ancora: in alternativa al rimedio del rimborso dell’IVA in via prioritaria nell’ambito dello split payment, un meccanismo simile al plafond utilizzato dagli esportatori abituali, così da evitare l’addebito dell’IVA da parte dei fornitori, fino a concorrenza dell’importo delle operazioni attive rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina di tale regime. Si introducono limiti alla pignorabilità delle somme e dei crediti dovuti a qualsiasi titolo per l’attività svolta dalla persona fisica nell’esercizio della propria impresa, arte o professione, uniformando la disciplina a quanto già previsto per i lavoratori dipendenti. Si introduce l’imposta sul reddito professionale, similmente a quanto previsto per l’imposta sul reddito d’impresa, al fine di incentivare il reinvestimento dei proventi nell’attività, con tassazione separata e aliquota del 24 per cento. Il successivo articolo 24 riguarda il re- gime agevolativo per lo stabilimento dei lavoratori provenienti dall’estero in Italia eliminando le barriere all’entrata, in modo tale da indurre sempre più lavoratori a trasferirsi in Italia e a godere del regime agevolativo dal primo mese di residenza anagrafica e comunque per almeno due periodi d’imposta. Con l’articolo 25, si prevede di agevolare, per un quadriennio, le nuove iniziative imprenditoriali, che devono essere sostenute proprio nel momento più difficile dell’avvio, e favorire l’ampliamento di attività esistenti: l’agevolazione è destinata a operare nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

AL 5 PER CENTO L’IVA PER I BENI E I SERVIZI ESSENZIALI ALL’ALIMENTAZIONE, ASSISTENZA E CURA DEI BAMBINI FINO A 3 ANNI, DEI DISABILI, DEGLI ANZIANI

Infine, l’articolo 30 provvede alla copertura degli oneri finanziari, determinati in 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 mentre il capo IV, nel quadro dei livelli essenziali di assistenza è volto a ridurre al 5 per cento l’aliquota dell’IVA per i beni e i servizi essenziali all’alimentazione, assistenza e cura dei bambini fino a 3 anni, dei disabili, degli anziani e in generale delle persone non autosufficienti. Prevede, inoltre, una riduzione delle rette praticate a carico dell’utente dalle strutture di assistenza in misura corrispondente al risparmio derivante in loro favore dall’agevolazione fiscale.

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