skip to Main Content

Tracciabilità dei rifiuti, ecco come sarà il “nuovo Sistri”

Al via un sistema di monitoraggio su tre livelli. Così il possibile assetto del sistema disegnato nella relazione tecnica del dl Semplificazioni

Una struttura ministeriale che sovrintende alla stesura delle regole, ne coordina l’applicazione e vigila sull’applicazione corretta delle stesse; una struttura di assistenza ed interfaccia con le imprese nell’applicazione delle regole in grado garantire interazione rispetto alle problematiche e alle necessità operative; infine, struttura tecnologica che si compone di una componente software ed una componente hardware. Questo il possibile assetto del futuro sistema di tracciabilità dei rifiuti destinato a sostituire il Sistri secondo quanto si legge nella relazione tecnica di accompagnamento al Dl semplificazione che ha sancito la soppressione del sistema “Sistri” a partire dal 1° gennaio 2019 confermando fino alla operatività del nuovo sistema il tradizionale regime di tracciabilità dei rifiuti. “Ritenuto che l’istituzione di una struttura ministeriale sia la migliore soluzione per assicurare una governance istituzionale al sistema, le altre due componenti dello stesso dipenderanno dalle scelte che saranno fatte in sede di stesura delle norme attuative della tracciabilità”, precisa la Relazione Tecnica (qui il testo).

LA FINE DEL SISTRI

Il contratto relativo alla realizzazione e gestione del “Sistema Integrato per la Sicurezza e la Tracciabilità dei Rifiuti” S.I.S.T.R.I., era stato stipulato tra il ministero dell’Ambiente e la Selex Service Management S.p.A. il 14 dicembre 2009 per la durata di anni 5 fino alla scadenza del 30 novembre 2014. Alla scadenza naturale del contratto erano poi intervenute apposite proroghe fino all’attuale scadenza fissata al 31 dicembre 2018. Durante una delle proroghe – con dl 31 agosto 2013 – era stato disposto, inoltre, che Consip, quale stazione appaltante, indicesse procedura di gara per la scelta del nuovo concessionario. L’aggiudicazione, disposta inizialmente il 1 agosto 2016 a favore del R.T.I. formato dalle società Almaviva s.p.a., Agriconsulting s.p.a. e Telecom Italia s.p.a., era stata prima annullata in via di autotutela, poi adottata in via definitiva nel 2017 con un ricorso al TAR Lazio pendente, senza istanza cautelare, non ancora definito. (qui il ricorso)

NESSUN SUBENTRO DEL NUOVO CONCESSIONARIO NELLA POSIZIONE CONTRATTUALE DEL PRECEDENTE GESTORE

La Relazione tecnica evidenzia, comunque, che il capitolato non prevede alcun subentro del nuovo concessionario nella posizione contrattuale del precedente gestore. È solo prevista una facoltà in capo al ministero di optare per la presa in carico, da parte dell’aggiudicatario, del vecchio sistema nelle more della realizzazione del nuovo. Il Ministero non ha ritenuto opportuno né conveniente tale opzione. Inoltre, viene ricordato che non si è proceduto alla sottoscrizione del contratto di affidamento con la RTI e dunque si è ancora in una fase antecedente all’esercizio della citata opzione. Considerato che alcun contratto sarà stipulato anche la facoltà opzionale non verrà esercitata.

COSTO DELLA GARA CONSIP

Il modello economico della concessione contenuto nel capitolato di gara CONSIP, prevede una durata di 5 anni, con l’opzione di ulteriori 2 anni ed un valore della concessione stimato in 260 milioni di euro per l’intero periodo comprensivo dei due anni opzionali. Il valore della remunerazione complessiva del concessionario è stimato in circa 56 milioni di euro per i 5 anni di concessione e circa 87 milioni per l’intera durata della stessa comprensiva dei due anni di opzione.

NECESSARI CHIARIMENTI SULL’AUTOSUFFICIENZA DELLE NORME DI CUI SI RIPRISTINA LA VIGENZA

La Relazione tecnica si sofferma poi sulla quantificazione dei costi di un nuovo sistema di tracciabilità basato su una struttura ministeriale di controllo e dotazioni tecnologiche “che tuttavia non è previsto dalla norma in esame” tanto che la stessa relazione “fa riferimento ad ‘emanande norme’ e afferma che con l’introduzione di specifica norma di legge sarà disciplinata la copertura dei costi anche con un contributo a carico degli operatori”. Un chiarimento, evidenziano quindi i tecnici del Senato che hanno esaminato il provvedimento, “sarebbe quindi necessario sull’autosufficienza delle norme di cui si ripristina la vigenza (artt. 188-190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010) e sulla capacità del Ministero di effettuare i relativi controlli, anche alla luce degli obblighi comunitari in materia”.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Back To Top