Il senatore del Carroccio Claudio Borghi deposita a Palazzo Madama un disegno di legge che punta ad azzerare la punibilità penale per le reazioni immediate a rapine e aggressioni armate in case e negozi: il riferimento è chiaramente alla condanna del gioielliere Mario Roggero, un caso ormai definitivamente passato dalle aule di tribunale all’agone politico.
Prima la querelle sulla richiesta di grazia, ora la proposta di escludere la rilevanza penale per chi reagisce a un’aggressione armata all’interno delle mura domestiche o del proprio luogo di lavoro: il caso Roggero è ormai definitivamente entrato prepotentemente nella campagna elettorale ed è gara tra i partiti di centrodestra per intestarsi la battaglia.
La Lega ci prova attraverso una proposta di legge, appena depositata in Senato dal parlamentare Claudio Borghi: secondo il ddl del Carroccio, pubblicato dall’AdnKronos, occorre introdurre nel codice penale una speciale causa di non punibilità in casi simili, neutralizzando di fatto il principio della proporzionalità tra difesa e offesa nei casi di immediato pericolo.
COSA DICE L’ART.52 DEL CODICE PENALE
Nello specifico, si tratta di una proposta di revisione dell’articolo 52 del codice penale, il quale recita testualmente:
“Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.ò
CHE COSA C’È NELLA PROPOSTA DI LEGGE
Il cuore del provvedimento consiste nell’aggiunta di un inedito comma. La nuova formulazione stabilisce testualmente che “in caso di aggressione a mano armata all’interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, qualsiasi reazione posta in essere nell’immediatezza del fatto da chi subisce l’aggressione è non punibile”. La vera rivoluzione giuridica risiede nell’azzeramento dei filtri finora applicati dai giudici, poiché lo scudo penale scatterebbe “indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta”.
Nella relazione introduttiva firmata da Claudio Borghi si sostiene che l’attuale formulazione della legge venga “percepita come più attenta alla tutela dell’aggressore che non a quella della vittima”, costringendo i cittadini a subire indagini estenuanti. Il testo definisce irragionevole pretendere un “calcolo raffinato dei mezzi difensivi” da chi agisce in preda allo stress e alla paura di morire. Pur tuttavia, la norma delimita comunque il proprio raggio d’azione richiedendo la compresenza dell’uso delle armi da parte dei criminali, la violazione del domicilio o del negozio e l’immediatezza temporale della reazione, escludendo in teoria vendette o esecuzioni differite nel tempo.

