Sì del Parlamento europeo al reato di abuso d’ufficio. Italia costretta a reintrodurlo?
“L’abuso di ufficio, se grave, va criminalizzato”. Con queste parole il Parlamento europeo ha approvato la prima direttiva anticorruzione della storia dell’Unione. Ripercussioni sull’Italia e sul governo di Giorgia Meloni, poiché le norme votate dagli eurodeputati vanno a toccare proprio il cuore del ddl Nordio, approvato nel 2024, che prevedeva l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio.
DI COSA PARLA IL TESTO APPROVATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
Il passaggio politicamente più rilevante del provvedimento approvato dal Parlamento europeo riguarda l’articolo 13-ter, che introduce il reato di “condotta illecita nell’esercizio di funzioni pubbliche”. La norma impone agli Stati membri di punire i funzionari che, violando i propri doveri — omettendo atti o svolgendoli in modo scorretto — causano danni rilevanti o ledono diritti e interessi legittimi. In sostanza, si tratta di una versione europea dell’ex abuso d’ufficio previsto dall’ordinamento italiano.
QUALI REATI COPRE IL TESTO EUROPEO
La normativa europea include reati come corruzione, appropriazione indebita, traffico di influenze e ostacolo alla giustizia, con l’obiettivo di uniformare regole e sanzioni minime tra gli Stati membri e rafforzare la prevenzione. Tra le misure chiave: l’obbligo di rendere pubbliche e verificabili le dichiarazioni patrimoniali dei funzionari, sotto pena di sanzioni penali. Prevista anche la creazione di organismi specializzati anticorruzione, incaricati di controlli e vigilanza sui conflitti di interesse.
PERCHÉ L’ITALIA HA ABOLITO IL REATO DI ABUSO D’UFFICIO
È luglio 2024 quando la Camera approva in via definitiva il disegno di legge presentato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio che cancella il reato. La proposta dell’abolizione del reato di abuso d’ufficio non ha rappresentato una novità: negli ultimi 30 anni il testo aveva già subito tre volte delle modifiche, prima di essere eliminato del tutto, amplificando confronti e dinamiche tra favorevoli e contrari. Anche nel caso della cancellazione del reato ci sono stati favorevoli e contrari. I contrari pensano che la cancellazione possa creare un vuoto nelle leggi e aumentare l’impunità dei funzionari pubblici, mentre i favorevoli sostengono che il reato fosse poco chiaro, quasi mai punito e che esistono altre leggi per colpire chi abusa del proprio ruolo.
In un comunicato, la Corte Costituzionale ha spiegato di aver esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate da 14 autorità giudiziarie, inclusa la Corte di Cassazione: «La Corte ha ritenuto ammissibili le sole questioni sollevate in riferimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (la cosiddetta “Convenzione di Merida”)». «Nel merito, la Corte ha dichiarato infondate tali questioni, ritenendo che dalla Convenzione non sia ricavabile né l’obbligo di prevedere il reato di abuso d’ufficio, né il divieto di abrogarlo ove già presente nell’ordinamento nazionale».
REINTRODUZIONE OBBLIGATORIA?
Il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso sul tema si è così espresso: “questa direttiva del Parlamento Europeo modifica il quadro normativo, è possibile che la Corte sarà chiamata nuovamente a fare il controllo che l’articolo 111, primo comma, della Costituzione prevede. Prima ancora, ovviamente, sarà la politica chiamata a prendere atto di questa nuova legislazione europea”.
Ma c’è anche chi sostiene che la reintroduzione non sia obbligatoria. Il giurista Luigi Stortoni oggi sul Foglio: “La prescrizione di cui all’articolo 7 della direttiva è estremamente generica per cui non è agevole determinare il contenuto del ‘dovere’ di penalizzazione degli stati. Nel caso dell’Italia, inoltre, la norma penale deve comunque essere – per obbligo costituzionale – determinata e tassativa”. Prosegue il giurista: “Ne consegue un’ampia discrezionalità degli stati”. Per Stortoni bisogna tenere in considerazione che l’articolo 7 della direttiva “richiede la doverosa penalizzazione solo delle condotte ‘gravi’ del pubblico ufficiale, condotte quindi contraddistinte da un elemento che ne giustifichi la penalizzazione. Condotte inerenti alla ‘esecuzione’ o consistenti nell’ ‘omissione’ di attività d’ufficio”.


