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Ddl Nordio, da abuso d’ufficio a intercettazioni ecco cosa c’è nel testo

ddl nordio

Via libera definitivo dal Parlamento al ddl Nordio, Nove articoli, si riforma anche il traffico d’influenze

Il tanto contestato ddl Nordio ha ottenuto il via libera definitivo con l’ok della Camera dei deputati. Il disegno di legge ridisegna un pezzo del sistema giudiziario del nostro Paese, apportando modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare. Modifiche che da mesi fanno discutere magistrati ed avvocati e tutta la politica.

Ecco in sintesi i contenuti del provvedimento, composto da 9 articoli e un allegato, che ha i suoi punti salienti nell’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, nella modifica del reato di traffico di influenze illecite e della disciplina delle intercettazioni.

ABROGAZIONE DELL’ABUSO D’UFFICIO

Viene abolita la norma del codice penale (art.323) che punisce il pubblico ufficiale che violando consapevolmente leggi, regolamenti o l’obbligo di astensione, cagiona un danno ad altri o si procura un vantaggio patrimoniale. Nel 2020 – ricorda l’Ansa in una scheda – questo articolo era stato modificato specificando che il reato non si poteva configurare in presenza di margini di discrezionalità amministrativa nell’adozione di un provvedimento.

Ora questa disposizione viene cancellata del tutto. Nel frattempo, però, il governo, con il decreto carceri, ha reintrodotto una parziale copertura penale per gli abusi patrimoniali dei pubblici ufficiali. E si prevede la pena da 6 mesi a 3 anni per chi, sempre che non residuino margini di discrezionalità amministrativa nel provvedimento, danneggia terzi o si avvantaggia destinando somme di cui è in possesso a finalità diverse da quelle previste dalla legge. Si tratta di quello che prima del 1990 era detto ‘peculato per distrazione’.

MODIFICHE AL TRAFFICO DI INFLUENZE

Si restringe l’ambito di applicazione di questo reato. La mediazione viene ritenuta illecita se finalizzata a far compiere un reato ad un pubblico ufficiale. Si elimina l’ipotesi della ‘millanteria’ e restano le condotte più gravi. Sul piano sanzionatorio, aumenta il minimo edittale della pena: da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi.

INTERCETTAZIONI E TUTELA DEL TERZO ESTRANEO

Non dovranno essere riportate le conversazioni e i dati relativi a soggetti non coinvolti dalle indagini, se non considerati rilevanti per il procedimento. Sono state stabilite “alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni al fine di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate. In particolare, viene introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest’ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento; è inoltre escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori”.

INFORMAZIONE DI GARANZIA

Nell’avviso dovrà essere contenuta una descrizione solo sommaria del fatto su cui si indaga. La consegna dell’atto dovrà avvenire in modo di garantire la riservatezza del destinatario.

CONTRADDITTORIO E MISURE CAUTELARI

Il giudice dovrà procedere all’interrogatorio dell’indagato prima di disporre la misura cautelare, previo deposito degli atti, con facoltà della difesa di averne copia. L’indagato potrà così avere la possibilità di una difesa preventiva, prima di eventuali misure come la custodia cautelare in carcere. Nello specifico si prevede “l’istituto dell’interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare e introducendo la decisione collegiale per l’adozione dell’ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari”.

COLLEGIALITÀ E MISURE CAUTELARI

Con il ddl Nordio si prevede l’introduzione di un organo collegiale, formato da 3 giudici, per l’adozione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Attualmente è invece sempre disposta dal giudice monocratico (per consentire le necessarie assunzioni, l’entrata in vigore è differita di due anni). La collegialità è prevista solo in fase di indagini ed è estesa anche alle pronunce di aggravamento della misura cautelare e all’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza detentive ma non quando la misura è adottata durante le procedure di convalida di arresto o fermo.

LIMITI ALL’APPELLO

Limitazione alla possibilità per il Pm di proporre appello contro le sentenze di assoluzione di primo grado. Il provvedimento non riguarda i reati più gravi.

ETÀ DEI GIUDICI POPOLARI IN CORTE D’ASSISE

Quindi viene incrementato il ruolo organico della magistratura, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Inoltre è stato deciso che d’ora in poi “il requisito dell’età non superiore a 65 anni dei giudici popolari deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio. Poi si “interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l’avanzamento al grado superiore dei militari”.

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