Il Capo dello Stato Sergio Mattarella interviene per ribadire i confini costituzionali della grazia dopo l’iniziativa ministeriale sul caso del gioielliere piemontese. Ecco perché è competenza esclusiva della Presidenza della Repubblica
Ieri pomeriggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il ministro della Giustizia Carlo Nordio “per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro in tema di concessione della grazia“, come recita la nota del Quirinale.
Al centro del confronto, l’istruttoria avviata dal ministro per concedere la grazia al gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. La questione sollevata dalla presidenza, prima ancora che di merito, è di metodo costituzionale. Ecco perché
PERCHÉ I TEMPI DELL’ISTRUTTORIA NON SONO ANCORA MATURI
Secondo il Quirinale, innanzitutto, l’iniziativa ministeriale risulta priva di fondamento pratico in questa specifica fase. La prassi prevede infatti la richiesta di informazioni agli uffici giudiziari competenti, ovvero la magistratura di sorveglianza e la Procura generale presso la Corte d’appello.
Ma per Mario Roggero l’esecuzione della pena non è ancora iniziata e le motivazioni della sentenza della Cassazione non sono state depositate. Senza la lettura di tali motivazioni, la Procura non può esprimere alcuna valutazione, rendendo l’istruttoria del tutto prematura.
IL RICHIAMO DI MATTARELLA A NORDIO
E del resto il giudizio sul merito della grazia non può essere influenzato dagli umori della politica o sull’onda dell’indignazione popolare. Detto altrimenti, la grazia non è un quarto grado di giudizio.
Come ricostruisce il Corriere, durante il confronto con Nordio, Mattarella avrebbe citato testualmente le parole di un padre della Repubblica e secondo Presidente Luigi Einaudi, ricordando al ministro che è dovere del Capo dello Stato evitare che si pongano precedenti grazie ai quali egli “non trasmetta al suo successore immuni da qualsiasi incrinatura le facoltà che la Costituzione gli attribuisce”.
COSA DICE LA SENTENZA 200/2006 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Il fondamento giuridico dell’intervento presidenziale risiede in un preciso pronunciamento della giustizia costituzionale. Il 18 maggio 2006, la Corte ha risolto un conflitto di attribuzione sollevato dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, nei confronti del Ministro della Giustizia Roberto Castelli.
La sentenza numero 200 del 2006 chiariva che l’esercizio del potere di grazia risponde a necessità eccezionali e serve “a temperare il rigorismo dell’applicazione pura e semplice della legge penale favorendo l’emenda del reo e il suo reinserimento nel tessuto sociale”. Il documento stabilisce che la grazia ha perso ogni connotazione legata a fini di politica penitenziaria per soddisfare esclusivamente straordinarie esigenze umanitarie.
Veniva così ribadito il ruolo del Capo dello Stato come organo decisionale esclusivo, super partes e “rappresentante dell’unità nazionale”. La Consulta riconosceva “espressamente la possibilità che la grazia sia concessa anche in assenza di domanda” e specifica che, pur spettando al ministro curare l’istruttoria, se il Presidente non condivide un parere negativo, egli “adotta direttamente il decreto concessorio esternando nell’atto le ragioni per le quali ritiene di dovere concedere egualmente la grazia, malgrado il dissenso espresso dal Ministro”. L’iniziativa formale e sostanziale resta, dunque, esclusiva prerogativa del Quirinale.

