Grazia a Nicole Minetti: cosa succede adesso? L’iter dei provvedimenti di clemenza e chi decide
Può un atto di clemenza essere rimesso in discussione dopo la firma del Capo dello Stato, se i presupposti su cui si fonda risultano non veritieri? È la domanda a cui tutti i costituzionalisti tentano di rispondere da ieri pomeriggio, quando è deflagrato il caso sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Il punto sulla grazia, prerogativa del Presidente della Repubblica e eredità dello Statuto Albertino, con cui il Quirinale può perdonare, in tutto o in parte, una pena.
COS’È E COME FUNZIONA LA GRAZIA
La grazia è un atto di clemenza individuale espressamente previsto dall’articolo 87, comma 11, della Costituzione italiana, che conferisce al Presidente della Repubblica il potere di condonare la pena o commutarla.
Secondo l’articolo 89 della Carta, ogni atto presidenziale deve essere controfirmato dai ministri proponenti; nel caso specifico, il decreto richiede la firma del Ministro della Giustizia, che ne assume la responsabilità. L’iter procedurale, disciplinato dall’articolo 681 del codice di procedura penale, prevede che la domanda possa essere presentata dal condannato, da un congiunto, dal convivente, dal tutore o dall’avvocato.
Una volta depositata presso il Ministero della Giustizia, l’ufficio del dicastero avvia un’istruttoria raccogliendo informazioni sulla condotta del detenuto e acquisendo il parere della magistratura competente. Il fascicolo, completo di una proposta ministeriale, viene infine inviato al Capo dello Stato per la decisione definitiva.
IL RUOLO DEL MINISTERO
Sebbene il Ministro gestisca la fase preparatoria, con la sentenza n. 200 del 2006 la Corte Costituzionale ha sancito che questi non può impedire il corso del procedimento qualora il Presidente decida di procedere con la clemenza. In altre parole, il Guardasigilli ha un ruolo istruttorio e di collaborazione e non può bloccare o sostituirsi in alcun modo alla decisione presidenziale.
LA GRAZIA PUÒ ESSERE REVOCATA O ANNULLATA?
La questione della revocabilità è però complessa poiché la legge prevede esplicitamente solo la revoca della “grazia condizionata”. Secondo l’ordinamento, se il beneficiario commette un nuovo delitto non colposo entro cinque anni dal decreto (dieci nel caso di ergastolani) e riceve una nuova condanna detentiva, il beneficio decade di diritto e la pena originaria torna eseguibile.
Il caso di Nicole Minetti solleva un problema diverso: l’invalidità per presunta falsità dei presupposti. Il professor Alfonso Celotto, ordinario di Diritto Costituzionale all’Università Roma Tre, ha spiegato all’Ansa che, sebbene la revoca non sia espressamente prevista per motivi diversi dalla recidiva, vige il principio generale dell’atto “uguale e contrario”. In questa prospettiva, se un’istruttoria accertasse elementi tali da inficiare il provvedimento originale, si potrebbe ipotizzare un contro-decreto di annullamento. Anche il costituzionalista Andrea Deffenu, docente dell’Università di Cagliari, parla al Fatto Quotidiano di una possibile “revoca atipica” basata sulle stesse forme utilizzate per la concessione. Più netto è il parere di Stefano Ceccanti, professore alla Sapienza ed ex parlamentare, secondo cui un atto fondato su presupposti infondati risulterebbe intrinsecamente annullabile.
I PRECEDENTI
Il caso più celebre di revoca riguarda Graziano Mesina, il noto esponente del banditismo sardo che ottenne la grazia nel 2004 dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi. Il beneficio fu revocato anni dopo a seguito di un nuovo arresto per traffico di stupefacenti, in linea con le clausole di condotta previste dal decreto.
Ma per capire i rapporti di forze tra Quirinale e Guardasigilli, è emblematica la vicenda di Ovidio Bompressi, condannato per l’omicidio del commissario Luigi Calabresi. In quel caso, il Ministro della Giustizia Roberto Castelli si opponeva alla volontà di Carlo Azeglio Ciampi di concedere la grazia per motivi umanitari: non compilò un’istruttoria favorevole e per diverso tempo si rifiutò di controfirmare l’atto del Quirinale, bloccando di fatto il provvedimento, che vide la luce soltanto con Giorgio Napolitano.
La citata sentenza della Consulta intervenne nel 2006 proprio a dirimere questo conflitto, chiarendo come il potere di concedere la grazia sia proprio del Presidente della Repubblica, mentre il Ministro della Giustizia ha un mero ruolo istruttorio e di collaborazione, senza facoltà di bloccare o sostituirsi alla decisione presidenziale.


