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Etichettatura, cosa ha detto l’avvocatura generale Corte Ue

Etichettatura

L’avvocatura generale della Corte di Giustizia d’Europa mette in discussione i decreti sull’etichettatura di latte e grano. L’articolo di Agricolae

Vi ricordate il decreto sull’etichettatura di Maurizio Martina sul latte e a seguire quello sul grano? Ora l’avvocatura generale della Corte di Giustizia d’Europa mette tutto in discussione. E potrebbero essere invalidati i decreti di cui l’Italia si è fatta capofila in Europa, copiando dalla Francia.

Ed è proprio li il problema.

Infatti la Corte Ue, su richiesta dell’Avvocatura di Stato francese, mette ora in discussione quello stesso decreto e i principi sui quali posa le proprie basi. Portandosi dietro, a cascata, anche i decreti italiani sul latte e sul grano. E poi a seguire.

Dovrebbe essere fatto salvo invece l’ultimo relativo ai salumi firmato dai tre ministri Teresa Bellanova, Roberto Speranza e Stefano Patuanelli grazie al riferimento ai dati scientifici e ‘oggettivi’ forniti da Ismea.

Da quanto apprende Agricolae con ricorso registrato il 24 ottobre 2016, la Lactalis ha chiesto al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) l’annullamento del decreto controverso. Sul tavolo ci sarebbe la violazione, da parte del decreto, degli articoli 26, 38 e 39 del regolamento n. 1169/2011.

Dato che il giudice del rinvio ha ritenuto che, per pronunciarsi, occorre  determinare l’interpretazione da dare a talune disposizioni di detto regolamento, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la questione alla Corte di Giustizia europea.

Due le questioni principali: l’armonizzazione delle norme nazionali con quelle europee (qualora l’obbligatorietà di fornire indicazioni in etichetta sia giustificata da considerazioni quali la protezione della salute pubblica, i diritti dei consumatori, la prevenzione delle frodi o la repressione della concorrenza sleale e qualora siano soddisfatte le condizioni previste da detta disposizione); e il nesso comprovato dell’esigenza dell’etichetta che non si basi unicamente su elementi soggettivi concernenti l’importanza dell’associazione che la maggior parte dei consumatori può compiere tra le qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza. Secondo l’avvocatura generale della Corte di Giustizia Ue “la migliore interpretazione di tale disposizione è che essa si riferisce a elementi puramente oggettivi”. Questo perché – precisa – “qualsiasi altra conclusione finirebbe con lo spalancare le porte a una reintroduzione indiretta di normative nazionali relative ai prodotti alimentari che avevano lo scopo di far leva su istinti puramente nazionalisti, o addirittura sciovinisti, da parte dei consumatori”.

Secondo l’avvocato generale Gerard Hogan “l’intenzione del legislatore dell’Unione è proprio quella di escludere la possibilità che, nel caso di disposizioni specifiche che richiedano l’indicazione del luogo di origine, la loro adozione possa essere fondata esclusivamente su considerazioni puramente soggettive”.

E pone l’accento sulla distinzione del termine ‘qualità’ e ‘proprietà’ alimentari.

L’ANALISI COMPLETA DELL’AVVOCATURA GENERALE SU ETICHETTATURA

Articolo pubblicato su agricolae.eu

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