skip to Main Content

Russia, sarebbe possibile processare Putin per crimini di guerra?

Putin Uomini Oligarchi Crimini Di Guerra Donbass

Dopo i fatti di Bucha da più parti si chiede di processare Vladimir Putin per crimini di guerra. Ma non è affatto facile: tutti gli impedimenti

“Ora il mondo vede quello che l’esercito russo ha fatto a Bucha, ma deve ancora vedere quello che ha fatto in altre zone. È solo uno degli esempi. Vorrei ricordarvi lo scopo della nostra associazione: mantenere la pace. A causa delle azioni della Russia stanno avvenendo i peggiori crimini di guerra della nostra Storia”. È quanto ha detto Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, intervenendo in video collegamento con il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per chiedere che Vladimir Putin e la Russia vengano processati per crimini di guerra a seguito delle nuove stragi di civili scoperte negli ultimi giorni. Ma sarebbe davvero possibile?

CHI CHIEDE CHE PUTIN SIA PROCESSATO PER CRIMINI DI GUERRA

A chiedere una inchiesta seria e super partes non sono solo l’Ucraina e la NATO, che potremmo definire ‘parti in causa’ ma pure  l’Alto Commissario per i Diritti Umani, Michelle Bachelet: “I rapporti che emergono da questa e altre aree sollevano seri e inquietanti interrogativi su possibili crimini di guerra, gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e gravi violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani”.

In vista di un appuntamento cruciale, che potrebbe sembrare una nuova riedizione del processo di Norimberga, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha dichiarato: “L’Ue è pronta ad aumentare i suoi sforzi inviando delle squadre investigative sul terreno a sostegno della Procura ucraina – ha detto -. Le strazianti immagini viste non possono e non saranno lasciato senza risposte. Chi ha commesso questi crimini atroci non resterà impunito”. Tuttavia, processare uno Stato non è affatto facile…

 

DOVE SI CELEBREREBBE IL PROCESSO?

Competente per materia sarebbe la Corte penale internazionale dell’Aja. L’art. 5 dello Statuto delinea la competenza ratione materiae della Corte: si tratta dei più gravi crimini di rilevanza internazionale: genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e crimine di aggressione, insieme di condotte volte alla «pianificazione, preparazione, scatenamento o esecuzione, da parte di una persona che sia nella posizione di esercitare un controllo effettivo o di dirigere l’azione politica e militare dello Stato, di un atto di aggressione che, per carattere, gravità e portata, costituisca una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite».  Alcuni stati europei, a iniziare dalla Francia, non lo riconoscono.

È POSSIBILE PROCESSARE PUTIN PER CRIMINI DI GUERRA?

Sono numerosi gli ostacoli sulla strada che ha davanti a sé il procuratore capo della Corte penale internazionale, Karim Khan, nella sua inchiesta su possibili crimini di guerra commessi in Ucraina, a iniziare dal fatto che né Kiev né Mosca hanno mai riconosciuto la Corte Penale Internazionale dell’Aja e, dunque, la sua giurisdizione. L’Ucraina non ha firmato lo statuto, mentre la Russia non l’ha ratificato.

Secondo i giuristi, però, in passato l’Ucraina ha già concesso alla Corte la giurisdizione nel suo territorio e questo costituirebbe un riconoscimento implicito. Ben più difficile sarebbe processare Vladimir Putin. Il solo modo per farlo sarebbe attenderne una sua futuribile (e dunque pure incerta) destituzione: potrebbe essere il nuovo governo a consegnarlo anche per dare un taglio col proprio, imbarazzante, passato, oppure, nel caso fuggisse all’estero, la Corte potrebbe chiederne l’estradizione al Paese che lo ospita. Ma anche in quel caso ci sarebbe il vizio originario: la Russia non ha mai accettato quel tribunale.

UN NUOVO NORIMBERGA?

Per questo si fa sempre più largo l’ipotesi di istituire un tribunale ad hoc. È accaduto anche nel recente passato: le Nazioni Unite ne hanno creato diversi per i crimini commessi nei Balcani e in Ruanda. Anche qui i giuristi fanno notare un particolare non di poco conto, ovvero il fatto che quei tribunali furono istituiti dal Consiglio di sicurezza, dove la Russia ha diritto di veto. Ergo o si esclude la Russia dall’ONU o si crea un consesso ad hoc in cui tutti gli Stati convengano sull’istituzione di un tribunale ad hoc. Ma è una via molto travagliata che potrebbe incrociare comunque i veti di nazioni come Cina e India e nel mentre far montare il risentimento dei russi, visto che sarebbe intesa come una persecuzione nei confronti di un intero Paese.

Resta allora la possibilità di far giudicare Putin ed eventuali altri indagati per crimini di guerra da un tribunale nazionale, sulla base della cosiddetta “giurisdizione universale” che consente agli Stati o alle organizzazioni internazionali di rivendicare la giurisdizione penale su un imputato indipendentemente dal luogo in cui è stato commesso il presunto reato e indipendentemente dalla nazionalità dell’imputato, dal Paese di residenza o da qualsiasi altra relazione con l’ente che intraprende il processo. I crimini perseguiti sotto la giurisdizione universale sono considerati dall’ordinamento giuridico che sceglie di perseguirli direttamente crimini troppo gravi per tollerare la possibilità di sottrarli a punizione in ragione della concorrenza di più giurisdizioni nazionali. Il procuratore federale tedesco ha aperto un’indagine a questo proposito, ma si rischia un processo in contumacia: difficile che gli imputati si presentino spontaneamente alla sbarra.

COSA SONO I CRIMINI DI GUERRA?

Per comprendere meglio cosa siano i crimini di guerra, è necessario riportare per intero l’Articolo 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale.

1. La Corte ha giurisdizione nei confronti dei crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di una politica, o della commissione su vasta scala di tali crimini.

2. Agli effetti dello Statuto, per “crimini di guerra” si intendono:

a) infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:

i) omicidio volontario;

ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;

iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all’integrità fisica o alla salute;

iv) vasta distruzione e appropriazione di beni non giustificata da necessità militari e compiuta illegalmente ed arbitrariamente;

v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;

vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;

vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegali;

viii) presa di ostaggi.

b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all’interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali vale a dire uno dei seguenti atti:

i) dirigere deliberatamente attacchi contro la popolazione civile in quanto tale o contro civili che non prendono direttamente parte alle ostilità;

ii) dirigere deliberatamente attacchi contro beni civili, cioè beni che non siano obiettivi militari;

iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell’ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili o a beni civili secondo il diritto internazionale dei conflitti, armati;

iv) lanciare deliberatamente un attacco nella consapevolezza che avrà come conseguenza incidentale la perdita di vite umane tra la popolazione civile o lesioni a civili o danni a proprietà civili, ovvero danni estesi, duraturi e gravi all’ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto al complessivo concreto e diretto vantaggio militare previsto;

v) attaccare o bombardare, con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari;

vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;

vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell’uniforme del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo morti o feriti gravi;

viii) trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati, o deportazione o trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all’interno o al di fuori di tale territorio;

ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all’educazione, all’arte, alla scienza o a scopi umanitari, contro monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali luoghi non siano utilizzati per fini militari;

x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, e che cagionano la morte di tali persone o ne mettano gravemente in pericolo la salute;

xi) uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all’esercito nemico;

xii) dichiarare che non sarà dato quartiere;

xiii) distruggere o impadronirsi di beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;

xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio i diritti e le azioni dei cittadini della nazione nemica;

xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell’inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;

xvi) saccheggiare città o località, anche se prese d’assalto;

xvii) utilizzare veleni o armi velenose;

xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili, e tutti i liquidi, materiali o dispositivi analoghi;

xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all’interno del corpo umano, quali i proiettili con l’involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o perforato ad intaglio;

xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento che per loro natura causano mali superflui o sofferenze inutili o che per loro caratteristiche intrinseche colpiscano in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati, a condizione che tali armi, proiettili e materiali siano oggetto di un divieto generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al presente Statuto, annesso a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123;

xxi) violare la dignità della persona, in particolare con trattamenti umilianti e degradanti;

xxii) commettere stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata come descritta dall’art. 7.2 f), sterilizzazione forzata o commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale che costituisca anche infrazione grave alle Convenzioni di Ginevra;

xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, aree o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;

xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, unità di assistenza, mezzi di trasporto sanitari e personale sanitario che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra;

xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili, privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, compreso impedire volontariamente l’arrivo dei soccorsi come previsto dalle Convenzioni di Ginevra;

xxvi) arruolare o utilizzare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità.

c) Nel caso di un conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell’art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che hanno deposto le armi e le persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:

i) atti di violenza contro la vita e l’integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;

ii) violazione della dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;

iii) presa di ostaggi;

iv) emettere condanne ed eseguirle senza un previo giudizio svolto avanti un tribunale regolarmente costituito, che offra tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili;

d) il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti amati non di carattere internazionale; non si applica quindi a situazioni di disordini e di tensioni interne quali sommosse, atti di violenza sporadici o isolati o altri atti di natura analoga.

e) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all’interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti amati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti:

i) dirigere deliberatamente attacchi contro la popolazione civile in quanto tale o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;

ii) dirigere deliberatamente attacchi contro edifici, materiali, unità e mezzi di trasporto sanitari e contro personale che usi, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra;

iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell’ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed ai beni civili secondo il diritto internazionale dei conflitti armati;

iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all’educazione, all’arte, alla scienza o a scopi umanitari, contro monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché non siano utilizzati per fini militari;

v) saccheggiare città o località, anche se prese d’assalto;

vi) commettere stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata come descritta dall’art. 7.2 f), sterilizzazione forzata o commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale che costituisca anche violazione grave dell’art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra;

vii) arruolare o utilizzare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o farli partecipare attivamente alle ostilità;

viii) disporre il trasferimento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, a meno che non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;

ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;

x) dichiarare che non sarà dato quartiere;

xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell’avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici, dentistici, od ospedalieri delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, e che causano la morte o mettano gravemente in pericolo la salute di tale persona o persone;

xii) distruggere o impadronirsi di beni dell’avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto.

xiii) utilizzare veleno o armi velenose;

xiv) utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi;

xv) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all’interno del corpo umano, quali i proiettili con l’involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Back To Top