skip to Main Content

Bando Sud, i requisiti per accedere al primo Concorso PA dell’era Covid

Bando Sud

Pubblicato in G.U. il Bando Sud. Si apre l’era dei concorsi “senza più carta e penna” promessa dal ministro Renato Brunetta

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Bando Sud, il primo della nuova stagione dei Concorsi pubblici aperta dal governo di Mario Draghi per rinnovare la pubblica amministrazione, siamo in grado di anticiparvi alcuni dettagli importanti.

Con riferimento ai requisiti per candidarsi al Bando Sud e sostenere le relative prove, leggiamo:

1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione e al momento dell’assunzione:

a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

b) avere una eta’ non inferiore ai diciotto anni;

c) essere in possesso almeno del seguente titolo di studio: laurea; Il titolo sopra citato si intende conseguito presso universita’ o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purche’ il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’universita’ e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato e’ ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia’ stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it d

) idoneita’ fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sara’ accertato prima dell’assunzione all’impiego;

e) godimento dei diritti civili e politici;

f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera

d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

i) per i candidati di sesso maschile posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

2.A quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, sara’ richiesto il possesso della cittadinanza italiana e della condotta incensurabile ai sensi dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall’art. 13, comma 4, del presente bando di concorso. Ovvero, in qualsiasi momento della procedura concorsuale il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con provvedimento motivato, puo’ disporre l’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Back To Top